La responsabilità civile professionale dell’avvocato

Redazione 20/04/18
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La responsabilità civile dell’avvocato

Il settore della responsabilità civile dell’avvocato è oggi di ampia portata a causa sia della maggiore considerazione e tutela giuridica dei diritti di utenti e consumatori che della maggiore complessità normativa e giurisprudenziale che tale professionista si trova a governare.
In quest’ultimo caso, naturalmente, a vantaggio degli eredi.
Prima di analizzare i profili assicurativi di tale attività è bene esporre brevemente di che tipo di attività si tratti, per dedurne i fattori che ne causano la responsabilità.
Quello tra l’avvocato e il proprio assistito è un contratto d’opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 c.c. ss., avente ad oggetto una prestazione di mezzi per il raggiungimento del risultato sperato dal cliente.
Tale attività intellettuale personale, poiché basata su un rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, garantisce quindi gli strumenti tecnici necessari per il
raggiungimento dello scopo voluto, ma non lo assicura, in quanto il positivo esito del giudizio dipende da cause che esulano dal potere dell’avvocato.
La Cassazione ha confermato in passato che la sua opera intellettuale, per quanto estremamente discrezionale nella scelta dei metodi difensivi da adottare, non può essere fonte di responsabilità per il mancato raggiungimento dello scopo voluto dal cliente, ma solo per l’inadempimento del dovere di diligenza richiesto durante tutto il suo svolgimento.

La stessa Cassazione ha, anni più tardi, precisato che l’obbligazione di mezzi si trasformerebbe in obbligazione di risultato, qualora l’avvocato abbia redatto imprudentemente e con negligenza un parere legale. Quest’ultimo atto stragiudiziale deve, infatti, contenere ogni questione di fatto e di diritto che sia utile al cliente per una consapevole scelta sull’esperimento di un’azione giudiziale, per cui qualora sia carente una completa e chiara esposizione delle conseguenze (soprattutto negative) a cui egli vada incontro, si potrà configurare la responsabilità civile del professionista che l’abbia redatto.
La stessa responsabilità si configura anche nelle ipotesi in cui l’azione giudiziaria sia avviata con colpa grave ed in evidente errore, non avendo rilevanza
il fatto che il professionista abbia agito su sollecitazione del proprio assistito, in quanto è fatto obbligo all’avvocato di adottare le scelte difensive giuridicamente più opportune, che abbiano quantomeno la possibilità di ottenere un esito positivo e non siano manifestamente inammissibili, a prescindere dalla volontà del cliente.

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Casi di responsabilità

Costituisce inadempimento grave, come visto, anche l’omissione di atti necessari alla corretta e diligente difesa in giudizio del cliente, come quelli legati all’allegazione delle prove indispensabili per l’accoglimento della propria domanda in giudizio. Egli potrà esimersi da responsabilità, purché dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile.
Altra omissione rilevante è quella riguardante l’impugnazione dei provvedimenti processuali. A tal riguardo, sul mancato appello, la Cassazione ha precisato che esso non costituisca danno in re ipsa e che assuma rilevanza solo qualora si dimostri che, se proposto, avrebbe condotto ad un certo o quantomeno probabile esito positivo dell’impugnazione.
Profili di responsabilità sono rinvenibili qualora l’avvocato si astenga dal presentarsi alle udienze fissate senza la nomina di un valido sostituto o quando si affidi ad un terzo, suo collaboratore o praticante, per l’adempimento delle formalità ad esso connesse (quali, ad esempio, il deposito) e non provveda diligentemente a controllare che gli adempimenti siano correttamente eseguiti e nei termini di legge, affidandosi completamente alla diligenza dei suoi collaboratori, praticanti e ausiliari, del cui operato sia civilmente responsabile.
Costituisce violazione dei doveri derivanti dal mandato ricevuto e dall’incarico assunto, quindi fonte di responsabilità, l’assenza di autenticazione della firma del cliente apposta alla procura, necessaria affinché il difensore possa riconoscere ed identificare anagraficamente il cliente.
Contravverrebbe all’impegno assunto, qualora accettasse numerosi incarichi trasmessigli da un terzo, senza procedere alla personale ed individuale identificazione dei singoli clienti.

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