La partecipazione ad una gara comporta, tra altro, che l’offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell’impresa, per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrent

Lazzini Sonia 21/06/07
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Il Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 4555 del 17 maggio 2007, in tema di accesso agli atti, ci insegna che:
 
< in presenza di una offerta vincente non può negarsi ad altra impresa partecipante l’accesso agli atti necessari alle finalità di controllo della offerta stessa in relazione ai requisiti contemplati nel relativo bando di gara; che il diritto alla riservatezza dei terzi non costituisce un ostacolo invalicabile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, risultando recessivo rispetto al diritto di difesa in giudizio; che il diritto alla riservatezza dei terzi può, al più, conformare l’ambito e le modalità dell’esercizio del diritto di accesso, che deve comunque essere assicurato nella forma della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere la posizione giuridica degli interessati.>
 
a cura di *************
 
 
N.
 
Reg. Sent.
 
Anno
 
N.
 
Reg. Gen.
 
Anno
 
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 
PER IL LAZIO
 
Sezione Seconda
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 2643/07, proposto da ******** Associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ************************* e ***************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Fabio Massimo, n. 45;
 
CONTRO
 
Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con il quale elettivamente domicilia negli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del ****** di Giove, n. 21;
 
E NEI CONFRONTI DI
 
******à sportiva dilettantistica Due Ponti s.r.l., non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
del provvedimento del Direttore del Servizio giardini, del 7 febbraio 2007, n. 4588, comunicato il successivo 9 febbraio, con il quale è stato denegato l’accesso ai progetti presentati dagli altri concorrenti nell’ambito della gara bandita per la individuazione del soggetto concessionario dell’impianto sportivo sito nel parco di Tor di Quinto Settore A, nonché, occorrendo, del regolamento del Comune di Roma approvato con deliberazione n. 203, del 20 ottobre 2003, che disciplina il diritto di accesso ai documenti.
 
Visto il ricorso;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
 
Viste le memorie depositate dalle parti;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore, alla camera di consiglio del 9 maggio 2007, la dr.ssa ****************; uditi l’avv. ************ in delega per la parte ricorrente e l’avv. ********** in sostituzione per l’amministrazione comunale.
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO E DIRITTO
 
1. Con ricorso notificato in data 15 marzo 2007, depositato il successivo 27 marzo, l’istante associazione, che ha partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di Roma con determinazione n. 812/05 per la individuazione del concessionario di un impianto sportivo sito nel parco di Tor di Quinto, ha domandato l’annullamento del provvedimento comunale di cui in epigrafe, con il quale è stata denegata l’istanza dalla medesima presentata per l’accesso al progetto presentato dalla intimata controinteressata, risultata vincitrice della gara, nonché, occorrendo, del regolamento comunale ivi citato che disciplina il diritto di accesso ai documenti.
 
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Roma.
 
Alla camera di consiglio del 9 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 
2. Il ricorso è fondato.
 
Il Comune ha denegato l’accesso alla documentazione di cui trattasi sostenendo, che, alla luce del regolamento comunale disciplinante l’esercizio del diritto in questione, gli atti relativi ai procedimenti concorsuali sono ostensibili limitatamente ai verbali delle commissioni giudicatrici.
 
Nelle difese formulate in giudizio l’amministrazione ha sviluppato tale argomentazione, affermando che l’accesso agli atti di proprietà di terzi detenuti dall’amministrazione, costituenti opere intellettuali, non possono formare oggetto di accesso, essendo consentito agli interessati solo l’accertamento della loro esistenza.
 
3. L’assunto non è condivisibile, né in astratto, né alla luce della stessa regolamentazione invocata dalla resistente.
 
Quanto al primo profilo, si osserva, come correttamente argomentato dalla parte ricorrente, alla luce di consolidata giurisprudenza (C. Stato, VI, n. 3418/06, n. 14/04; V, n. 518/99, n. 923/98; IV, n. 4078/02, n. 498/98, n. 82/97; A.P. n. 5/97): che la partecipazione ad una gara comporta, tra altro, che l’offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell’impresa, per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi giuridici; che in presenza di una offerta vincente non può negarsi ad altra impresa partecipante l’accesso agli atti necessari alle finalità di controllo della offerta stessa in relazione ai requisiti contemplati nel relativo bando di gara; che il diritto alla riservatezza dei terzi non costituisce un ostacolo invalicabile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, risultando recessivo rispetto al diritto di difesa in giudizio; che il diritto alla riservatezza dei terzi può, al più, conformare l’ambito e le modalità dell’esercizio del diritto di accesso, che deve comunque essere assicurato nella forma della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere la posizione giuridica degli interessati.
 
Quanto al secondo profilo, il regolamento comunale in argomento si limita a differire l’accesso sino all’aggiudicazione della gara.
 
4. Di talchè il ricorso va accolto, per quanto di ragione, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di diniego.
 
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale
 
per il Lazio, Sezione Seconda,
 
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 2643/07, proposto da ********, come in epigrafe, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato n. 4588, del 7 febbraio 2007, del Comune di Roma.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007.
 
***************                         Presidente
 
Silvestro ***********                Consigliere
 
****************             Primo Referendario, estensore
 
Il Presidente                                 L’Estensore
 
R.n.
 

Lazzini Sonia

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