La responsabilità aquiliana: profili tradizionali tra esegesi ed orientamenti classici

Scarica PDF Stampa

Il disposto di cui all’art. 2043 c.c. costituisce principio e norma generale dell’ordinamento giuridico italiano in materia di responsabilità civile extracontrattuale.

Per la configurabilità del principio di responsabilità aquiliana, può essere considerata non sufficiente una generica antidoverosità sociale e/o la riprovevolezza della condotta.

Il comportamento viene valutato, alcune volte, sul piano dell’ingiustizia/antigiuridicità del fatto, altre volte, sul piano della colpevolezza o su quello del rapporto di causalità sino a ricomprendere, sul piano dell’efficacia causale dell’atto, quel comportamento inseritosi nella sequenza iniziata da altri e, per colpa personale, divenuto causa ultima del danno cagionato materialmente da terzo sopraggiunto.

La norma non implicherebbe, comunque, un dovere di attivarsi per interrompere serie causali originate e sviluppatesi all’esterno della propria sfera giuridica.

L’esistenza di un determinato obbligo di intervento verrebbe, invece, desunta da una pluralità di fonti, tra cui: la violazione di una norma specifica; l’esistenza di una precedente relazione tra i soggetti; l’intensità del legame corrente tra il convenuto e la causa all’origine del danno; la precedente attività del convenuto; l’omessa informazione, anche nell’ambito di un rapporto di cortesia, su elementi da cui è scaturito il danno; il danno derivante da prestazione di cortesia quando ne risultano coinvolti diritti non disponibili ed anche se il danneggiato abbia consentito alla prestazione stessa nonostante fosse consapevole dell’insicurezza della modalità (es. il mezzo) con cui veniva eseguita la prestazione; il possesso di informazioni determinanti.

L’accertamento, comunque, deve essere effettuato caso per caso ed anche relativamente all’eziologia.

All’uopo, per nesso di causalità deve intendersi una causa giuridicamente rilevante: non sarebbe sufficiente, cioè, l’esistenza di un rapporto di collegamento di carattere meramente fattuale e naturalistico.

Vi sarebbe un duplice ordine di criteri di collegamento: uno chiamato a legare la causa all’evento dannoso, un altro l’evento stesso ai danni che a questo si rapportano.

Più precisamente, il nesso di causalità deve interpretarsi in termini di causalità adeguata o regolarità causale, applicabile anche con riguardo ad ipotesi di atti omissivi.

Il pregiudizio, anche se mediato o indiretto, deve rappresentare una conseguenza normale imputabile e ciò quando, secondo la probabilità apprezzabile ex ante (id quod plerumque accidit), integri gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal danneggiante ovvero ne costituisca un effetto normale o prevedibile ed evitabile come conseguenza, anche in termini di probabilità relazionale ovvero di verosimiglianza in base a criteri di comune esperienza e rispetto a fatti e circostanze normali.

Ne resterebbero esclusi, invece, i danni derivanti dalla condotta di terzi che abbiano approfittato dell’occasione.

Andrebbe, così, negata la responsabilità nel caso di danno subito da persona illegalmente trattenuta in stato di fermo, se il fermo ha costituito mera occasione ambientale dell’evento.

La responsabilità sarebbe, altresì, da escludere quando l’omissione di particolari cautele si sostanzi in un fatto occasionale e soltanto agevolativo dell’evento, tranne se il comportamento causativo sia tale da determinare il carattere di illiceità del comportamento stesso o, in base ad episodi precedenti, fosse consigliabile l’adozione di un’opportuna condotta ovvero la cautela sia imposta proprio al fine di evitare la realizzazione di un danno: in tale ultima ipotesi, la violazione del precetto comporterebbe una presunzione iuris tantum che il danno non si sarebbe altrimenti verificato o avrebbe avuto conseguenze meno gravi.

Nell’ipotesi di comportamenti illeciti di entrambi i soggetti (danneggiante e danneggiato), va affermata la responsabilità in capo al danneggiante se l’evento è stato provocato, di fatto, dalla sua condotta: va esclusa, invece, per il soggetto la cui condotta, pur posta in violazione di una norma specifica, non abbia ostacolato l’evitabilità dell’evento.

