La riabilitazione penale e il recupero delle capacità

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La riabilitazione penale, nell’ordinamento giuridico italiano, indica l’attività che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), salvo che la legge disponga diversamente.

La persona riacquista in questo modo le capacità perdute.

     Indice

  1. La descrizione
  2. I termini di esercizio della riabilitazione penale
  3. L’esclusione
  4. I costi della procedura di riabilitazione

1. La descrizione

L’articolo 178 del codice penale rubricato “ Riabilitazione” recita:

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

La riabilitazione è annotata sul certificato penale da parte della cancelleria del Giudice che l’ha emessa.

Forme speciali di riabilitazione sono previste per i minorenni e per i militari.

Dal momento che il riabilitato riacquista con la riabilitazione le facoltà giuridiche perse con la condanna, l’istituto in esame risponde chiaramente alla funzione di agevolare il reinserimento del soggetto nella società.

La riabilitazione, presupponendo l’espiazione completa della pena, non è una causa estintiva della stessa, ma una semplice causa di estinzione delle pene accessorie e e degli altri effetti penali della condanna.

È caratterizzata da una funzione premiale e promozionale, perché collegata all’avvenuta espiazione della pena principale e alla buona condotta dimostrata per un determinato lasso di tempo.

L’efficacia residuale rispetto alle altre cause di estinzione della pena vere e proprie determina il fatto che si debba ritenere sussistente l’interesse da parte del reo a richiedere il relativo provvedimento per il fatto che risulti una sentenza di condanna dalla quale non si sia ancora stati riabilitati.

La riabilitazione può essere concessa anche quando sia relativa a una condanna per la quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e il reato sia stato estinto per effetto del decorso dei termini dei quali all’articolo 163 del codice penale.

2. I termini di esercizio della riabilitazione penale

Il termine relativo decorre dal giorno nel quale la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.

Se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Se sia stata concessa la sospensione della pena inflitta e la stessa non sia superiore a un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, con il risarcimento dello stesso e, quando sia possibile, con le restituzioni, nonché se il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 163 del codice penale.

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un altro delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave.


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3. L’esclusione

La riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:

  • Sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato o di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato.
  • Non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Questa disposizione normativa si può schematizzare ricordando che la persona, riportata una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:

  • Siano trascorsi almeno 3 anni, 8 anni se ci sia stata dichiarazione di recidiva, 10 anni se ci sia dichiarazione di delinquenza abituale, o di delinquenza professionale, o di delinquenza per tendenza, dal momento nel quale la pena è estinta, vale a dire, da quando è terminata l’espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), oppure, ci sia stato il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa.
  • Durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso).

Devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile).

  • Il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (diversa da quelle della espulsione dello straniero dallo stato e della confisca) o la misura di sicurezza deve essere stata revocata e lo stesso richiedente deve avere adempiuto le obbligazioni civili che derivano dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere (eventualmente proponendo offerta risarcitoria che fosse rifiutata dalla persona offesa dal reato).
  • Devono anche essere state pagate le spese processuali.

L’interessato che presenta l’’stanza ottiene la riabilitazione, sia in relazione alle sentenze da esso indicate, sia alle le condanne riportate, è lo stesso possibile la riabilitazione parziale.

4. I costi della procedura di riabilitazione

La procedura è esente da spese, bolli e diritti e ammette anche il patrocinio a spese dello Stato per coloro che possiedano i requisiti di reddito, vale a dire, un reddito imponibile inferiore a 11369,24 € per il 2014 (da verificare di anno in anno) e i requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo Unico in materia di spese di giustizia”).

Se ‘’interessato abita con la famiglia, il requisito di reddito si deve verificare sommando i redditi del coniuge e degli altri familiari conviventi.

Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi che non siano parenti, come ad esempio, il convivente more uxorio.

Dott.ssa Concas Alessandra

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