La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi ma solo che il destinatario sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’autorità

Lazzini Sonia 02/08/07
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In una particolare fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato e discussa nella decisione numero 3303 del 21 giugno 2007 è accaduto che:
 
< Dal momento della ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, le odierne ricorrenti hanno avuto piena contezza degli elementi essenziali dell’atto conclusivo del procedimento selettivo (risultando ivi menzionati tutti i dati, sopra elencati, che integrano la sua struttura provvedimentale).
 
Dalla data in cui le ricorrenti hanno ricevuto la predetta comunicazione è, quindi, iniziato a decorrere il termine per impugnare la delibera di aggiudicazione dell’appalto controverso.>
 
 
Ma vi è di più
Dobbiamo infatti anche tener conto che:
 
< La formalizzazione di un’istanza di accesso ad atti diversi da quello oggetto del gravame, infatti, non determina la sospensione o l’interruzione del termine per il ricorso, che resta soggetto, nel computo delle date, iniziale e finale, alla disciplina sopra sintetizzata (che si fonda sul dato positivo ed essenziale del momento della piena concoscenza dell’atto lesivo), ma autorizza, al massimo, il ricorrente a proporre motivi aggiunti, ove dall’ostensione degli atti richiesti emergano ulteriori violazioni.>
 
 
A cura di *************
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n.10201/2006, proposto da DITTA ALFA SRL, DITTA ALFA BIS e DITTA ALFA TER SPA, rappresentati e difesi dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma, Via Antonio Pollaiolo n.3 presso *****************,
contro
A.N.A.S. S.P.A. e COMPARTIMENTO REGIONALE VIABILITÀ-CAMPOBASSO rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti di
DITTA BETA SRL rappresentata e difesa dagli Avv.ti. ***************, **************** e Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma, Via G. Mercalli n. 13 presso l’Avv. ******************;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA – Sezione III, n.6880/2006, resa tra le parti, concernente appalto lavori di riqualifica tratto autostradale;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A., DITTA BETA S.r.l. e ********************************à-Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo n. 178 del 17/4/2007;
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il Consigliere *************, ed uditi, altresì, l’Avv. ***********, l’Avvocato dello Stato ******** e l’Avv. ***********;
Ritenuto in fato e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Con la sentenza appellata il T.A.R. del Lazio dichiarava irricevibile, siccome tardivamente notificato, il ricorso proposto dalla DITTA ALFA s.r.l., dalla DITTA ALFA BIS. e dalla DITTA ALFA ter s.p.a. avverso l’aggiudicazione alla controinteressata DITTA BETA s.r.l. (nonchè i presupposti atti della procedura) dell’appalto relativo ai lavori di riqualifica di un tratto dell’autostrada A/29.
Avverso tale decisione proponevano rituale appello la DITTA ALFA s.r.l., la DITTA ALFA BIS. e la DITTA ALFA ter s.p.a., criticando la correttezza della declaratoria della irricevibilità del ricorso di primo grado, reiterando le censure già dedotte a sostegno di quest’ultimo e concludendo per l’annullamento degli atti gravati in prima istanza e per la condanna dell’amministrazione appellata al risarcimento dei danni, previa riforma della sentenza impugnata.
Resistevano l’ANAS S.p.A. e la DITTA BETA S.r.l., contestando la fondatezza dell’appello ed invocandone la reiezione.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2007.
2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va, conseguentemente, respinto.
3.- Come già rilevato, i giudici di prima istanza hanno giudicato tardiva la proposizione del ricorso, rispetto alla data (individuata come dies a quo del relativo termine di decadenza) della comunicazione alle ricorrenti dell’esito della gara, dichiarando, pertanto, lo stesso irricevibile.
Le società ricorrenti criticano l’anzidetto giudizio sulla base dell’assunto che l’istanza di accesso agli atti della procedura da esse formalizzata valesse ad interrompere il termine decadenziale per ricorrere e che, dunque, in relazione alla data dell’ostensione dei documenti richiesti, il ricorso fosse stato tempestivamente proposto.
3.1- La tesi è priva di fondamento.
