La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione de

Lazzini Sonia 21/06/07
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Il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza numero 753 del 17 maggio 2007,  in tema di portata vincolante delle norme di una procedura ad evidenza pubblica, ci insegna che:
 
< qualora il bando o la lettera di invito comminino espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, come è verificabile nel caso in esame, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell’adozione del bando.
 
Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso, invero, risponde da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall’altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.
 
Soltanto nel varco aperto da un’equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara può esservi spazio per un’interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti, equivocità che non si apprezza nella lettura del bando di gara in questione;>
 
Ma non solo
 
Non deve infatti sfuggire che:
 
< In altri termini, nel procedimento per l’affidamento dell’appalto, qualora l’Amministrazione nella lex specialis di gara abbia richiesto, quale requisito di ammissione alla procedura di selezione, la indicazione degli elementi utili a verificare la correttezza contributiva, tale indicazione dichiarativa non può che essere riferita al momento della partecipazione alla gara, di talché l’eventuale mancanza di tale elemento non potrà essere soggetta a successiva integrazione, a maggior ragione qualora, come nel caso in esame, la ditta abbia espressamente negato di voler effettuare la predetta dichiarazione>
 
a cura di Sonia Lazzini
 
 
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA FIRENZE SECONDA SEZIONE
 
Registro sent.: 753 /2007
                        Registro Generale:      656/2007
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso n. 656/2007 proposto da:
SOC. ** COSTRUZIONI S.R.L. e SOC. 
 
