La riconciliazione dei coniugi

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La separazione a volte non conduce in modo inevitabile al divorzio. I coniugi potrebbero restare separati senza procedere allo scioglimento del matrimonio.

La legge pone un termine minimo di sei mesi, per la separazione consensuale, o di un anno, per la separazione giudiziale, entro i quali accedere al successivo divorzio, non prevedendo un termine massimo di “scadenza” degli effetti della separazione. Oltre a questa circostanza, i coniugi separati possono sempre ritornare sui loro passi e, dopo la separazione, ritornare allo status quo ante, vale a dire “sposati” . In simili casi si parla di riconciliazione.

A dire il vero, questa è la finalità di chiedere la separazione prima e il divorzio dopo, la pausa di riflessione serve a consentire ai diretti interessati di valutare con attenzione la loro scelta ed, eventualmente, revocarla in qualunque momento, facendo cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario arrivare al giudice.

La riconciliazione può avere luogo anche durante il giudizio di separazione. In questo caso può risultare dal verbale di riconciliazione oppure se non è indicata si deduce dall’estinzione del procedimento per mancato compimento delle attività processuali.

La riconciliazione si può attuare anche dopo la pubblicazione della sentenza di separazione, o dopo l’omologazione dell’accordo di separazione. I coniugi si possono riconciliare tacitamente, con un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, oppure espressamente, dichiarando in un accordo scritto di volere riprendere la normale vita matrimoniale e ripristinarne i doveri relativi.

Si può parlare di riconciliazione quando è stata ricostituita l’unione coniugale. All’accordo deve seguire il ripristino della vita familiare. A questo proposito, risultano rilevanti i gesti e i comportamenti concreti ed effettivi dei coniugi, che  devono dimostrare la loro disponibilità a riprendere la convivenza e a costituire un’altra comunione.

La semplice coabitazione tra ex non vale a interrompere il processo dei sei mesi o dell’anno di separazione ai fini del divorzio e non è sinonimo di riconciliazione, è necessario ripristinare la comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale.

Alla ripresa della coabitazione deve essere equiparata anche la coabitazione per inerzia o quella dettata da ragioni materiali, dovute a fattori economici o logistici o di altra natura. Ne costituisce un esempio, il fatto che uno dei due coniugi non abbia i soldi per potere andare a vivere in affitto e abbia fatto domanda di alloggio popolare, mentre, nel frattempo è accolto in casa dell’ex.

La Suprema Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 5/02/2016 n. 2360,  ha stabilito che non si devono riprendere le relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

Se uno dei due coniugi chiede il divorzio, l’altro si può opporre dando prova che, dopo la separazione, è stata attuata la riconciliazione. La prova ha come oggetto gli elementi esteriori, oggettivi e diretti inequivocabilmente alla seria e comune volontà di ripristinare la comunione di vita. Il coniuge che vuole provare la riconciliazione deve cercare di dimostrare che si sono verificati determinati fatti.

A esempio avere ripreso la convivenza, avere ripreso i rapporti sessuali, lo svolgimento in comune di una vita sociale, frequentando parenti e amici o trascorrendo le vacanze insieme, se questo non avviene esclusivamente per il bene dei figli, che rispecchino la volontà non equivoca dei coniugi di ripristinare integralmente sia la convivenza materiale sia l’unione spirituale che è alla base della convivenza ed è caratteristica della vita coniugale.

La riconciliazione si prova con una ripresa concreta e durevole della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Non basta una ripresa temporanea della coabitazione, specie se per ragioni di convenienza. Non è sufficiente la nascita di un figlio in costanza di separazione.

Da un simile fatto la riconciliazione non si può dedurre in modo implicito, non basta un semplice rapporto sessuale, ma ci deve essere la vera restaurazione del nucleo familiare e non il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, tra i coniugi (Cass. sent. n. n. 15481/2003).

Nonostante la riconciliazione, per potere essere ufficializzata, non ha bisogno del ricorso al giudice,  per rendere la riconciliazione opponibile ai terzi, è necessaria una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, presso il Comune dove fu celebrato il matrimonio o presso il Comune dove il matrimonio fu trascritto. L’ufficiale di stato civile iscrive la dichiarazione negli archivi dello stato civile e la annota a margine dell’atto di matrimonio.

Quando si ha riconciliazione cambiano i rapporti con il coniuge. Si verifica una ripresa dei diritti e i doveri legati al matrimonio e la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.

In relazione al procedimento di separazione, si abbandona la domanda di separazione se è ancora in corso il giudizio di separazione. Si ha l’interruzione del termine di sei mesi o un anno, a seconda che la separazione sia stata giudiziale o consensuale, a partire dal quale è possibile richiedere il divorzio.

Si ha il ripristino della presunzione legale di paternità, il figlio nato entro i centottanta giorni da quando i coniugi ritornano insieme si presume concepito durante il matrimonio. Si ripristina la comunione legale tra coniugi se da loro scelto come regime patrimoniale durante il matrimonio, fatta salva una diversa convenzione.

I coniugi possono “revocare” la riconciliazione in ogni momento e presentare un’altra domanda di separazione.

Dott.ssa Concas Alessandra

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