La ripartizione di competenze tra gli uffici giudiziari in merito di rimborso delle spese di viaggio dei testi citati da Pubblico Ministero

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La materia afferente il pagamento ed il rimborso delle spese di viaggio dei testimoni citati dal Pubblico Ministero offre, all’interno della più ampia tematica delle spese del giudizio penale e della normativa del Testo Unico delle Spese di Giustizia1, spunti problematici di riflessione le cui argomentazioni sottese ed osservazioni conclusive possono aver ricadute organizzative tra gli uffici giudiziari interessati. Di qui l’interesse sempre vivo per la problematica in argomento.

L’art. 468 c.p.p 2 disciplina le modalità di citazione al dibattimento dei testi a richiesta delle “parti” che ne intendano chiedere l’esame.

L’art. 4 del TUSG 3 disciplina la “anticipazione” da parte dell’Erario delle spese sostenute nel processo penale, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private ovvero ammesse al patrocinio dello Stato.

L’art. 46 del TUSG 4 disciplina il rimborso delle spese e del pagamento delle indennità dei testimoni non residenti.

Dal complesso degli articoli sopra menzionati, unitamente al richiamo alla istituzione del capitolo di bilancio n. 1363 presso gli Uffici della Procura della Repubblica ed alle competenze del Funzionario Delegato in ordine alla emissione degli ordinativi di pagamento sulle somme accreditate in virtù della normativa contabile in materia di spese di giustizia, è stata prospettata una ripartizione di competenze diversa da quella attuale in merito alle attività curate dagli uffici requirenti e giudicanti interessati alla liquidazione delle spese in argomento 5. Segnatamente si ritiene che le spese relative ai testimoni citati dal pm “inspiegabilmente vengono pagate dall’ufficio spese di giustizia presso l’ufficio giudicante ove si svolge il processo mentre sarebbe più corretto che fossero pagate dall’Ufficio spese di giustizia presso la Procura cui appartiene il pubblico Ministero che li ha citati”6. Si sostiene, pertanto, che la attuale prassi, fondata su una visione meramente processualistica della ripartizione della spesa per cui “paga” 7 l’ufficio che detiene il fascicolo nella fase processuale in cui la spesa medesima si verifica, sarebbe ormai non più rispondente alla ratio legis 8 che, nel disporre l’applicazione delle normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato anche alle spese cd. di giustizia, ha previsto l’ istituzione dei funzionari delegati presso gli uffici giudiziari e l’assegnazione delle somme sulle relative aperture di credito in considerazione delle esigenze di spesa previste dai singoli uffici giudiziari. Nel caso in esame, quindi, la logica sottesa alla rendicontazione delle somme gestite dagli uffici giudicati ne verrebbe compromessa poiché tale ufficio paga costi, con conseguente assunzione di responsabilità ancor più evidenti nei casi di autorizzazioni rilasciate al teste da parte del pm all’uso del mezzo proprio o dell’aereo, per servizi richiesti dall’organo requirente. La anomalia della attuale configurazione delle attività si ritiene confermata dalla istituzione del capitolo di spesa n.1363 afferente le spese per le intercettazioni telefoniche presso la sola Procura della Repubblica in quanto spese sostenute nel corso delle indagini preliminari9 .

Tuttavia, senza addentrarci nelle problematicità della attività espletata dal Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia, e pur riconoscendo come ad esito degli argomenti sopra succintamente richiamati si perviene ad una maggiore attendibilità nella formulazione delle previsioni di spesa ed un apprezzabile alleggerimento del carico di lavoro degli uffici del Tribunale, a sommesso parere di chi scrive la questione pur merita un ulteriore approfondimento potendosi addivenire ad una prospettazione conclusiva che avvalora la attuale gestione degli ordinativi di pagamento tra gli uffici interessati alla liquidazione delle spese necessarie per l’espletamento del processo penale.

Il reticolo normativo che disciplina il ciclo delle spese di giustizia non solo nella fase della liquidazione e del pagamento ma soprattutto nella fase del recupero delle somme anticipate dallo stato ( in maniera non dissimile delle spese prenotate a debito), è chiaramente ispirato alla allocazione delle fasi dispesa afferenti la liquidazione ( con ordine o con decreto di pagamento), la registrazione (annotazione al registro mod. 1ASG), ed il pagamento ( emissione di ordinativo secondario di spesa mod. 31CG) in capo all’ufficio procedente e presso il quale l’attività è compiuta ( in quanto “fisiologicamente” funzionale alle attività qui da espletarsi) ai fini della iscrizione della spesa (anticipata o prenotata) nel “foglio delle notizie” inserito nel fascicolo processuale la cui annotazione e sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità al fine delle attività di recupero di tali importi 10.

