La prescrizione: sospensione e interruzione

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Il legislatore ha previsto casi particolari che impediscono il decorrere dei termini di prescrizione.

In termini semplici, la prescrizione non è altro che il “tempo utile” per fare valere un diritto.

Ci sarà un momento iniziale e un momento finale, che sancirà l’estinzione del diritto che non potrà più essere azionato giuridicamente.

Nel corso del tempo che conduce a questo termine ci sono dei casi nei quali l’orologio si può fermare e prendere una pausa.

In quel periodo intermedio la prescrizione si ferma e poi riprende.

Questa è la sospensione della prescrizione.

Ci sono altri casi nei quali l’orologio che conteggia la prescrizione si azzera e il conteggio del termine riparte da capo, ricomincia da zero.

Questa è l’interruzione della prescrizione.

Sapere che cosa siano questi fenomeni, quando si verificano e come si conteggiano è molto importante per capire se la prescrizione è maturata oppure no e quanto manca al suo compimento.

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Quando inizia a decorrere la prescrizione

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere  (art.2935 c.c.), non può iniziare prima di questo momento.

Da quando il diritto può essere esercitato, il suo titolare si deve muovere.

E’ come se il legislatore gli dicesse che non può restare inerte a lungo, perché il suo diritto si estinguerà.

Il credito vantato non potrà essere più riscosso oltre un determinato termine.

La prescrizione dei diritti è necessaria per evitare che determinati rapporti giuridici possano restare  vivi a lungo, e si impone al titolare di esercitarli entro un tempo ragionevole.

L’impossibilità di fare valere il diritto, che deriva da cause giuridiche che ostacolino il suo esercizio, costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ed essa non comincia a maturare.

La prescrizione decorre in modo regolare quando c’è un’ipotesi di impedimento soggettivo o di ostacolo, ad esempio, l’ignoranza da parte del titolare dell’evento generatore del suo diritto (Cass. 18 settembre 2007, n. 19355; Cass. 28 luglio 2004, n. 14249),

Non si può cercare di impedire il decorso della prescrizione sostenendo di avere perso il contratto o di avere dimenticato di riscuotere la fattura sollecitando il debitore.

Se in un rapporto si è la parte debole, come il lavoratore nei confronti del datore, è giusto che il termine della prescrizione non inizi a decorrere sino a quando il rapporto lavorativo è in corso, come se il diritto nasca da un fatto del quale si è inconsapevole senza nessuna colpa.

Esempio:

Se una persona contrae una malattia professionale se ne accorge a distanza di molti anni da quando lavorando era stato esposto agli agenti che l’hanno provocata.

La malattia insorge in modo lento e passa molto tempo tra il momento nel quale inizia a quello nel quale si manifesta e diventa conclamata e riconoscibile.

In simili casi la prescrizione del diritto al risarcimento inizia a decorrere dal giorno nel quale il lavoratore si è reso conto di avere quella malattia, ne ha percepito i sintomi ed è stata diagnosticata. In caso di infortunio sul lavoro, la prescrizione inizia a decorrere dal momento del fatto traumatico accaduto, del quale si viene subito a conoscenza.

Un altro caso è rappresentato dalla della prescrizione del tfr.

Non inizia a conteggiare quando le somme di competenza del lavoratore vengono ogni anno accantonate dal datore di lavoro, sino a quando il rapporto di lavoro cessa.

Se si inizia a lavorare nel 1980 con un unico datore e il rapporto di lavoro nel 2013, nel 2018, sarà da questo momento che si inizierà a conteggiare la prescrizione per l’intero tfr che comprenderà le somme relative agli anni precedenti.

La sospensione della prescrizione

La prescrizione è uno strumento previsto dall’ordinamento per invogliare il titolare di un diritto ad esercitarlo in tempi ragionevoli senza aspettare a lungo, in modo che ci sia certezza nei rapporti giuridici.

La speditezza dei traffici commerciali richiede che le questioni dei diritti da azionare, dalle tasse alle somme spettanti a lavoratori ai pagamenti che derivano da contratti, fatture e obbligazioni, non possono restare “sospese” per un periodo di tempo molto lungo.

Si può portare come esempio il debitore verso il Fisco e quando le tasse vanno in prescrizione.

Ogni tributo ha il suo termine (10 anni l’Iva, 5 anni l’Imu, 3 anni il bollo auto) e si comprende come sia necessario attivarsi, nel caso specifico, da parte dello Stato verso il contribuente, per cercare di riscuoterlo senza aspettare a lungo.

La sanzione per coloro che non si muovono entro i termini imposti è l’estinzione del credito.

Quando la cartella è prescritta non bisogna più pagare niente, l’intero bene è arrivato, il debito è cancellato.

Ci sono però dei casi nei quali la legge considera giustificata, per un determinato periodo, l’inerzia del titolare del diritto.

In simili casi si applica la sospensione della prescrizione e si “giustifica” il mancato esercizio del diritto entro i termini normali, bloccandoli nel loro scorrere, dando modo modo al creditore che deve muovere di prendersi una pausa.

Questo avviene quando ci sono particolari rapporti tra il soggetto attivo, vale a dire colui che deve ricevere la prestazione.

Ad esempio  il pagamento e se non lo riceve entro un determinato tempo può agire in giudizio.

Il soggetto passivo del diritto, chi è obbligato a pagare e può essere chiamato in causa se non lo fa.

L’interruzione della prescrizione

L’interruzione della prescrizione  è diverso, è quello dell’interruzione della prescrizione, che si verifica quando il titolare esercita il suo diritto oppure il soggetto passivo del rapporto riconosce il diritto altrui in modo esplicito (art. 2944 c.c.).

Esempio

Quando il Fisco notifica un’intimazione di pagamento su una cartella relativa a tributi che si prescrivono in 5 anni e che era stata ricevuta dal contribuente 4 anni e mezzo prima, il termine di prescrizione della cartella esattoriale inizierà a decorrere ripartendo da zero.

Questo perché il diritto al recupero del credito, che in questo caso è costituito dal tributo richiesto attraverso la cartella, era stato esercitato in modo utile prima che il termine di prescrizione fosse maturato.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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