La regola della non sempre ammessa – non già vietata – suddivisione in lotti di un’opera o di una fornitura o di un servizio è, prima di tutto, da verificare alla luce della effettiva unitarietà della prestazione richiesta

Lazzini Sonia 27/10/05
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Se il valore delle singole gare non le? sottrae alla disciplina specifica, non c?? elusione delle norme comunitarie

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Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 2330 del 10 maggio 2005, ?si occupa di un ricorso avverso un presunto l?illegittimo frazionamento di un appalto (La provincia di Milano ha bandito cinque gare per aggiudicare gli appalti per gestire gli impianti di riscaldamento nei suoi stabili nel quinquennio 1997 ? 2002) in cinque zone e corrispondenti gare aventi un oggetto assolutamente identico, anche per la durata e pertanto considerati ??infrazionabili?:

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In particolare il ricorrente adduce la seguente motivazione:

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< l?assenza di oggettivi presupposti di maggior vantaggio per l?amministrazione, ai quali l?art. 37 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, ?ncora la facolt? di suddividere in lotti.

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Il frazionamento, invece, ? potenzialmente idoneo a favorire soggetti di limitata capacit? tecnico-economica>

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I giudici di Palazzo Spada ritengono la censura priva di pregio in quanto:

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< ?, innanzi tutto, infondato il presupposto implicito della critica in esame. Si tratta infatti della gestione del riscaldamento in oltre duecento edifici della Provincia dislocati, ovviamente, in luoghi anche consistentemente distanti fra di loro. Ne segue che si potrebbe egualmente discutere del fatto in senso opposto: vale a dire non del frazionamento del servizio, ma della disposta aggregazione di pi? servizi, da rendere in luoghi diversi e su edifici non necessariamente di identiche caratteristiche. Non vi ? ragione, infatti, per non riconoscere che sarebbe stato altrettanto ragionevole indire una gara per ognuno degli edifici interessati.>

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in particolare:

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< Nella specie, la disseminazione degli edifici che dovevano fruire del servizio di riscaldamento in tutto il territorio della Provincia ? l?elemento che fa riconoscere che non si ? trattato di una suddivisione in lotti, ma di un raggruppamento disposto, per intuitive ragioni organizzative, con riguardo alle zone da servire (il territorio provinciale ? stato ripartito in quattro zone: la settentrionale, la meridionale, l?orientale e l?occidentale) e con riguardo ai tipi di edifici (quelli non scolastici, di numero consistentemente minore, e di tipo sicuramente diverso da quelli scolastici, sono stati oggetto di un quinto gruppo).>

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Nella fattispecie sottoposta al Supremo giudice amministrativo appare invece ?chiaro che:

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< le considerazioni svolte danno conto della possibilit? che si pone alle amministrazioni di valutare, su un piano di larga discrezionalit?, la convenienza, l?opportunit?, l?adeguatezza di soluzioni che, suddividendo una prestazione, consente di vederne migliori effetti per l?interesse pubblico. Da qui la intuibile ragionevolezza di una scelta dettata da criteri riguardanti la collocazione del servizio da prestare (come le quattro zone suindicate) o dal criterio della disomogeneit? dei caratteri degli edifici fruenti del servizio o dei tempi nei quali (edifici scolastici e no) il servizio va erogato. Con ci? risulta sicuramente osservato l?art. 37 del r. d. n. 827 del 1924, richiamato dall?appellante>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • allegata decisione (pdf? 21 kb)

Lazzini Sonia

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