Tale aspetto pare opportuno che sia adeguatamente considerato, non potendosi ipotizzare nel caso in argomento neanche un cd. “foglio notizie integrativo” vertendosi non già in un grado diverso del medesimo “processo” bensì in una fase processuale del tutto diversa dalle indagini preliminari, chiuse con il provvedimento del p.m. che, a vario modo, introduce il giudizio dibattimentale.

In altre parole, è anche ai fini della “chiusura” del ciclo della spesa che dovrebbe individuarsi l’ufficio gravato dalla liquidazione al fine di scongiurare possibili danni all’erario. Utile può esser a tal fine e mutatis mutandis, quanto previsto11 circa le modalità dell’annotazione della spesa delle ordinanze emesse dal Tribunale all’esito del giudizio ex art. 170 TUSG12 svoltosi in camera di consiglio conseguente alla opposizione avverso i decreti di liquidazione del giudice di pace, ritenendo corretto che a provvedere all’emissione del relativo ordinativo ed annotazione della somma sul foglio delle notizie venisse effettuata nell’ambito della pertinente fase del procedimento ( principale) il cui esito costituisce il presupposto per l’eventuale recupero.

Pertanto, la individuazione dell’ufficio cui compete la liquidazione della spesa non pare solo rispondere ad un parallelismo processuale ma, piuttosto, trova la sua giustificazione all’intera ratio sottesa al ciclo della spesa nel suo complesso considerata.

Il richiamo all’art. 4 TUSG non sembrerebbe argomento fondante per far ritenere errata la prassi della liquidazione e del pagamento da parte del funzionario delegato del Tribunale della spesa di cui all’art. 46 dello stesso TUSG. Ciò perché il menzionato art. 4 TUSG, letto in combinato con l’art. 19913 stesso TUSG contempla l’ipotesi di atti richiesti da “parti private” a cui non si ritiene possa esser ragguagliato il pm che svolge indagini “d’ufficio”. A riprova di ciò basta ricordare che le azioni promosse dal p.m. in ambito civile ( es. eredità giacente attivata d’ufficio di cui all’art. 148TUSG; processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal p.m. ex art. 145 TUSG) comportano la liquidazione, il pagamento l’iscrizione al registro mod. 1ASG nonché l’eventuale recupero degli importi anticipati e/o prenotati da parte degli uffici di Tribunale e non degli uffici della Procura (si pensi ad una ctu richiesta dal p.m. ovvero alle spese di trasferta e indennità di viaggio degli appartenenti all’ufficio).

Anche il richiamo al giudice del dibattimento “super partes” pare rimanere inconferente non tanto perché la liquidazione nelle ipotesi in esame è effettuata con ordine del funzionario e non con decreto del giudice ma soprattutto perché da un lato il funzionario ex art. 199 TUSG quantifica anche le somme spettanti al teste citato dalla “parte privata” che ricadono sulla stessa ( ove non ammessa al beneficio del gratuito patrocinio) dall’altro il giudice liquida anche ad es. l’ interprete, il difensore , il consulente della “parte privata” (ammessa al gratuito patrocinio) ovvero onerose custodie disposte con sequestro del p.m. e perduranti nella fase dibattimentale. Il giudice può, quindi, liquidare spese originate sia da attività dell’ufficio del p.m. sia da attività delle parti privare necessarie per garantire il diritto alla difesa delle stesse quando ne ricorrano i presupposti.

Quanto, infine, alla istituzione dell’apposito capitolo di bilancio n. 1363 presso gli uffici giudiziari della Procura della Repubblica per il pagamento delle intercettazioni telefoniche la lettura della citata circolare unitamente alla riconduzione delle intercettazioni ai mezzi di “ricerca di prova” lungi dal dimostrare la anomalia del pagamento da parte del Tribunale dei testi citati dal p.m. ne parrebbe, invece, confermare la correttezza. Infatti, la spesa per l’intercettazione trova presso gli uffici inquirenti la sua “naturale “ collocazione in quanto l’acquisizione dei dati telefonici è disposta dal p.m. ai fine dell’indagine per cui alcuna altra attività al riguardo è da espletare in dibattimento. Al contrario, la testimonianza, quale “prova” è attività formata in dibattimento ed in contradditorio. Di qui la altrettanto naturale allocazione di tale spesa presso gli uffici giudicanti.