3.2- Prima di esaminare la questione della valenza interruttiva dell’istanza di accesso, occorre, tuttavia, procedere all’analisi dell’idoneità della comunicazione alle ricorrenti del contenuto dispositivo del provvedimento di aggiudicazione a costituire momento iniziale del termine per impugnare quell’atto ed alla presupposta definizione della nozione di piena conoscenza, ai fini dell’applicabilità dell’art.21, comma 1, della legge n.1034 del 1971.
Deve, in proposito, osservarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2003, n.5873), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi ma solo che il destinatario sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.
La conoscenza di siffatti elementi essenziali costituisce, infatti, in capo al destinatario dell’atto un onere di immediata impugnazione, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento (o degli atti presupposti) emergano ulteriori profili di illegittimità.
3.3.- In coerenza con i principi appena enunciati, si deve, allora, rilevare che, dal momento della ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, le odierne ricorrenti hanno avuto piena contezza degli elementi essenziali dell’atto conclusivo del procedimento selettivo (risultando ivi menzionati tutti i dati, sopra elencati, che integrano la sua struttura provvedimentale).
Dalla data in cui le ricorrenti hanno ricevuto la predetta comunicazione è, quindi, iniziato a decorrere il termine per impugnare la delibera di aggiudicazione dell’appalto controverso.
Posto, quindi, che la suddetta nota è stata ricevuta in data 22 settembre 2004, deve concludersi, confermando la statuizione del T.A.R., per la tardività della notifica del ricorso (eseguita solo il 7 dicembre 2004) e per la sua irricevibilità.
3.4- E non vale, di contro, obiettare che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso era stato interrotto per effetto della presentazione, prima della scadenza del predetto termine, di un’istanza di accesso e che il ricorso era stato poi tempestivamente notificato, rispetto alla nota con la quale l’ANAS aveva consentito l’ostensione degli atti della procedura.
La formalizzazione di un’istanza di accesso ad atti diversi da quello oggetto del gravame, infatti, non determina la sospensione o l’interruzione del termine per il ricorso, che resta soggetto, nel computo delle date, iniziale e finale, alla disciplina sopra sintetizzata (che si fonda sul dato positivo ed essenziale del momento della piena concoscenza dell’atto lesivo), ma autorizza, al massimo, il ricorrente a proporre motivi aggiunti, ove dall’ostensione degli atti richiesti emergano ulteriori violazioni.
Diversamente opinando, invero, si finirebbe, per un verso, per assegnare all’iniziativa dell’interessato in merito all’accesso degli atti che hanno preceduto, nella sequenza procedimentale, l’adozione di quello conclusivo un’impropria valenza selettiva della data di decorrenza del termine per ricorrere (con evidente ed inaccettabile nocumento delle esigenze di certezza che presidiano la stabilità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi) e, per un altro, per riconoscere all’accesso una funzione propedeutica all’iniziativa giudiziaria, del tutto inconfigurabile nei casi, quale quello in esame, in cui l’atto lesivo è stato già conosciuto dall’interessato e nei quali il predetto strumento serve solo a consentirgli la piena cognizione dei pertinenti atti endoprocedimentali.
Deve, pertanto, escludersi qualsivoglia efficacia sospensiva (del termine per ricorrere) all’istanza di accesso rivolta a conoscere atti diversi dal provvedimento conclusivo ed affermarsi che, in tale fattispecie, l’ostensione di questi ultimi, lungi dal determinare una nuova decorrenza del termine decadenziale, legittima, tuttavia, l’interessato alla proposizione di motivi aggiunti, ove la cognizione degli atti della procedura abbia rivelato la sussistenza di vizi non percepibili per effetto della sola conoscenza del provvedimento finale.
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
5.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:
SALVATORE            **********      Presidente f.f.
********    ********         Consigliere
*******   *****   Consigliere, est.
CACACE        *********         Consigliere
*********   ****** Consigliere
 
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE F.F.
*************                                               ********************
 
IL SEGRETARIO
*************
 
    Depositata in Segreteria
           Il 19/06/2007….
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
           Il Dirigente
    ********************

Lazzini Sonia

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