La responsabilità contrattuale

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La responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un’obbligazione.

Alla responsabilità da fatto illecito si suole dare il nome di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).

 

“È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo i quali la responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (ex art. 1218 c.c.) si può dire contrattuale non esclusivamente quando l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo articolo 132 del codice civile, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. I

 

In questo contesto la qualificazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per l’intero) , giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che questo valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire.”

 

Cass. Sezioni Unite 26 giugno 2007 n. 14712

 

Il termine contrattuale è improprio non essendo relativo in particolare a un contratto ma alle altre fonti di obbligazione diverse dal fatto illecito.

Dà così luogo a responsabilità contrattuale, oltre l’inadempimento di obbligazioni derivanti da contratti quello di obbligazioni derivanti dalla legge e da altre fonti atipiche (ad esempio da promessa unilaterale, pagamento di indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari altrui).

 

Nell’adempimento dell’obbligazione il debitore deve mantenere un comportamento conforme alla diligenza del buon padre di famiglia, in modo da non incorrere in responsabilità contrattuale.

Se l’obbligato ha un comportamento negligente sarà di sicuro colpevole dell’eventuale inadempimento, inesatto adempimento o adempimento tardivo e dovrà risarcire i danni causati alla parte attiva.

 

Se l’obbligazione è relativa all’attività professionale del soggetto nell’esecuzione della prestazione oggetto del vincolo non dovrà utilizzare la diligenza media, quella del buon padre di famiglia, ma dovrà anzi avere un comportamento professionale ed una diligenza ben superiore rispetto a quella richiesta nei rapporti obbligatori ordinari.

 

Se nell’esecuzione della prestazione il soggetto si serva di ausiliari (di soggetti cioè che adempiono a suo nome e nel suo interesse), l’obbligato sarà responsabile anche degli eventuali atti illeciti, dolosi o colposi, commessi da questi (ex art. 1228 c.c.).

Questa responsabilità trova giustificazione nel principio in forza del quale l’allargamento della sfera giuridica e degli interessi del debitore o di un soggetto in genere non può essere pregiudizievole nei confronti dei terzi.

 

Nel sistema di Common Law la violazione del contratto non dipende dalla colpa ma dalla mancata esecuzione della prestazione, e non è richiesto un giudizio sulla presenza di cause di giustificazione.

Nella Common Law manca un concetto generale di obbligazione e ogni forma di responsabilità diversa dai torts è assorbita nella violazione del contratto, nozione ultra-generale che comprende ogni ipotesi di inesecuzione o di difettosa esecuzione di obblighi riconducibili a contratti.

Anche nei Principi UNIDROIT (relativi ai contratti commerciali internazionali) è adottata tale nozione, comprensiva sia delle forme di inesecuzione scusabili come di quelle non scusabili.

Nel Codice civile tedesco (BGB), la responsabilità contrattuale attiene al caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Se la prestazione fosse ancora possibile, c’è spazio per il risarcimento.

 

Il modello italiano di responsabilità contrattuale contiene ancora alcune analogie con quello francese, nonostante l’attuale articolo 1218 del codice civilesi sia in gran parte discostato dagli abrogati 1225 e 1226 del Codice del 1865), i quali, a loro volta, erano del tutto modellati sulle reciproche disposizioni del Code Civil.

La responsabilità da inadempimento di un rapporto obbligatorio (per tradizione riassunta nella locuzione “’responsabilità contrattuale”) può essere organizzata secondo due grandi modelli, uno a imputazione oggettiva del fatto, l’altro fondato sulla rimproverabilità del fatto medesimo.

 

La differenza risiede nel contenuto dell’eventuale prova liberatoria consentita al debitore per sottrarsi all’obbligo risarcitorio in caso di mancata soddisfazione dell’interesse creditorio.

Maggiori saranno i fatti dei quali è consentita la prova onde sottrarsi a responsabilità, minore sarà la possibilità che il creditore veda soddisfatto il suo diritto.

 

Ne ad imputazione per colpa si possono rinvenire dei sottosistemi con inversione dell’onere della prova.

Accogliendo la tesi secondo la quale nel nostro ordinamento la r.c. si basa sulla colpa (ma l’opinione è tutt’altro che incontestata), è corretto affermare che trova applicazione tale ultimo modello.

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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