A riprova, la menzionata circolare, lungi dal prevedere intercettazioni disposte dal giudice per le indagini preliminari, ha previsto quale anomala la liquidazione nella fase gip di fatture presentate dai gestori di telefonia “tra l’altro intestate all’ufficio che ne ha richiesto la prestazione” da intendersi nell’ufficio inquirente14.

L’unico aspetto di maggiore problematicità che parrebbe residuare attiene al rilascio delle autorizzazioni all’uso del mezzo aereo o mezzo proprio richieste dal teste citato da parte del p.m..

Sul punto si riscontrano prassi diverse adottate dai vari uffici perché mentre presso la più gran parte degli uffici tale autorizzazione viene rilasciata dallo stesso p.m. al quale il teste indirizza la richiesta, presso altri uffici 15 tale autorizzazione viene rilasciata dal giudice del dibattimento che ammette la prova testimoniale del p.m. ed a sommesso parere di chi scrive, una tale organizzazione pare più corretta rimettendo al giudice presso il cui ufficio verrà liquidata la spesa la valutazione circa l’opportunità dell’uso ad es. del mezzo aereo che non è da escludersi possa in alcune circostanze esser più conveniente rispetto ad altri mezzi di trasporto in via ordinaria utilizzabili.

Alla luce dell’ incertezza interpretativa che emerge dalla discovery della vigente disciplina, delle diverse prassi in uso presso i vari uffici interessati e soprattutto in considerazione delle possibili implicazioni organizzative che un diverso approccio alla problematica determina va segnalato lo specifico quesito sollevato presso i competenti uffici del Ministero della Giustizia16 .

1 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, ora in avanti TUSG

2 Art. 468 cpp Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici.

1.Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495.

3.I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4.In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo` chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4 bis.La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e` autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’articolo 495.

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio a norma dell’articolo 392 comma 2 .

3 TUSG ART. 4 Anticipazione delle spese – 1. Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell’articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

4 TUSG ART. 46 (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

5 Così “ Osservazioni sul rimborso ai testi penali delle spese di viaggio” di A. Manicone in Rivista delle Cancellerie n.1 del 2011, pg. 43 e ss. e dello stesso autore “Note critiche sulle indennità ai testi del pubblico ministero nel processo penale” in Rivista delle Cancellerie, n.1 del 2013 pg.56 ess.

6 “osservazioni spese di viaggio…” cit, pg.44

7 Nel caso in esame con “odine “ di pagamento emesso dal funzionario ex art. 165 TUSG.

8 D.L. n.223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni, in L. n. 248 del 4 agosto 2006 cd. decreto Bersani

9 L. n-221 del 13 dicembre 2010, con approvazione del bilancio previsionale dello Stato per l’anno 2010 – vedasi anche Circolare Ministero della Giustizia – DAG – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I prot.n. 116386.U del 11.09.2013 “cap.1363 “spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni “spese relative a fatture emesse dai gestori di telefonia liquidate da uffici giudicanti”

10 Ved. Ministero della Giustizia – Dipartimento affari di Giustizia – Circolare n.9/2003 del 26 giugno 2003

11 Ved. Note Ministero Giustizia, DAG – Direzione Generale Giustizia Civile – n. 27204.U e 64873.U/2006

12 ART. 170 Opposizione al decreto di pagamento

Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

13 ART. 199 Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all’ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

14 Circolare n. 116386, cit. le fatture così liquidate presso l’ufficio gip andranno trasmesse ai soli fini del pagamento al funzionario delegato presso gli uffici requirenti che provvederanno ad emettere gli ordinativi di pagamento sui fondi disponibili sul capitolo 1363 mentre le fatture non ancora liquidate e giacenti presso gli uffici giudicanti dovranno esser trasmesse agli uffici inquirenti per la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo.

15 Ad es. a quanto si evince dai siti istituzionali il Tribunale di Milano, Tempio Pausania, Procura della Repubblica di Monza.

16 Corte di Appello di Salerno prot.n. 3728 del 3 settembre 2012

Esposito Vincenza

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