La parziale riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015)

Redazione 08/10/15
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D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015

(in G. U. n. 233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55)

 

LA PARZIALE RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

(AVV. MAURIZIO VILLANI)

 

Finalmente il legislatore è intervenuto a modificare ed integrare il D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 (rinvio ai miei articoli pubblicati sul sito nei vari anni).

L’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del processo del contenzioso tributario, attualmente disciplinato dal decreto 31 dicembre 1992, n. 546.

In attuazione della suddetta delega, il Governo giovedì 24 settembre 2015 ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo n.156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55.

Il presente decreto legislativo, intervenendo dopo quasi venti anni dall’ultima riforma processual-tributaria, si colloca in un quadro macroeconornico completamente difforme rispetto a quello del 1992 ed in un sistema normativo caratterizzato da una continua evoluzione di alcuni istituti dell’ordinamento tributario generata anche dalle diverse riforme che hanno interessato la maggior parte dei tributi.

Questa parziale riforma ha recepito molte mie proposte modificative scritte nel libro “Per un <<giusto>> processo tributario” del 25/01/2000 (Congedo Editore – Galatina – Le) e nel mio progetto di legge di riforma del processo tributario presentato al Senato il 06 agosto 2014 dalla Senatrice Gambaro (n. 1593), condivise da molti Ordini professionali ed Associazioni di professionisti.

Si ritiene preliminarmente opportuno riportare alcuni dati statistici estrapolati dalla relazione annuale sullo stato del processo tributario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consentono di avere la dimensione dello stato attuale di tale contenzioso sul territorio nazionale.

In primo luogo, il numero dei ricorsi pendenti nei due gradi di giudizio di merito si è progressivamente ridotto, passando da circa 2,4 milioni nel 1996 a circa 570 mila rilevati nell’anno 2014.

I ricorsi presentati nell’anno 2014 presso le Commissioni tributarie riguardano controversie il cui valore ammonta a più di 30 miliardi di euro. In particolare, il valore dei ricorsi di primo grado presentati nel 2014 ammonta ad oltre 17 miliardi di euro; circa il 70% di tali ricorsi ha per oggetto controversie di valore fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,5 miliardi di euro). Rispetto ai dati registrati nel 2011 il numero dei ricorsi presentati nel 2014 ha subìto una contrazione di circa il 30%. Tale riduzione è stata generata anche dalla introduzione dell’istituto della mediazione di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/96, che ha riguardato i soli atti posti in essere dall’Agenzia delle entrate con valore non superiore ai 20.000 euro.

Nel giudizio di secondo grado, il valore degli appelli presentati nel 2014 ammonta a circa 13 miliardi di euro; di questi circa il 54% ha per oggetto controversie di valore fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,186 miliardi di euro).

Circa il 56% dei ricorsi instaurati in primo grado presentano un’istanza di sospensione della riscossione dell’atto impugnato e nei due gradi di giudizio le relative spese risultano compensate per oltre il 70% dei casi. L’istituto della conciliazione in primo grado si attesta a circa l’1% delle definizioni complessive (n. 2.238).

La durata media del processo tributario per il primo grado di giudizio è di circa 2 anni e 8 mesi, mentre nel secondo grado è di circa 2 anni.

Il quadro sopra rappresentato mostra chiaramente che l’attuale processo tributario è caratterizzato da un numero elevato di controversie di modesto valore, da una forte richiesta della sospensione degli atti di riscossione da parte del contribuente, da uno scarso utilizzo dell’istituto deflattivo della conciliazione in pendenza di giudizio di primo grado e da un elevato utilizzo della compensazione delle spese di giudizio da parte dei giudici di merito.

In ogni caso, nella fase istruttoria, il difensore continua ad avere dei limiti nell’esercizio del proprio mandato perché non può utilizzare alcuni importanti istituti processuali (testimonianza e giuramento) per cui è auspicabile che tali limiti siano cancellati in un prossimo futuro.

La Corte di Cassazione, ultimamente, ha cercato di attenuare questa limitazione per dare così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione nonché per garantire il principio della parità delle armi processuali e l’effettività del diritto di difesa, con le seguenti sentenze ed ordinanze:

–          Sezione Sesta, ordinanza n. 5018 del 12/03/2015;

–          Sezione Tributaria, sentenza n. 11221 del 16 maggio 2007;

–          Sezione Tributaria, sentenza n. 7707 del 27 marzo 2013;

–          Sezione Tributaria, sentenze n. 9876 del 05 maggio 2011 e n. 27314 del 23 dicembre 2014, che hanno persino ritenuto la dichiarazione di parte come valida prova presuntiva, purchè ricorrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

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