La responsabilità dei genitori per le azioni dei figli

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L’argomento è stato di recente preso in considerazione da un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, della quale scriveremo di seguito.

I danni del figlio e la responsabilità civile dei genitori

La responsabilità civile è quella relativa alle azioni illecite che comportano un semplice danno.

Esempio:

Un ragazzino gioca a calcio con gli amici.

Durante un’azione, in modo involontario sferra un calcio a un compagno della squadra avversaria e gli provoca una grave frattura.

I genitori dell’infortunato si rivolgono ai genitori di colui che ha commesso il fallo al fine di ottenere il risarcimento per le cure, l’assistenza e la successiva fisioterapia alla quale si dovrà sottoporre il loro figlio.

I genitori sono responsabili dei danni procurati dal figlio sia alle altre persone sia alle cose.

Ad esempio una finestra rotta da una pallonata, e lo sono senza limiti di importo.

Anche se l’entità del risarcimento dovesse superare le loro capacità economiche, resterebbero lo stesso obbligati a risarcire il danneggiato.

La responsabilità dei genitori per i danni del figlio resta inalterata sino a quando diventa maggiorenne.

Dai 18 anni in poi, dei danni del figlio risponde lui stesso, anche se sia nullatenente e senza reddito. Se il figlio maggiorenne non potesse risarcire i danni che ha fatto, i suoi genitori non ne risponderanno neanche in via sussidiaria.

Abitare con i genitori ed essere  a carico loro non dà luogo a nessuna loro responsabilità per i suoi comportamenti.

I genitori non si liberano del debito assunto quando il figlio era minorenne quando lo stesso diventa maggiorenne.

I genitori non sono responsabili dei danni creati dal figlio minorenne se lo stesso era sotto la supervisione di un maestro o un insegnante e se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, a norma dell’articolo 2048 del codice civile.

Il secondo aspetto risulta più difficile da dimostrare.

Secondo la giurisprudenza, i genitori devono fornire ai loro figli una corretta educazione, rispettosa delle regole giuridiche e sociali, rendendoli capaci di autogestirsi, nel rispetto di una convivenza  civile con il prossimo.

Se il figlio sia lontano dalla vista dei genitori, ad esempio se è al parco con gli amici, non li esonera dalla responsabilità per i suoi comportamenti illeciti.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24475/2014, sostiene che è necessario che i genitori, al fine di liberarsi dalla presunzione di colpa per le azioni del figlio, provino di non essere riusciti a impedire il fatto, e nonostante questo di avere dato al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui un’adeguata vigilanza.

Una non buona educazione e una poca vigilanza su un minore, si possono dedurre dalle modalità del fatto illecito, che possono fare emergere il grado di maturità e di educazione del minore, che conseguono al mancato adempimento dei doveri sui genitori.

Leggi l’articolo:”In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale determinata dalla violenza assistita patita dai minori”

I debiti del figlio e la responsabilità civile dei genitori

La regola è la stessa anche in relazione alle obbligazioni, vale a dire i debiti del figlio, precisando che i contratti conclusi da chi non ha compiuto 18 anni possono essere annullati entro cinque anni, perché chi li pone in essere non possiede la cosiddetta “capacità d’agire”, che si acquista con la maggiore età.

Esempio

Un ragazzino passeggia in strada, lo raggiunge un gruppo di promotori che lo convince a firmare un abbonamento per una fornitura periodica di libri in cambio del pagamento mensile di 30 euro.

Il ragazzino è minorenne però non lo dice ai rappresentanti.

A casa sua arriva la prima consegna e i genitori, ignari, non vogliono pagare.

In simili circostanze, per liberarsi dal debito del figlio, i genitori si dovranno rivolgere prima al giudice per fare annullare il contratto.

Se non lo fanno entro cinque anni, il contratto diventa definitivo e dovranno pagare i debiti del figlio.

La responsabilità dei genitori per i debiti dei figli resta sino a che gli stessi sono minorenni.

Da 18 anni in poi saranno i figli a rispondere dei contratti e delle altre obbligazioni che contraggono.

I reati dei figli e la responsabilità penale dei genitori

In relazione alla responsabilità penale dei genitori per i reati dei figli, le regole sono diverse.

In ottemperanza alla cosiddetta imputabilità penale, si diventa responsabili per i reati commessi da 14 anni in poi.

Il minore di quattordici anni è sempre non imputabile.

Il minore di diciotto anni che abbia compiuto i quattordici è imputabile, a meno che non si fornisca la prova della sua incapacità, e se condannato perché capace viene diminuita.

Il maggiorenne si presume sempre imputabile, a meno che non ricorra una delle cause di esclusione della capacità di intendere e di volere.

Un ragazzino al di sotto dei 14 anni non risponde mai dei reati commessi e non potrà essere punito, salva la possibilità di applicare una misura di sicurezza.

Secondo il Codice penale, quando il fatto è commesso da un minore di quattordici anni, il giudice, se lo ritiene pericoloso e ritiene l’accaduto grave, lo può mettere in libertà vigilata oppure ordinare che venga collocato in riformatorio.

Il minore, imputabile o non imputabile che sia, non potrà rispondere per lui un’altra persona, non potrà andare in carcere al suo posto il padre o la madre.

La responsabilità penale del minore di 18 anni ma maggiore di 14 anni implica che le conseguenze risarcitorie ricadano sui genitori.

Il risarcimento che deriva da un reato segue le regole della responsabilità civile.

Nonostante i genitori non abbiano responsabilità per i reati del figlio, sono tenuti a risarcire i danni che sono sorti dagli stessi reati.

Le violazioni dei figli e la responsabilità amministrativa dei genitori

La responsabilità amministrativa del minorenne, in linea di massima segue le regole della responsabilità civile.

I genitori devono pagare le sanzioni per gli illeciti che hanno commesso i figli.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 21/11/2013 n. 26171, ha specificato che, se un figlio minorenne viola alcune norme, agli agenti o ai controllori che lo fermano resta l’obbligo di redigere subito il verbale di accertamento.

La contestazione della violazione deve essere intestata a chi ha la potestà sul minore, di solito i genitori, indicando il loro nome e cognome.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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