La responsabilità amministrativa può essere riconosciuta a carico di un soggetto solo ove risulti accertata la presenza di tutti i presupposti normativi : rapporto di lavoro o di servizio, nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, presenza d

Lazzini Sonia 04/05/06
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L’Elemento psicologico della colpa grave puo’ essere ravvisato in un comportamento talmente irriguardoso della funzione da svolgere, ovvero talmente sprezzante degli interessi economici e di immagine dell’Amministrazione affidata
 
La Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, con la sentenza numero 3 del 4 gennaio 2006 ci offre due importanti spunti:
 
il primo in materia di elementi necessari a configurare la responsabilità amministrativa:
 
<la responsabilità amministrativa può essere riconosciuta a carico di un soggetto solo ove risulti accertata la presenza di tutti i presupposti normativi (rapporto di lavoro o di servizio, nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, presenza di uno stato soggettivo colorato da colpa grave e, non ultimo, esistenza e quantificazione del danno imputato), è gioco forza riconoscere che in assenza di pronuncia anche su uno solo di detti presupposti (ed il rinvio ad una successiva pronuncia della quantificazione del danno equivale a mancato accertamento dello stesso), il pronunciamento del Giudice rimane (e il riferimento è, ovviamente, alla sentenza non definitiva sopra ricordata) del tutto insuscettibile di assumere il valore di una preclusione giuridica al riesame>
 
il secondo elencando alcune motivazioni atte ad assolvere i convenuti per mancanza della prova dell’elemento psicologico della colpa grave .
 
<il Collegio ritiene che in fattispecie non sia imputabile ai soggetti ora appellanti un comportamento talmente irriguardoso della funzione che erano chiamati a svolgere, ovvero talmente sprezzante degli interessi economici e di immagine dell’Amministrazione ad essi affidata e ciò in quanto, non trattandosi dei soggetti che dettero vita alle delibere di c.d. inquadramento, appare plausibile (e giustificabile) che gli attuali appellanti siano addivenuti a dare seguito alle precedenti delibere vuoi per una ragionevole convinzione di trovarsi a fronte di un “atto” legittimo, vuoi per una altrettanto ragionevole convinzione che così operando venivano a scegliere il minor danno (tra maggiori compensi agli interessati e possibili giudizi da questi intentati) per l’Amministrazione.> 
 
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA        sent. 3/06
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE DEI CONTI
 
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
 
composta dai seguenti magistrati:
 
Dr. Gaetano       PELLEGRINO                Presidente
 
Dr. ******            ******                            Consigliere relatore
 
Dr. Angelo          DE MARCO                   Consigliere
 
Dr. Luciano         ********                   Consigliere
 
Dr. *******         *********                   Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al n. 21917 del registro di Segreteria proposto da *** Luigi, *** *******, *** Domenico, *** ********* e *** ********, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato **************;
 
CONTRO
il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania;
 
AVVERSO
la sentenza n. 1065/04 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 14.06.2004 e la sentenza non definitiva n. 37/02 della stessa Sezione Giurisdizionale, depositata l’11.04.2002; 
 
VISTE le sentenza appellate rese tra le parti del presente giudizio;
 
VISTO l’atto di appello notificato il 04.11.2004 e depositato il 25.11.2004;
 
VISTI gli altri atti e documenti di causa, ivi compresa la sentenza n. 508/2003, depositata l’11.11.2003, di questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale;
 
UDITI alla pubblica udienza del 19.10.2005, con l’assistenza del Segretario dottoressa *************, il consigliere relatore *************, l’Avvocato ************** per parti appellanti ed il Procuratore ******** presso questa Corte dei conti nella persona del V.P.G. ********************;
 
Ritenuto in
 
FATTO
Con atto di citazione, datato 03.10.2001 e notificato tra l’ottobre                  ed il dicembre 2001, il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – fatto riferimento al conferimento da parte della USL n. 16 di ********* (poi divenuta ASL n. 1 di Caserta) della qualifica di aiuto a tre sanitari assunti a titolo precario dall’Ospedale Generale di Zona di Maddaloni, nell’assunto che gli stessi avevano espletato mansioni superiori e ritenuto tale inquadramento illegittimo e dannoso per la detta struttura – conveniva in giudizio (unitamente agli altri componenti del Co.Ge della USL ed al coordinatore amministrativo), gli attuali appellanti per sentirli condannare, con specifico riferimento alla posizione di uno dei tre sanitari, al pagamento della somma di lire 77.872.000.
 
