La rescissione del contratto di appalto, con incameramento della cauzione, ai sensi dell’art. 340 della legge 2248/1865, sulla base di presunte inadempienze dell’azienda. Va discussa davanti al giudice civile. Stessa sorte per la richiesta di risarcimento

Lazzini Sonia 04/03/10
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La rescissione del contratto di appalto, con incameramento della cauzione, ai sensi dell’art. 340 della legge 2248/1865, sulla base di presunte inadempienze dell’azienda. va discussa davanti al giudice civile

Stessa sorte per la richiesta di risarcimento del danno, attinente comunque  questioni sorte successivamente alla stipula del contratto di appalto

All’esito di licitazione privata esperita in data 26.2.1999 il Dirigente del Settore lavori Pubblici del Comune di Cosenza aggiudicava all’ATI Ricorrente -Coest l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di costruzione di Viale Parco 2° lotto.

Il contratto veniva stipulato l’8.8.2000.

Affermano le ricorrenti che, addirittura a distanza di quattro anni dall’ultimazione dei lavori, con determina n.146 RG del 18.8.2005 il Comune di Cosenza ha disposto la rescissione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 340 della legge 2248/1865, sulla base di presunte inadempienze dell’azienda.

L’ATI ricorrente impugna questo ultimo provvedimento con il quale è stata disposta la rescissione in danno dell’appalto, con incameramento della cauzione e di provvedere con appalto urgente al completamento dei lavori, deducendone l’inammissibilità perché intervenuto dopo la conclusione dei lavori e l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge

L’ATI ricorrente impugna altresì l’annessa nota accompagnatoria, sempre del 18.8.2005, chiedendo altresì il risarcimento del danno nella misura di € 150.000 e il pagamento di lavori realizzati e non contabilizzati per € 68.757,12.

Si è costituito il Comune di Cosenza depositando memoria ove si sostiene l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, l’infondatezza dello stesso. 

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dedotta dal Comune di Cosenza è palesemente fondata.

Dopo qualche incertezza (si veda ad esempio la sentenza del 25.2.2000 n. 147 di questo Tribunale), la costante giurisprudenza, sia del giudice amministrativo sia della Cassazione, ha affermato la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative agli atti di rescissione di un contratto di appalto, adottato da una p.a. ai sensi dell’art. 340, legge 2.3.1865 n. 2248, all. F, che hanno portata di provvedimento autoritativo ma ineriscono ad un rapporto giuridico di diritto privato ormai perfezionato e operativo, quindi a situazioni giuridiche riconducibili a posizioni di diritto soggettivo, pariteticamente sussistenti, per le quali la naturale sede di tutela è il giudice ordinario. Tale conclusione non muta in relazione all’art. 33 del Dlgs. 31.3.1998 n. 80 (come sostituito dall’art. 7, l. 21.7.2000 n. 205), il quale, nel disporre la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie aventi ad oggetto “procedure di affidamento” di appalti pubblici, ovverosia le procedure di scelta del contraente, lascia immutata la linea di confine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa in materia (tra le numerosissime decisioni Tar Roma 21.1.2003 n. 278,  Cds Sez. V 11.6.2001 n. 3327, Cass. Civ. 23.12.2003  n.19787 4.2.2000 n. 1217).

L’ATI ricorrente impugna appunto un provvedimento con il quale si dispone la rescissione in danno del contratto e l’incameramento della cauzione in base al citato art. 340 legge 2248/1865, per cui la giurisdizione della presente controversia è del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Esula ugualmente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto attinente a diritti patrimoniali relativi al contratto, la richiesta di pagamento somme effettuata dal ricorrente.

Stessa sorte per la richiesta di risarcimento del danno, attinente comunque  questioni sorte successivamente alla stipula del contratto di appalto

 

Lazzini Sonia

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2124 del 23 novembre  2007 emessa dal Tar Calabria, Catanzaro

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2124 Reg. Dec.

