La proprietà romanistica ed anglosassone: considerazioni pratiche su storia ed attualità del diritto secondo la civil e la common law

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L’ordinamento giuridico italiano vigente prescrive e disciplina, all’art. 832 c.c., il diritto di proprietà come diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento.

La legittimità di tale diritto, in forma privata, scaturisce dalla previsione dell’art. 42 Cost.: tale norma, tuttavia, pone la funzione sociale ed i motivi di interesse generale come limiti logico-giuridici alla “naturale perpetuità” della signoria su una res, dando luogo ad una nozione di proprietà anche in senso pubblico e pubblicistico.

Il diritto di proprietà scaturente non potrebbe essere, così, inteso quale forma di sovranità sui beni bensì come una situazione giuridica soggettiva che deve armonicamente inserirsi nel contesto sociale e non contrastare con esso: una dimensione, quindi, relazionale del diritto soggettivo che non può, così, concretizzarsi necessariamente in termini oggettivi ed esclusivistici. 

Secondo il modello romanistico, per proprietà deve intendersi un diritto assoluto ed esclusivo del soggetto su una cosa fisica, mobile od immobile, rientrante in funzione di fulcro nel sistema dei diritti reali, in contrapposizione alla categoria dei diritti personali o di credito ed a quella del possesso, particolarmente sotto il profilo dei mezzi di tutela giudiziale.

Secondo il modello inglese, il termine proprietà assume una connotazione marcatamente patrimonialistica, in senso soggettivo ed oggettivo, giungendo a rilevare in più significati, come una cosa fisicamente considerata, come diritto su una determinata cosa, come diritto di per sé considerato.

Sul piano etimologico, il termine proprietà indica, comunque, l’appartenenza di qualcosa a qualcuno ovvero il dominio esclusivo di un soggetto su una cosa, sia pure nell’ottica di non escludere necessariamente altri dalla cosa.

Nei Paesi di civil law si parla di diritto delle cose, diritto dei beni mentre nell’esperienza di common law la principale articolazione dei beni e dei diritti su di essi, più che attestarsi sul piano sostanziale, riguarda il profilo processuale ovvero delle categorie di azioni esperibili.

Il concetto di estate è, tuttora, la nozione chiave del diritto di proprietà inglese: segnatamente, l’estate indica la quantità di diritti di cui una persona è titolare in relazione ad un dato bene immobile.

In termini pratici, le proprietà immobiliari vengono distinte con il titolo di freehold e leasehold.
La freehold è la forma piu’ ampia di diritto di proprietà, la effettiva proprietà perpetua.
Mediante la leasehold, invece, si acquisisce il diritto di usufruire della proprietà per un periodo di tempo determinato, spesso di lunghissima durata, con il pagamento di un canone di affitto annuale (ground rent) ed una cifra mensile o trimestrale (service charge) volta a contribuire per le spese condominiali e riparazioni delle parti comuni.

Con la formula mista leasehold e share of freehold si diventa comproprietario (in quota) dell’edificio e si ha il godimento del proprio appartamento.

Il passaggio di proprietà (conveyancing) è, invece, la procedura mediante la quale il titolo legale su un immobile viene trasferito: l’intero procedimento di compravendita di un immobile è gestito da avvocati (solicitors), uno per il venditore (seller’s solicitor) ed uno per il compratore (buyer’s solicitor).

Il titolo di proprietà ed i termini del contratto sono contenuti nel pre-contract package, con obbligo per il compratore di depositare la somma necessaria all’acquisto presso un conto del proprio avvocato in anticipo sulla data di conclusione della vendita (completion).

 

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Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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