Con Sentenza non definitiva – Ordinanza n. 37/02, depositata l’11.04.2002, (come corretta con Ordinanza 046/02 depositata il 18.07.2002), la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – riconosciuta la responsabilità amministrativa dei chiamati in giudizio per doversi ritenere    presenti in fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell’illecito gestorio,            ivi compresa la colpa grave; riconosciuta (ma non nei confronti del *** per non aver questi opposto la relativa eccezione) una parziale prescrizione           del danno indicato dal Procuratore regionale stante il principio che               la prescrizione aveva iniziato il suo decorso per ciascun esborso indebito dalla data del suo effettivo pagamento e che l’atto di invito non              aveva valenza interruttiva –   condannava tutti i convenuti (e cioè gli       attuali appellanti ed altri sette convenuti ai quali erano state contestate     altre partite di danno) al pagamento in favore della ASL n. 1 di Caserta,   delle somme che sarebbero state liquidate con successiva sentenza           al termine dell’espletamento di uno specifico supplemento istruttorio         (con il quale era stata richiesta alla Prefettura di Caserta la nomina di          un funzionario con incarico di predisporre una documentata relazione         da cui evincere il complessivo danno risarcibile tenuto conto                    della pronunciata prescrizione e dei recuperi eventualmente effettuati).  
 
Avverso la sentenza non definitiva (in merito alla quale il Procuratore regionale aveva fatto riserva di impugnazione) proponevano appello sei dei convenuti (fra questi nessuno degli attuali appellanti).
 
Con sentenza numero 508/2003, depositata in data 11.11.2003, questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale assolveva uno degli appellanti (in quanto ritenuto totalmente estraneo ai fatti di causa) e dichiarava prescritto l’azionato credito risarcitorio nei confronti di tutti gli altri appellanti.
 
Proseguito, dopo l’espletamento dei disposti accertamenti istruttori, il giudizio, il primo Giudice pronunciava la sentenza, ora appellata, con         la quale gli attuali appellanti venivano condannati al pagamento:        *** *****, di euro 1.819,91; *** ******** di euro 1.856,87; *** ******* di euro 1.806,71; *** ********* di euro 1.814,63; *** Domenico di euro 1.815,95 (con la stessa sentenza veniva condannato per euro 3.703,90 anche *************** non appellante). A tale condanna conseguiva quella alle spese processuali per euro 2.218,44 da ripartirsi in solido.
 
Tanto la sentenza (definitiva) n. 1065/04, quanto la sentenza (non definitiva) n. 37/2002, sono state appellate dai suddetti cinque condannati il difensore dei quali ha eccepito:   
 
a) in punto di prescrizione, che l’assunto del primo Giudice, secondo il quale la prescrizione andava correlata “non al fatto dannoso, bensì al verificarsi del danno”, deve ritenersi erroneo come correttamente precisato da questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale nella già citata sentenza n. 508 dell’11.11.2003, aggiungendo, sul punto, che la sentenza non definitiva doveva ritenersi tuttora impugnabile stante la riserva di appello proposta dal Procuratore regionale e la circostanza che nel precedente giudizio di appello gli attuali appellanti non erano stati parti stante per mancata integrazione del contraddittorio.   
 
b) in ordine al danno, la mancanza dei caratteri della certezza, della attualità e della concretezza stante i recuperi in corso e l’illegittimità di una eventuale indebita locupletazione da parte dell’Amministrazione che, non a caso, ha ritenuto di dover sospendere l’esecuzione nei confronti degli appellanti.  
 
c) in ordine alla condanna equitativa, che non vi erano            gli estremi per una valutazione equitativa del danno in quanto l’errore nel quale era incorso il funzionario della Prefettura, incaricato di predisporre apposta relazione sull’ammontare del danno, poteva essere facilmente corretto.
 
d) in punto di compensatio lucri cum damno, che il vantaggio era in re ipsa avendo l’ASL di Caserta beneficiato di una prestazione corrispondente alla qualifica attribuita ai sanitari.
 
e) con riferimento al potere riduttivo, che non appare corretta la    riduzione del solo 20% stante che gli attuali appellanti si erano limitati a confermare, in assoluta buona fede, una delibera adottata da altri oggi prosciolti.
 