E’ richiesta, pertanto, la rilevanza giuridica del nesso di causalità materiale, da considerarsi interrotto nel caso di evento improvviso ovvero eccezionale (come un’alluvione o una burrasca), e non soltanto forte, rispetto a cui non vi sia opera idonea o forza umana atta a resistere o ad impedirlo ovvero evento imprevedibile e dotato di una propria ed esclusiva autonomia causale. Altresì, l’interruzione si verifica in caso di evento (es. impedimento all’esercizio di un diritto reale) determinato da vincolo pubblicistico.

Quando il nesso eziologico è interrotto, si renderebbe superfluo ogni accertamento circa la sussistenza di un’eventuale colpa.

Il nesso è da ritenersi, invece, configurabile anche se la causa ultima del danno (o della materiale realizzazione) è esterna o naturale ma il danno sia riconducibile, in via tanto prevalente da assorbire altre antigiuridicità, al primo fattore giuridicamente rilevante ovvero quando l’evento, pur astrattamente deducibile dalla violazione di una norma, sia riconducibile ad un fatto il quale sarebbe stato tale da determinare comunque l’evento.

L’accertamento deve riguardare, cioè, l’infrazione della norma, la relativa funzione svolta dalla norma violata e l’effettiva relazione esistente tra la violazione e l’evento ovvero tra il danno ed il rischio creato.

Non assume, invece, rilevanza esimente:

– la causalità alternativa ipotetica, quando è ipotizzabile che il danno si sarebbe comunque verificato, per effetto di una sequenza causale diversa ed autonoma, anche in assenza del fatto causativo del danneggiante.

– l’errore non scusabile, ad es. nell’aver confidato che l’evento non si verificasse.

La responsabilità sussiste anche in capo al soggetto tenuto a sorvegliare e cui spetta l’organizzazione del lavoro, nel caso il danno sia subito da un soggetto sottoposto che ha un dovere o un interesse ad intervenire a quel fatto da cui è scaturito il danno.

Il fatto illecito causativo può attestarsi quale mero elemento genetico istantaneo (esaurendosi con il verificarsi del danno) oppure permanente (alimentando, in tale ultimo caso, il danno per tutta la sua durata e configurando una violazione ininterrotta dell’altrui interesse): se permanente (cioè giuridicamente commesso ma con effetti in itinere), l’illecito cessa soltanto con un atto correlativo che sanziona l’illecito stesso.

In caso di più fattori imputabili, anche a più persone ed anche mediante azioni diverse, è riconoscibile a tutti efficacia causativa, a meno che uno di essi si atteggi in modo da interrompere il nesso causale con gli altri e ciò quando sia di per sé sufficiente a determinare l’evento, con potere interruttivo nei confronti della serie causale ovvero finisca per relegarli ad occasioni estranee.

La condotta dell’autore del danno prevale, quindi, sulla precedente (diversa, anche se rivelatasi quale presupposto) condotta antigiuridica (pericolosa ma non lesiva) di altro soggetto, divenendo causa unica, anche se ultima, dell’illecito.

La responsabilità del danneggiante, anche se consistente in un’azione dolosa, può essere attenuata o esclusa, sino a divenire irrilevante, nel caso in cui concorra il comportamento, anche colposo, del danneggiato, giuridicamente qualificato “autoresponsabilità”.

Il concorso di colpa è, invece, normalmente da escludersi nel caso il danneggiato abbia agito in base ad un diritto soggettivo, senza aver violato dei doveri, ovvero prudentemente o anche omettendo di esperire un’azione giudiziaria per un danno già subito, ed il danno sia derivato dalla condotta altrui difforme dalla legge.

 

Per approfondimenti:

BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994

BUSNELLI, PATTI, Danno e responsabilità civile, Torino, 1997

CARINGELLA, Studi di diritto civile, Milano, 2003

CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale in Riv dir. comm., 1912, II, 744.

GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, Milano, 1993.

MAIORCA, I fondamenti della responsabilità, Milano, 1990.

PONTRELLI, La responsabilità extracontrattuale. Profili metodologici e sistematici, Bari, 2001.

TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1989.

VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1999.

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento