La separazione e il divorzio con lo strumento della negoziazione assistita

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La separazione e il divorzio si possono attuare attraverso la negoziazione assistita, un accordo con il quale le parti risolvono una controversia senza rivolgersi al tribunale, attraverso l’assistenza di avvocati, evitando alle parti lunghi processi e costi elevati.

La negoziazione assistita è stata introdotta con la legge 10/11/2014 n. 162, con il compito di rendere meno pesante il carico di lavoro dei tribunali, prevedendo una serie di casi nei quali le parti devono utilizzare lo strumento della negoziazione assistita prima di rivolgersi al tribunale e iniziare un processo davanti al giudice.

Le controversie per le quali la procedura di negoziazione assistita è obbligatoria sono le azioni di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro inferiori a 50.000 Euro.

Se in simili casi non viene esperita la procedura di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile e non è possibile continuare il processo.

Se, in un momento successivo la parte interessata si attiva per dare luogo alla negoziazione assistita, può proporre la domanda in giudizio.

I requisiti della negoziazione assistita

La negoziazione assistita è preceduta da un accordo tra le parti con il quale s’impegnano a utilizzare questo strumento dandosi un termine di tempo minimo e uno massimo entro i quali concludere l’eventuale conciliazione.

L’accordo è chiamato convenzione di negoziazione assistita e per essere valido richiede alcuni requisiti essenziali che sono :

La forma scritta, l’assistenza di uno o più avvocati che certifichino l’autenticità delle firme apposte all’accordo, l’accordo non può essere relativo ai cosiddetti diritti indisponibili né alla materia del diritto del lavoro, il termine per la conclusione della procedura non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, con possibilità di proroga di trenta giorni.

L’intera procedura può avere una durata minima di un mese e massima di quattro mesi.

La negoziazione assista per la separazione o il divorzio

Si tratta di un’ alternativa alla separazione o divorzio davanti al giudice.

I tempi e i costi sono più ragionevoli e dispensa i coniugi dallo stress di presentarsi in tribunale, davanti a un giudice.

I coniugi possono ottenere la separazione o il divorzio recandosi allo studio dell’avvocato a firmare l’accordo raggiunto.

Il legale eseguirà la fase del controllo da parte della procura e l’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile.

La negoziazione assistita può essere utilizzata per la separazione o divorzio senza limiti, a parte due requisiti essenziali per poterne beneficiare.

I coniugi devono raggiungere un accordo, e se non lo sono lo strumento della negoziazione non si potrà utilizzare.

Le parti devono essere unite in matrimonio, se sono conviventi e hanno uno o più figli in comune non potranno utilizzare la negoziazione assistita.

A parte queste limitazioni, lo strumento della negoziazione può essere utilizzato in diverse ipotesi.

Ad esempio:

Separazione consensuale, divorzio consensuale a seguito di separazione personale, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, coniugi senza figli, coniugi con figli di minore età, coniugi con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, coniugi con figli maggiorenni autonomi, coniugi con figli maggiorenni incapaci o con handicap grave.

La negoziazione assistita, a differenza della separazione o divorzio davanti al sindaco, può essere utilizzata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.

I documenti necessari

Quando si va dall’avvocato per procedere alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, lo stesso indica la possibilità di procedere con negoziazione assistita e dice quali sono i documenti da presentare.

Precisamente il documento d’identità di entrambi i coniugi e codice fiscale, certificato di residenza di entrambi i coniugi, certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi, dichiarazione dei redditi presentata nelle tre annualità precedenti a quelle nelle quali si attua la negoziazione assistita, certificato completo di matrimonio.

Se si procede per ottenere il divorzio, sono richiesti il  decreto di omologa della separazione o sentenza di separazione o accordo di negoziazione assistita avente in oggetto la separazione dei coniugi, l’estratto dell’atto di nascita di eventuali figli della coppia, il certificato di residenza degli eventuali figli della coppia, il certificato di stato di famiglia di eventuali figli dei coniugi.

Le parti devono consegnare la documentazione al loro legale, il quale deve allegare i documenti all’accordo di negoziazione assistita che sarà inviato alla procura della Repubblica e all’ufficiale di stato civile.

Le modalità della negoziazione assistita

Uno dei coniugi va dall’avvocato per intraprendere la procedura di separazione o divorzio.

Il legale gli deve sottoporre la possibilità di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita.

Se la parte decide di utilizzare l’istituto, l’avvocato deve comunicare, di solito con raccomandata con ricevuta di ritorno, all’altro coniuge, l’intenzione del suo cliente di procedere con la negoziazione.

L’altro coniuge si rivolgerà al suo legale di fiducia e, se è  d’accordo nel procedere con negoziazione assistita, i rispettivi avvocati procederanno alla redazione della cosiddetta convenzione.

I coniugi devono firmare un accordo nel quale è specificato il termine entro il quale terminare la procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a quattro mesi, e l’oggetto, vale a dire, separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Potrebbe accadere che i coniugi, d’accordo tra loro, si rivolgano allo stesso avvocato chiedendo di procedere alla negoziazione assistita.

Secondo la normativa attuale, non è chiaro se sia possibile procedere a negoziazione con l’assistenza di un legale.

Le interpretazioni di dottrina e giurisprudenza in in materia non sono concordi, ed è sempre consigliabile rivolgersi a due avvocati (uno per parte) per evitare eventuali stalli derivanti nella firma dell’accordo di negoziazione assistita da parte di un legale.

Raggiunto l’accordo e firmato dalle parti e dai loro avvocati, si deve sottoporre al controllo del procuratore della Repubblica.

La procedura è un po’ diversa a seconda che i coniugi abbiano figli minori non autonomi, o non ne abbiano.

Dopo il nullaosta della procura,  entro dieci giorni, gli avvocati devono trasmettere l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato.

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