Conclusivamente viene chiesto che venga riconosciuta la prescrizione totale del credito risarcitorio, l’inesistenza del presupposto oggettivo della responsabilità ovvero del danno, o comunque che venga dichiarata l’assoluzione per mancanza di danno, per compensazione con i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione. In via ulteriormente gradata viene chiesta una maggiore riduzione della pretesa avanzata.
 
Il Procuratore ******** ha reso il proprio atto conclusionale con atto depositato il 22.09.2005, chiedendo che l’atto di appello venga dichiarato infondato (nelle motivazioni si legge che l’atto di appello è da ritenersi in parte inammissibile in rito).
 
Al riguardo il Procuratore Generale – premesso che devono ritenersi inammissibili, per difetto di impugnazione, o di riserva di impugnazione, avverso la sentenza non definitiva tutti i motivi di appello relativi a detta sentenza e che deve riconoscersi l’avvenuto giudicato formatosi sui seguenti capi della sentenza non definitiva: a) prescrizione limitata ai soli importi eccedenti il quinquennio a ritroso dalla notifica dell’atto di citazione; b) antigiuridicità della condotta e sussistenza del danno erariale; c) colpa grave dei convenuti – osserva; 
 
1) in ordine all’eccezione di prescrizione che la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto oggetto di giudicato in una sentenza non      appellata a suo tempo e non più ora appellabile, e comunque deve ritenersi inondata in quanto il primo Giudice ha fatto corretta applicazione               del principio giurisprudenziale secondo il quale l’esordio della      prescrizione va individuato dalla data di effettivo pagamento di ciascun maggior esborso;
 
2) in ordine al danno erariale che fino alla prova sicura del totale recupero lo stesso va sicuramente ritenuto esistente fermo che degli eventuali e successivi recuperi si potrà tener conto in sede di esecuzione;
 
3) in ordine alla condanna equitativa, che il ricorso al principio equitativo trova ampia giustificazione nell’incerta situazione contabile che non consente l’esatta individuazione degli importi da addebitare;
 
4) in ordine alla compensatio lucri cum damno che non solo           appare impossibile ipotizzare una compensazione totale, ma che anche appare difficile ipotizzare, con criteri di oggettività e ragionevolezza,         una compensazione parziale per l’impossibilità di valorizzare                    una prestazione lavorativa ufficiale a fronte di una prestazione in via di   fatto;
 
5) in ordine al potere riduttivo che una ulteriore riduzione, dopo quella operata dal primo Giudice, si appaleserebbe eccessiva.
 
All’odierna pubblica udienza l’***************** si è richiamato alle argomentazioni svolte nell’atto di appello ed ha confermato le conclusioni ivi rassegnate.
 
Il Procuratore generale, richiamate le argomentazioni svolte nell’atto conclusionale, ha ritenuto di ulteriormente precisare che: a) l’inammissibilità dell’appello in punto di impugnazione della sentenza non definitiva trovava giustificazione nel fatto che, per non essere stata successivamente formalizzata la riserva di appello formulata a suo tempo dal Procuratore regionale, le parti non poteva beneficiare di tale riserva di appello: b) in difetto di sicura prova in ordine al recupero delle somme di cui è causa, il danno doveva ritenersi tuttora attuale; c) non potevano riconoscersi vantaggi per l’Amministrazione stante la sicura ingiustificatezza della nomina; d) la colpa grave conseguiva, se non altro, alla mancata osservanza dei rilievi del CO.RE.CO.   
 
Considerato in
 
DIRITTO
L’atto di appello merita accoglimento sotto il profilo della non riconosciuta colpa grave in capo ai soggetti convenuti in giudizio, oggi appellanti, con la conseguenza che, anche per economia di giudizio e per l’ovvio consequenziale difetto di interesse, il Collegio può ritenere assorbite tutte le altre censure.
 
