La responsabilita’ amministrativo- contabile quale baluardo della finanza pubblica ed i tentativi politico-normativi di erosione del sistema: da ultimo l’art. 1 comma 1343 della legge finanziaria per il 2007 ed il decreto – legge n. 299/2006 –

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La “nuova conformazione della responsabilità amministrativo-contabile”di cui alle Leggi nn. 19 e 20 del 1994 costituisce una svolta epocale nel sistema delle responsabilità dei pubblici dipendenti. Quale risultato di plurimi eventi storico-politico-giudiziali con particolare riferimento alla Tangentopoli  Uno di cui alla   inchiesta “Mani Pulite” ed ai risvolti dei Mondiali di Calcio del ’90, essa si pone nel solco della riforma del diritto amministrativo che trova nella L. n. 241/90 il punto di partenza. Profondamente innovativa sia per il diritto contabile sostanziale che per quello processuale, ancorché involutiva laddove si consideri che il termine prescrizionale dell’ illecito erariale già nella L. 142/90 era stato rideterminato in quello breve quinquennale per il solo personale delle autonomie locali così peraltro creando disparità di trattamento con quello statale che continuava a rimanere assoggettato a quello ordinario decennale, ha comunque fondato i presupposti perché si pervenisse ad orientamenti giurisprudenziali della Cassazione a Sezioni Unite di notevole interesse pratico.
La materia della responsabilità erariale dovrebbe sempre essere ritenuta fondamentale per assicurare una corretta e sana gestione della cosa pubblica, peraltro viene di sovente guardata con estremo sospetto specie dalla classe politica e dagli amministratori locali ed assai più temibile di quella penale perché avente precisi risvolti sul patrimonio personale dei responsabili di danno allorquando si pervenga a sentenza  di condanna.
Ciò ha comportato gravi criticità a cagione di molteplici e successivi tentativi politico-normativi, neanche tanto velati, tesi a restringere la portata dei giudizi di responsabilità, cercando di impedire l’ estensione della giurisdizione contabile ed inducendo, di conseguenza, il ruolo di supplenza giudiziaria che – di fatto – la Cassazione ha dovuto assolvere per fronteggiare sia le opposte istanze volte ad ottenere il non assoggettamento degli agenti autori di danno a detta giurisdizione, sia a colmare all’ inerzia del Legislatore.       
La nozione di contabilità pubblica,  articolata tradizionalmente nelle tre aree dei controlli, della responsabilità e della giurisdizione, ha tuttavia un’ ambito applicativo oltremodo più esteso. Ciò premesso, si osserva che la novella del ’94 ha profondamente inciso sull’ ordinamento funzionale e strutturale della Corte dei Conti.
Successivamente, la L. Cost. n. 3/2001 e la successiva Legge La Loggia n. 131/2003, pur novellando l’ art. 117 Cost., hanno reiterato il concetto che la responsabilità amministrativo-contabile è di esclusiva competenza legislativa statuale essendo palese che una diversa competenza, se demandata alle regioni, potrebbe implicare che a fronte di illeciti erariali analoghi si risponda diversamente a seconda del luogo di verificazione dell’ evento lesivo con conseguenze dirompenti sui principi costituzionali di eguaglianza innanzi alla legge e di parità di trattamento.
Ma nel contempo, occorre precisare che la giurisdizione di responsabilità potrebbe essere sostanzialmente svuotata di contenuto da parte delle regioni, nella cui potestà legislativa rientra, ex art. 117 Cost., comma 4°, come modificato dall’ art. 3 della L. Cost. n. 3/2001, la disciplina dell’ ordinamento e della organizzazione amministrativa degli enti territoriali diversi dallo Stato e, dunque, degli enti locali, e perciò anche quella della responsabilità amministrativa dei relativi amministratori e dipendenti, stante che alla potestà legislativa esclusiva dello Stato viene devoluta solo la disciplina dell’ “ordinamento e della organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Ne deriva che il rischio che le regioni possano legiferare a mezzo di proprie leggi regionali in maniera diversificata detta responsabilità, rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale, sussiste inevitabilmente.
L’ estensione della giurisdizione contabile, intervenuta a seguito delle recenti pronunzie della S.C. sulle S.p.a. pubbliche partecipate e sugli enti pubblici economici, va letta congiuntamente ai fenomeni di massiccia privatizzazione della cosa pubblica.
L’ art. 103, 2° comma, Cost. prevede che:” La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”.