N. 1323/2005 Reg. Ric.

ANNO 2007


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO – Sezione Prima

 

composto dai magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere;

Giovanni Ruiu , Referendario est.; 

 

ha pronunziato

 

SENTENZA

Sul  ricorso n. 1323/2005 proposto da RICORRENTE  S.r.l – in proprio e nella veste di mandataria e capogruppo dell’ATI costituita con l’impresa RICORRENTE  DUE Srl, rappresentate e difese dagli Avv.ti Antonio Baffa e Gaetano Esposito, domiciliati presso la Segreteria del Tribunale.

CONTRO

Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro  tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Agostino Rosselli dell’Avvocatura Comunale, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale

PER L’ANNULLAMENTO

della Determinazione n. 1467 R.G. del 18.8.2005, con la quale è  stata disposta la risoluzione in danno del contratto d’appalto n. 6068 dell’8 agosto 2000.

Dell’allegata nota accompagnatoria del 18.8.2005.

Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’escussione delle polizze a garanzia del contratto, alla  risoluzione in danno del contratto d’appalto n. 6068 dell’8 .8.2000.

Visti gli atti di causa.

Designato relatore il referendario Giovanni Ruiu.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

All’esito di licitazione privata esperita in data 26.2.1999 il Dirigente del Settore lavori Pubblici del Comune di Cosenza aggiudicava all’ATI Ricorrente -Coest l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di costruzione di Viale Parco 2° lotto.

Il contratto veniva stipulato l’8.8.2000.

Affermano le ricorrenti che, addirittura a distanza di quattro anni dall’ultimazione dei lavori, con determina n.146 RG del 18.8.2005 il Comune di Cosenza ha disposto la rescissione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 340 della legge 2248/1865, sulla base di presunte inadempienze dell’azienda.

L’ATI ricorrente impugna questo ultimo provvedimento con il quale è stata disposta la rescissione in danno dell’appalto, con incameramento della cauzione e di provvedere con appalto urgente al completamento dei lavori, deducendone l’inammissibilità perché intervenuto dopo la conclusione dei lavori e l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge

L’ATI ricorrente impugna altresì l’annessa nota accompagnatoria, sempre del 18.8.2005, chiedendo altresì il risarcimento del danno nella misura di € 150.000 e il pagamento di lavori realizzati e non contabilizzati per € 68.757,12.

Si è costituito il Comune di Cosenza depositando memoria ove si sostiene l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, l’infondatezza dello stesso. 

Alla pubblica udienza del 23.11.2007 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dedotta dal Comune di Cosenza è palesemente fondata.

Dopo qualche incertezza (si veda ad esempio la sentenza del 25.2.2000 n. 147 di questo Tribunale), la costante giurisprudenza, sia del giudice amministrativo sia della Cassazione, ha affermato la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative agli atti di rescissione di un contratto di appalto, adottato da una p.a. ai sensi dell’art. 340, legge 2.3.1865 n. 2248, all. F, che hanno portata di provvedimento autoritativo ma ineriscono ad un rapporto giuridico di diritto privato ormai perfezionato e operativo, quindi a situazioni giuridiche riconducibili a posizioni di diritto soggettivo, pariteticamente sussistenti, per le quali la naturale sede di tutela è il giudice ordinario. Tale conclusione non muta in relazione all’art. 33 del Dlgs. 31.3.1998 n. 80 (come sostituito dall’art. 7, l. 21.7.2000 n. 205), il quale, nel disporre la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie aventi ad oggetto “procedure di affidamento” di appalti pubblici, ovverosia le procedure di scelta del contraente, lascia immutata la linea di confine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa in materia (tra le numerosissime decisioni Tar Roma 21.1.2003 n. 278,  Cds Sez. V 11.6.2001 n. 3327, Cass. Civ. 23.12.2003  n.19787 4.2.2000 n. 1217).

L’ATI ricorrente impugna appunto un provvedimento con il quale si dispone la rescissione in danno del contratto e l’incameramento della cauzione in base al citato art. 340 legge 2248/1865, per cui la giurisdizione della presente controversia è del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Esula ugualmente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto attinente a diritti patrimoniali relativi al contratto, la richiesta di pagamento somme effettuata dal ricorrente.

Stessa sorte per la richiesta di risarcimento del danno, attinente comunque  questioni sorte successivamente alla stipula del contratto di appalto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

 

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, il  23 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

 

 

L’ESTENSORE               IL PRESIDENTE  

Lazzini Sonia

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