E a tale pronuncia perviene il Collegio in quanto: a) ritiene non preclusa la possibilità di riconsiderare, in questo grado di appello, il profilo della colpa grave; b) ritiene che dall’esame dei vari provvedimenti ed accadimenti non emerga, a carico dei soggetti oggi appellanti, un profilo di abnorme cattivo uso delle proprie funzioni e, comunque, un eccessivo disinteresse nei confronti della finanza ovvero nei confronti dell’immagine dell’Istituto.
 
Sulla possibilità di riconsiderare il profilo della colpa grave.
 
Come indicato in narrativa il Procuratore generale ha sostenuto che, non potendo le attuali parti appellanti beneficiare della “riserva di appello” formulata a suo tempo dal Procuratore regionale avverso la sentenza non definitiva n. 37/2002 depositata in data 11.04.2002 (peraltro riformata da questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale, <sentenza n. 508/2003 depositata l’11.11.2003>, nei confronti di alcuni soggetti a suo tempo convenuti), deve intendersi passata in giudicato la “condanna dei convenuti *** Luigi, *** ********, *** *******, *** ********* e *** ******** (altri omissis) al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria Locale CE/1 di Caserta … delle somme che saranno liquidate con successiva sentenza, resa a seguito di supplemento istruttorio con contestuale ordinanza”.    
 
Il Collegio non ritiene di poter condividere tale impostazione in quanto, essendo fin troppo noto che la responsabilità amministrativa può essere riconosciuta a carico di un soggetto solo ove risulti accertata la presenza di tutti i presupposti normativi (rapporto di lavoro o di servizio, nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, presenza di uno stato soggettivo colorato da colpa grave e, non ultimo, esistenza e quantificazione del danno imputato), è gioco forza riconoscere che in assenza di pronuncia anche su uno solo di detti presupposti (ed il rinvio ad una successiva pronuncia della quantificazione del danno equivale a mancato accertamento dello stesso), il pronunciamento del Giudice rimane (e il riferimento è, ovviamente, alla sentenza non definitiva sopra ricordata) del tutto insuscettibile di assumere il valore di una preclusione giuridica al riesame .
 
Come dire, sotto altro profilo, che rimane integro il diritto del soggetto (che solo al momento di conoscere il <quantum> della condanna può valutare l’interesse ad appellare) di chiedere, in sede di appello avverso la sentenza (c.d.) definitiva, che il Giudice di secondo grado si pronunci su tutti gli aspetti della vicenda (e quindi anche sotto il profilo della colpa). E rimane integro detto diritto in quanto solo con il deposito della sentenza (c.d.) definitiva (che in teoria avrebbe potuto indicare in <zero> il danno) il soggetto potrà valutare l’interesse a difendersi anche in secondo grado.
 
Sulla esistenza o meno della stessa colpa grave.
 
Precisato quanto sopra, il Collegio ritiene che in fattispecie non sia imputabile ai soggetti ora appellanti un comportamento talmente irriguardoso della funzione che erano chiamati a svolgere, ovvero talmente sprezzante degli interessi economici e di immagine dell’Amministrazione ad essi affidata e ciò in quanto, non trattandosi dei soggetti che dettero vita alle delibere di c.d. inquadramento, appare plausibile (e giustificabile) che gli attuali appellanti siano addivenuti a dare seguito alle precedenti delibere vuoi per una ragionevole convinzione di trovarsi a fronte di un “atto” legittimo, vuoi per una altrettanto ragionevole convinzione che così operando venivano a scegliere il minor danno (tra maggiori compensi agli interessati e possibili giudizi da questi intentati) per l’Amministrazione. 
 
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
 
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, accoglie (nei termini indicati in motivazione) l’atto di appello proposto dai Sigg. *** *****, *** *******, *** Domenico, *** ********* e *** Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe e, per l’effetto, manda assolti gli stessi dal contestato addebito erariale.
 
Spese compensate.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2005.
 
L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE
 
f.to *************                                                       f.to ******************
 
Depositata in Segreteria il giorno 4 gennaio 2006
 
IL DIRIGENTE
 
f.to*******************o

Lazzini Sonia

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