contro
COMUNE DI
e nei confronti di
IMPRESA **
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento con cui la commissione di gara per il pubblico incanto avente ad oggetto i lavori di “esecuzione di interventi di moderazione della velocità lungo la strada litoranea da Marina di Pisa al Calambrone” ha disposto l’esclusione delle ricorrenti dalla gara stessa deliberando l’aggiudicazione provvisoria ad altro concorrente, nonchè ogni altro atto, ancorchè non conosciuto, presupposto, connesso e conseguente, tra cui il provvedimento ed il contratto di appalto, ove intervenuti, e ove occorra il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto;
per l’accertamento
del diritto delle imprese ricorrenti al risarcimento e/o indennizzo per l’illegittima ed illecita condotta dell’Ente appaltante nell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei predetti lavori;
e per la condanna
della medesima stazione appaltante al risarcimento danni ex art. 35 D. Lgs. n. 80/1990, in forma specifica e, soltanto in denegata ipotesi al pagamento dell’equivalente monetario del danno e/o indennizzo sopra cennato;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Viste le costituzioni in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 16 maggio 2007 il dott. Stefano TOSCHEI;
Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Patrizia Pagano, Susanna Caponi, Antonio Stancanelli;
Visto l’art. 23-bis, commi 1 e 3, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visto l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;
Premesso che la ricorrente contesta la esclusione della ** Impianti S.r.l. dalla selezione di cui in epigrafe deducendo l’erronea interpretazione delle prescrizioni della lex specialis di gara da parte della commissione e lamentando in particolare una lettura formalistica delle predette prescrizioni, non aderente alla preferibile lettura sostanzialistica circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara che deriverebbe da una adeguata lettura dell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 nonché del successivo art. 118, comma 6;
Ritenuto che appare fondata l’eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti in quanto, seppure non espressamente evidenziato nella esposizione dei motivi di censura, questi sono dalla parte ricorrente volti a contestare la necessità di inserire tra le prescrizioni di partecipazione alla gara il requisito della iscrizione alla cassa edile con indicazione del numero di iscrizione e ciò a pena di esclusione (come emerge dalla lettura delle “istruzioni per la partecipazione”, in particolare alle pagg. 5 e 6) e, dunque, sono rivolti a dedurre la illegittimità delle ridette prescrizioni, senza che il ricorso sia stato esplicitamente indirizzato ad ottenere anche l’annullamento, seppur in parte qua, del bando (rectius, le c.d. istruzioni per la partecipazione);
Rilevato anche che il generico riferimento, contenuto nel ricorso giurisdizionale, all’impugnazione di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali a quello specificamente gravato non è da solo idoneo, essendo una mera clausola di stile, a dimostrare che le censure spiegate con il predetto ricorso investano effettivamente un provvedimento presupposto (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15/09/2001, n. 4820) e ciò anche se sia fatto riferimento al bando, non essendo stato indicato – per come necessario – a quale parte dello stesso fosse indirizzata la censura e la coeva richiesta di parziale annullamento, sicché per tale ragione il ricorso non si sottrae ad una valutazione in termini di inammissibilità, non essendo stato adeguatamente gravato l’atto presupposto e dal quale trae origine il pregiudizio veicolato dal e nel provvedimento di esclusione effettivamente impugnato;
Osservato ulteriormente, in proposito, che il Collegio non intende discostarsi dal risalente e consolidato orientamento (cfr., fra le tante Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2005 n. 6991 e 10 gennaio 2005 n. 32) secondo cui la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Da tale principio discende che, qualora il bando o la lettera di invito comminino espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, come è verificabile nel caso in esame, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell’adozione del bando. Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso, invero, risponde da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall’altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. Soltanto nel varco aperto da un’equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara può esservi spazio per un’interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti, equivocità che non si apprezza nella lettura del bando di gara in questione;
Considerato che, nel merito e in disparte dall’accoglimento dell’eccezione preliminare di inammissibilità, i due motivi di ricorso dedotti non appaiono accompagnati da elementi di fondatezza, atteso che la correttezza contributiva, testimoniata dalla iscrizione alla cassa edile e dalla indicazione del numero di iscrizione era richiesta, alle ditte partecipanti alla selezione in discorso, come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto bensì per la partecipazione alla gara (si vedano sul punto, ancora, le istruzioni per la partecipazione) e ciò all’evidente scopo di permettere alla stazione appaltante di verificare la regolare posizione contributiva della ditta partecipante nella fase di scelta del contraente, di talché trattandosi di procedura selettiva contemplante, ovviamente, una fase di verifica circa il possesso dei richiesti requisiti partecipativi, la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi predetti andava presentata, assieme alla domanda di invito e che, quindi, alla stregua della lex specialis in considerazione, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa avrebbe dovuto dimostrare di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, conservando la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della gara, fino alla aggiudicazione. Resta così irrilevante la circostanza che, nella realtà, non sussistesse alcuna irregolarità in merito, essendo tale vicenda sostanziale ininfluente rispetto alla decisione di esclusione dalla selezione. In altri termini, nel procedimento per l’affidamento dell’appalto, qualora l’Amministrazione nella lex specialis di gara abbia richiesto, quale requisito di ammissione alla procedura di selezione, la indicazione degli elementi utili a verificare la correttezza contributiva, tale indicazione dichiarativa non può che essere riferita al momento della partecipazione alla gara, di talché l’eventuale mancanza di tale elemento non potrà essere soggetta a successiva integrazione, a maggior ragione qualora, come nel caso in esame, la ditta abbia espressamente negato di voler effettuare la predetta dichiarazione (cfr. sul punto la domanda di partecipazione prodotta in atti);
Stimato quindi di concludersi per l’inammissibilità del ricorso proposto per mancata specifica impugnazione del bando di gara, quale attività necessaria per censurare il provvedimento di esclusione, atto rispetto al bando ontologicamente e fisiologicamente conseguente, seppur non si può non osservare altresì l’infondatezza, nel merito, dei motivi di censura dedotti dalla parte ricorrente;
Ritenuto infine che, in ragione della novità della questione esaminata, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 16 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI            – Presidente
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA    – Consigliere
STEFANO TOSCHEI          – Consigliere, rel. est.
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Stefano Toschei
F.to Silvana Nannucci – Il Segretario di udienza
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 MAGGIO 2007
Firenze, lì 17 MAGGIO 2007
Il Direttore della Segreteria      
F.to Silvia Lazzarini

Lazzini Sonia

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