La quiescenza del processo civile

Redazione 16/10/20
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Quiescenza del processo civile: quali sono gli effetti?

Questo contributo è tratto da 

Insidie processuali e strategie difensive

Aggiornato alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali, l’opera è uno strumento di sicura utilità per il professionista chiamato a districarsi tra le criticità e le insidie del processo civile.Attraverso l’analisi puntuale di istituti e questioni, anche grazie alla presenza di indicazioni operative e di sintesi delle interpretazioni giurisprudenziali più recenti, il testo supporta l’operatore nell’elaborazione della migliore strategia processuale, evidenziando le opportunità da cogliere e i trabocchetti da evitare.L’ultima parte del testo è dedicata all’analisi di problemi processuali legati ad alcune specifiche ipotesi di contenzioso civile, quali le insidie nei giudizi in ambito condominiale, in tema di responsabilità sanitaria, in materia bancaria, per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa e nel settore del diritto industriale.ANDREA SIROTTI GAUDENZI Avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | 2018 Maggioli Editore

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Il capo VII del titolo I del secondo libro del codice di rito è dedicato a sospensione, interruzione ed estinzione del processo: tre casi di “accidenti” processuali, che, se non ben gestiti dai difensori delle parti, possono tradursi in ipotesi di grave responsabilità dell’avvocato.
Sospensione e interruzione rappresentano fasi di “quiescenza” del giudizio civile, mentre l’estinzione costituisce l’inevitabile conclusione del percorso processuale, che si esaurisce in assenza di sentenza dinanzi a scelte fatte dalle parti (rinuncia agli atti e inattività). Tradizionalmente, si ritiene che anche l’estinzione del giudizio dia luogo a uno stato di “quiescienza”, ma – se avviene dopo la sentenza di primo grado – comporta non solo la “morte” del processo, ma anche la formazione di un giudicato inoppugnabile, con impossibilità, per le parti, di far diversamente valere i diritti sottesi all’azione.
Sospensione e interruzione sono due fenomeni estremamente diversi tra loro, anche se di frequente vengono sovrapposti sino a essere confusi.
È vero che sia durante la sospensione sia nel corso dell’interruzione non possono essere posti in essere atti nel giudizio, ma mentre la sospensione comporta l’arresto delle attività processuali nel pieno contraddittorio delle parti, l’interruzione comporta uno “stop” nei termini di legge al fine di garantire un pieno contraddittorio tra le parti.

Altro aspetto fondamentale è legato ai termini per la prosecuzione (dinanzi alla sospensione) o per la prosecuzione o riassunzione (nelle ipotesi di interruzione), modificati dalla riforma del 2009 e di cui si parlerà oltre.

La sospensione del processo

La sospensione può essere definita come «un arresto temporaneo del processo civile, cui consegue uno stato di quiescenza nel quale non è consentito compiere degli atti processuali» (1), con conseguente arresto del percorso del giudizio (2). Due sono le ipotesi di sospensione indicate dal codice di procedura: la sospensione necessaria (detta anche «propria») e quella su istanza delle parti (chiamata «volontaria»). Oltre a quelle previste nel capo VII, esistono altri casi di sospensione («impropria»), che verranno affrontati nel par. 2.4., «sparsi nel codice di procedura civile» (3).

Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., «[i]l giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa» (4).
La sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c, è consentita solo per la c.d. pregiudizialità tecnica (o necessaria), la quale sussiste quando una controversia (pregiudiziale, per l’appunto) costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si impone nei confronti di quest’ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità di decisioni (5).

Pertanto, la pregiudizialità necessaria si pone «fra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima; il rapporto di pregiudizialità in senso tecnico è pertanto configurabile quando il petitum della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la causa petendi o, per converso, fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente (medesimo titolo); in estrema sintesi, il nesso di pregiudizialità-dipendenza intercorre tra distinti rapporti giuridici quando l’esistenza di uno dipende dall’esistenza o inesistenza dell’altro ed in base a ciò il fondamentale principio di unità dell’ordinamento giuridico impone la conformità tra giudicati» (7). Al di fuori di questa ipotesi, la sospensione non è obbligatoria, «perché determina l’arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato così dilatando i tempi della decisione finale del giudizio e le aspettative ad una sua rapida definizione che le parti, che si oppongono alla sospensione, legittimamente possono vantare» (8).
Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, «in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione» (9).
A tal proposito, si è anche affermato che il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. impone al giudice la sospensione del processo, non può ravvisarsi nell’ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo far stato nei confronti delle parti di altro giudizio, non può per ciò stesso costituire il necessario antecedente logico-giuridico della relativa decisione (10).
Quanto ai rapporti tra processo civile e processo penale, la Suprema Corte (11) ha sottolineato che – per aversi pregiudizialità atta a giustificare la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. – si richiede la contemporanea pendenza del processo civile pregiudicato e del processo penale pregiudicante e, quindi – quanto a quest’ultimo – l’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405

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Aggiornato alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali, l’opera è uno strumento di sicura utilità per il professionista chiamato a districarsi tra le criticità e le insidie del processo civile.Attraverso l’analisi puntuale di istituti e questioni, anche grazie alla presenza di indicazioni operative e di sintesi delle interpretazioni giurisprudenziali più recenti, il testo supporta l’operatore nell’elaborazione della migliore strategia processuale, evidenziando le opportunità da cogliere e i trabocchetti da evitare.L’ultima parte del testo è dedicata all’analisi di problemi processuali legati ad alcune specifiche ipotesi di contenzioso civile, quali le insidie nei giudizi in ambito condominiale, in tema di responsabilità sanitaria, in materia bancaria, per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa e nel settore del diritto industriale.ANDREA SIROTTI GAUDENZI Avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

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