La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 152)

Indice

  1. Il fatto 
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Tribunale di Matera, in qualità di giudice di secondo grado, confermava una sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di pascolo abusivo.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che adduceva i seguenti motivi: 1) violazione ed errata applicazione della legge processuale penale quanto ad utilizzabilità del corredo probatorio atto a sostenere l’ipotesi descritta in imputazione; 2) violazione ed errata applicazione della legge processuale penale avendo il giudice investito del gravame provveduto alla liquidazione del danno da reato provocato pur in assenza di motivo di impugnazione speso sul punto dalla parte civile.

>>>Leggi anche: La remissione della querela<<<

3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

A seguito dell’acquisita remissione di querela, con relativa contestuale accettazione, la Suprema Corte dichiarava l’estinzione del reato, a cui se ne faceva conseguire l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Invero, gli Ermellini facevano presente che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020), rilevando al contempo che è del resto ammissibile il ricorso per Cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione posto che la remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso, estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016).

Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall’imputato, era dichiarata l’estinzione del reato contestato al ricorrente. Inoltre, in assenza di una particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la Suprema Corte condannava l’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato, sulla scorta di un costante orientamento nomofilattico, da un lato, che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, dall’altro, che è ammissibile il ricorso per Cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.

Questa pronuncia, quindi, deve essere tenuta nella debita considerazione ogni qualvolta si venga a verificare una di queste situazioni.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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