La responsabilità del fidanzato che in procinto di matrimonio cambia idea

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Quando una coppia decide di fidanzarsi, non pensa subito al partner come la persona della vita.

Una simile idea si forma con il trascorrere del tempo e si cristallizza dopo anni con la proposta di matrimonio, che può spesso essere seguita dal regalo di un gioiello che il dona il futuro sposo.

Da quel momento iniziano i preparativi per il giorno più bello della vita.

Si pensa sia alla cerimonia sia alla festa successiva.

Si prenotano banchetti, si prenota la chiesa, si pensa alla macchina, al viaggio di nozze, alle bomboniere, si comprano i vestiti e si ordina il necessario per fare in modo che quella giornata abbia le caratteristiche adatte ad essere davvero magica.

A volte, però, la convinzione di essere innamorati si potrebbe rivelare in diverso modo e, quando si è molto vicini al giorno delle nozze, ci si renda conto di non essere pronti a fare un simile passo, con la consapevolezza che sia un evento molto importante.

A questo proposito, ci si chiede che cosa succeda se ci sia un ripensamento al matrimonio.

In questa sede si vedrà se i familiari hanno diritto al risarcimento e che cosa un simile comportamento provochi nel partner abbandonato.

In questa sede si cercherà di dare risposta ai vari interrogativi.

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Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

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Il matrimonio in senso giuridico

Il matrimonio è stato sempre inteso in senso religioso, una sorta di evento solenne che dovrebbe essere il più importante della propria vita, che ha lo scopo di essere consacrati davanti a Dio, sottolineando come sia l’amore tra due persone.

Il matrimonio, però, ha la sua importanza soprattutto dal lato giuridico.

Secondo la legge, quando si parla di matrimonio, si stipula un accordo giuridico tra due persone, marito e moglie, che decidono di realizzare un vincolo di vita, che faccia sorgere reciproci diritti e doveri in capo agli stessi e in favore dei figli futuri.

Spesso, soprattutto nelle celebrazioni religiose, questo aspetto passa in secondo piano, quando la forma solenne prevale sugli articoli del codice civile che, nonostante vengano letti dal sacerdote e non vengano quasi mai riempiti di attenzioni né dai protagonisti, né dagli invitati.

Gli obblighi giuridici del matrimonio

Come accade in qualsiasi contratto, dal momento della celebrazione del matrimonio, le parti in causa sono chiamate a rispettare gli obblighi nati dal patto coniugale.

Sono, il dovere di fedeltà tra coniugi, con il divieto di intrattenere relazioni extraconiugali,

il dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge indigente, o malato,

il dovere di collaborazione economica e lavorativa, che ha come fine il mantenimento della famiglia e il dovere di coabitazione sotto lo stesso tetto.

Agli obblighi coniugali corrispondono pari diritti nei confronti dell’altro coniuge, come il diritto a non essere tradito, a potere avere assistenza, a non essere abbandonato nell’abitazione familiare.

In che cosa consiste la promessa di matrimonio

Il matrimonio è sempre preceduto da un accordo tra le parti che decidono mesi prima di affrontare questo percorso insieme.

La scelta in questione non è, quasi mai, accompagnata da un contratto preliminare che vincola le parti alla celebrazione del matrimonio.

Nell’attuale società, la promessa di matrimonio è data in modo convenzionale, con il regalo di un simbolo materiale, come l’anello di fidanzato, e con il successivo accordo sulla data del matrimonio.

Secondo la legge, esiste un momento nel quale la promessa di matrimonio si cristallizza, e non è relativa al regalo di un gioiello simbolico.

Secondo l’articolo 81 del codice civile, la promessa di matrimonio diventa vincolante quando viene resa pubblica, non intendendosi il momento nel quale il matrimonio viene pubblicato in Comune, sull’albo pretorio, e in chiesa, così da essere portato a conoscenza dei cittadini.

Questo comportamento, e lo scambio di una ingente quantità di regali tra due fidanzati, è circostanza atta ad integrare la solenne promessa di matrimonio.

Le conseguenze mancata celebrazione matrimonio

Ci si chiede, che cosa accadrebbe se dopo le promesse fatte, uno dei due futuri coniugi dovesse ritornare sui suoi passi, se sia obbligatorio, sposarsi, se  si possa cambiare idea e abbandonare all’altare il partner.

La legge, non considera la promessa di matrimonio un obbligo a contrarre lo stesso, né ad eseguirlo, ma riconosce il diritto di avere un ristoro per la promessa di matrimonio non rispettata.

L’obbligo di rimborso delle spese

La promessa di matrimonio fatta dai due fidanzati per atto pubblico, o per scrittura privata, oppure che risulti dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che, senza giusto motivo, ricusi di eseguirla, a risarcire il danno che determina nei confronti dell’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.

Lo stesso vale per il promittente che con la sua colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

Il diritto al risarcimento del danno

Ci si chiede se chi viene lasciato, prima del giorno del matrimonio abbia diritto al risarcimento dei danni morali, e quale sia la posizione dei familiari del lasciato.

La legge risponde in modo negativo.

La questione comincia dal fatto che la scelta, nonostante ogni promessa, di non contrarre matrimonio sia un atto di libertà incoercibile, con l’inevitabile conseguenza che il partner il quale decida ingiustificatamente di non sposarsi, nonostante la promessa nuziale, non si potrà considerare responsabile contrattualmente e non potrà essere destinatario di nessun obbligo di risarcimento per danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. VI, n.9/2012 del 02/01/2012).

Nella coscienza sociale e nel diritto, si considera inconcepibile un vincolo a contrarre matrimonio, ed essendo la libertà matrimoniale un diritto un fondamentale della persona, ne consegue l’impossibilità di attribuire alla stessa natura contrattuale, ritenendo che il risarcimento sia conseguenza di un simile inadempimento.

La richiesta non può essere ripresa e, sotto forma di danno all’integrità morale del partner nei confronti di chi l’abbia dedotta con la promessa di matrimonio futuro, a meno che il fatto non costituisca reato.

Non è possibile nessuna previsione di norme di diritto che sanciscono, nei rapporti relativi alla sfera sessuale, il rispetto comune di doveri di lealtà, buona fede, correttezza e diligenza.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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