La revoca della donazione da parte del creditore

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Un creditore, che sia l’agente della riscossione o qualsiasi altro soggetto, ha il potere di esercitare l’azione revocatoria. Con questa causa, il giudice accerta se la donazione ha avuto un fine fraudolento, se cioè è stata rivolta a sottrarre ai creditori i beni dal patrimonio del debitore per evitarne il pignoramento. Se così fosse, la donazione diventa inefficace per quel creditore (non per gli altri), il quale potrà pignorare l’immobile nonostante il passaggio di proprietà.

Il creditore deve agire entro massimo cinque anni dal rogito, anche se ha saputo in ritardo della donazione. Se si fa opposizione alla richiesta del creditore, non si può impedire allo stesso la revocatoria. Anche se c’è una contestazione in atto, il creditore può agire e chiedere la revocatoria della donazione in via “cautelativa”.

Il creditore al fine di revocare una donazione, deve prima di ogni altra cosa, avviare una causa. L’aspetto più importante, come in ogni processo, è l’onere della prova. Il creditore deve dimostrare l’intento fraudolento del debitore.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, non è necessario entrare nella testa del debitore per scoprire quali fossero le sue reali intenzioni, una simile prova  si può ricavare dal fatto che, a seguito della donazione, il patrimonio del donante si sia ridotto in modo da impedire ogni possibile e utile pignoramento. Si può prescindere dalla dimostrazione dell’intenzione del donante di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. Pregiudizio che è implicito e scontato nel fatto di essere rimasto “nullatenente” o quasi.

Ad esempio, si può esperire l’azione revocatoria nei confronti di una persona che dona l’unica casa al figlio e non ha altri beni come un conto corrente di pari valore. Non si può avviare l’azione revocatoria nei confronti di chi ha un debito di centomila euro e dona una casa del valore di trecentomila euro ma rimane proprietario di un’altra del valore di duecentomila euro.

Il creditore può iscrivere ipoteca sino al doppio del valore del proprio credito. La prova dell’avvenuta stipula di una donazione implica di per sé la dimostrazione dell’impoverimento del donante.

Un articolo di recente introduzione nel codice civile (art. 2929 bis c.c.) stabilisce che se entro dodici mesi dal rogito della donazione il creditore trascrive l’atto di pignoramento nei registri immobiliari, può mettere all’asta la casa senza fare la revocatoria.

Secondo il dettato della norma, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di alienazione o costituzione di vincolo di indisponibilità, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito e trascritto successivamente al sorgere del credito, può procedere a esecuzione forzata, anche se non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data nella quale l’atto è stato trascritto.

Entro un anno dalla donazione, il creditore non deve neanche esperire la revocatoria se vuole pignorare il bene donato a patto che trascriva il pignoramento nei registri pubblici immobiliari.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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