Ordunque ampliamento della giurisdizione contabile implica possibile assoggettamento a giudizio di responsabilità ogni qualvolta vi sia gestione delle risorse finanziarie pubbliche o collettive, in guisa tale che si parla di responsabilità per risorse finanziarie onde indicare che si prescinde dalla qualificazione meramente soggettiva del gestore delle risorse medesime, come esattamente evidenziato dal Giudice di Legittimità. E’, difatti, ovvio che non sussitano altre opzioni possibili innanzi ai processi di privatizzazione dell’ area del pubblico perché, argomentando a contrario, privatizzare può anche integrare un facile escamotage per andare esenti da responsabilità amministrativo-patrimoniali pur utilizzando il privato gestore pubblico denaro.          
Lo schema assai diffuso delle società miste per l’ espletamento dei servizi pubblici locali, se da un lato è un modulo operativo più snello, dall’ altro può anche essere uno strumento per assicurarsi impunità da responsabilità erariali e da controlli pubblicistici. Il ruolo di supplenza ed assolto dalla Cassazione è quindi  finalizzato ad evitare che le situazioni di malagestione mediante l’ utilizzazione di tali moduli societari, si traducano in danni alla finanza pubblica  peraltro non perseguibili dalle Procure regionali per asserito difetto di giurisdizione.
La succitata privatizzazione, spesso molto apparente, consente anche di eludere ai blocchi alle assunzioni che le varie leggi finanziarie degli ultimi anni hanno inserito nel tentativo ( sempre più virtuale che reale ) di arginare la spesa pubblica e lo stesso dicasi per le consulenze e gli incarichi esterni. Se la P.A. X non può più assumere Tizio e Caio, amici degli amici o parenti di Sempronio, li fa assumere dalla sua partecipata come per l’ altrettanto se adduce carenze di personale interno avente una specifica professionalità ricorre a consulenze ed incarichi. Insomma, fatta la legge trovato l’ inganno.In un siffatto contesto, si pongono la Legge Finanziaria per il 2007 in relazione ai cosiddetti “ reati contabili   (locuzione atecnica per definire gli “illeciti contabili )  ed il successivo ripensamento di cui al Decreto- Legge n. 299/2006 abrogativo del comma 1343 dell’ art. 1 intervenuto solo per la pronta ed immediata reazione della Corte e di taluni schieramenti politici più sensibili alle tematiche. 
In disparte, che comunque un decreto-legge va convertito e che quanto accaduto è di estrema gravità ( o meglio scandaloso ) anche con riferimento alla dinamica dell’ inserzione del comma abrogato come denunciato dagli organi di stampa, non si deve mai dimenticare che se nefaste conseguenze alla finanza pubblica sono state evitate (con riserva legittima perché allo stato è ancora da verificare quel che accadrà), come ignorare gli altrettanto pregiudizievoli e recenti precedenti del condono erariale di cui alla Legge Finanziaria per il 2006 e della maxi- sanatoria della riscossione esattoriale di cui alla L. n. 248/2006 ?
Il Legislatore non dovrebbe giammai ignorare che qualsiasi modificazione normativa in tema di responsabilità non può prescindere dall’ ancoraggio costituzionale di cui all’ art. 103, 2° comma, Cost..
Salvaguardare i conti pubblici, specie se in profondo rosso, non può consistere soltanto in apodittiche ( e retoriche ) dichiarazione di intenti ovvero in provvedimenti di tagli indiscriminati se poi le misure adottate si accompagnino ad altre che sostanzialmente ne svuotano il contenuto o comunque ne deprivano gli effetti di una politica di effettivo risanamento. Vi è un corollario scontato per cui l’ illecito, penale o contabile o tributario che sia, non ha alcuna coloritura politica ed ha valenza trasversale, nel senso che a prescindere dallo schieramento politico di appartenenza, chi più chi meno si rende autore di illeciti e di danni pubblici. Il condono erariale, difatti, fu approvato da maggioranza ed opposizione che stranamente sull’ argomento concordavano visto e considerato che l’ interesse a fruirne aveva appunto carattere trasversale. Mai come in questo ultimo decennio la malagestione della cosa pubblica si è notevolmente incrementata tanto da potersi sostenere  che alla Tangentopoli Uno ben peggiori ne siano seguite ( e seguiranno inevitabilmente se non si inverte la tendenza ) . E l’ aumento esponenziale degli illeciti omissivi ne è precipua manifestazione.  
Conclusivamente non errava Brecht quando scriveva che: “Chi non conosce la verità è soltanto uno stolto, ma chi conoscendola la chiama bugia è un criminale”.
 
 

Francaviglia Rosa

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