La ritrattazione ex art. 376 c.p.: natura giuridica

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Natura giuridica: carattere soggettivo o carattere oggettivo?

Indice

1. Cosa è la Ritrattazione?

L’art. 376 del Codice Penale, disciplina la “Ritrattazione”, ossia un’ipotesi di causa sopravvenuta di non punibilità volta a tutelare l’interesse al conseguimento, anche successivo di dichiarazioni (perizie ecc) vere.
La ritrattazione consiste, difatti, nel riconoscimento della falsità delle precedenti dichiarazioni, con contestuale affermazione del vero.
La falsa dichiarazione resa nel procedimento penale deve essere ritrattata non oltre la chiusura del dibattimento, mentre la falsa dichiarazione resa in una causa civile prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
Ma andiamo a vedere come recita l’art. 376 del nostro Codice penale:
“Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter , 372 e 373, nonché dall’art. 375, primo comma, lett. b), e all’art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.”
La ritrattazione, dunque, deve essere cosciente e volontaria , ma non necessariamente spontanea, potendo provenire anche da un mero interesse del colpevole ad evitare la punibilità.

2. Natura giuridica dell’art. 376 c.p.

L’art. 376 del codice penale è una circostanza di esclusione della punibilità di carattere oggettivo o soggettivo?
In merito alla natura giuridica della ritrattazione, si sono susseguiti diversi orientamenti giurisprudenziali, contrastanti tra loro, tanto da richiedere per ben due volte l’intervento delle Sezioni Unite per porre fine a tale contrasto.
Il quesito è il seguente: l’art. 376 del codice penale è una circostanza di esclusione della punibilità di carattere oggettivo o soggettivo.
Per approfondire leggi anche: Ritrattazione (art. 376 c.p.)

3. Primo orientamento

Un primo orientamento, risalente nel tempo, ha affermato che la ritrattazione deve essere classificata tra le cause di cessazione della punibilità attinenti all’oggetto del reato, difatti la natura di esso ed il danno arrecato è tempestivamente rimosso.
E dunque, in virtù della tempestiva ritrattazione e della manifestazione del vero, il bene tutelato, ossia il cosiddetto “giusto processo: corretto e tempestivo”, non subisce il danno temuto.
Se ne desume perciò la connaturale e necessaria estensione degli effetti estensivi al correo. ( Cass.,10 marzo 1980, Orsolini,1013)
Tale orientamento ha trovato anche la conferma in una pronuncia delle Sezioni Unite, Cass. S.U. 1985-1986 n. 2816, la quale ha qualificato la ritrattazione come causa di esclusione della punibilità compresa tra le circostanze previste dall’art.119 c.p., affermando pertanto che la ritrattazione giova anche all’istigatore del reato per il suo carattere sicuramente oggettivo, desumibile dalla sua stessa natura e dalle finalità che sono alla base della sua configurazione risolvendosi in un impedimento del danno o del pericolo della falsità commessa.
Conclude, affermando che tale impedimento produce pertanto l’effetto di rendere penalmente indifferente la falsità commessa, con la conseguente esclusione della punibilità del reo.

4. Secondo orientamento

Più recentemente in giurisprudenza si è consolidato un secondo orientamento, contrario e contrastante a quello sopra esposto.
La Cass. Sez. VI, n. 8892, del 1996, ha difatti affermato che:
In tema di falsa testimonianza, poiché la ritrattazione è circostanza di esclusione della punibilità di carattere soggettivo, i suoi effetti non si estendono all’istigatore della falsa testimonianza, a meno che questi abbia apportato un contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell’interesse alla realizzazione del giusto processo, come nell’ipotesi in cui abbia indotto l’autore della falsa testimonianza a ritrattare la deposizione reticente o contraria al vero.”
Numerose sono state le sentenze della Corte di Cassazione conformi a tale indirizzo, creando così una vera e propria battaglia giurisprudenziale, costringendo in questo modo le Sezioni Unite a intervenire nuovamente sul punto, dopo essersi già espresse nel 1985.

5. Le Sezioni Unite del 2002

Il contrasto in merito alla natura giuridica della ritrattazione disciplinata dall’art. 376 del nostro Codice Penale, ha così costretto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a intervenire nuovamente sul punto, ponendo fine alla questione.
Quest’ultime, aderendo al secondo orientamento, dunque quello più recente, non condividendo così l’indirizzo delle Sezioni Unite del 1985, hanno affermato:
“La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall’art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l’abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell’istigatore, concorrente nel reato di cui all’art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell’istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell’interesse alla realizzazione del giusto processo.
(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 37503 del 7 novembre 2002).
Tale intervento ha posto fine a tale acceso dibattito, sancendo così la natura giuridica di carattere soggettivo della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 376 del codice penale.

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Compendio di Diritto Penale – Parte speciale

Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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Avv. Gian Maria Nicotera

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