La nuova normativa sulla legittima difesa: un presidio di legittimità o un arrendersi alla criminalità?

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Premessa

La legittima difesa rappresenta una delle più particolari cause di giustificazione all’interno del nostro panorama normativo, rappresentando al contempo una delle principali problematiche che sovente vengono proposte all’interno dei tribunali italiani. Tale scriminante, quindi rientra in un particolare alveo normativo, codificato dal legislatore, ma che tuttora non ha mai ricevuto una chiara e definita qualificazione, anche a causa delle particolari letture interpretative che si susseguono nella definizione di casi particolari.

La legittima difesa, regolata dall’art. 52 del codice penale, rientra cioè in quelle situazioni che rendono lecito un comportamento normalmente qualificato come reato.

Nel dettaglio, offrendo una panoramica generica della vicenda, si parla di legittima difesa, e quindi di non punibilità, per chi commette un fatto considerato reato dall’ordinamento costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

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La nuova legittima difesa

Il testo è frutto della recentissima legge con cui si è inciso notevolmente sull’istituto della legittima difesa.Scopo del presente libro è quello di trattare le novità introdotte da questa normativa, senza però trascurare l’esame della legittima difesa a tutto tondo, ossia esaminando le norme che riguardano questa scriminante, così come si sono succedute dal Codice Zanardelli sino al Codice Rocco. Inoltre, l’istituto è trattato, da un lato, sotto il profilo procedurale e, dall’altro, sotto quello comparativo, senza dimenticare l’aspetto sovranazionale, con particolare riguardo a quanto previsto in materia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato iscritto al foro di Larino. Referente di diritto e procedura penale per la rivista telematica diritto.it. 

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Le caratteristiche principali

La legittima difesa, risulta essere un residuo di autotutela che lo Stato concede al cittadino in caso di aggressione subita e nei casi in cui l’intervento dell’Autorità non possa risultare nell’immediatezza tempestivo e risolutivo. Siffatta scriminante, infatti, può riassumersi in un’espressione latina, “vim vi repellere licet”.

Per poter invocare la suddetta esimente, occorre che si verifichino determinate condizioni, come ad esempio la tipologia di aggressione che viene subita dalla vittima che si difende. La norma infatti specifica espressamente che minaccia deve provenire da una condotta umana che l’aggressore pone in contrasto all’ordinamento giuridico. Inoltre, l’aggressione deve toccare un diritto altrui, un qualsiasi esso sia: affinché possa invocarsi tale scriminante è necessario che il pericolo per la persona i attuale e che la minaccia della lesione sia incombente e non altrimenti evitabile o in alcun modo prevedibile e prevenibile. Nel concetto di attualità rientra anche il pericolo perdurante, il quale può riscontrarsi tutte le volte in cui la minaccia non sia ancora cessata. Altresì, l’offesa deve rivolgersi verso un diritto proprio o altrui (che sia esso personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, cosicché la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.

Sul punto:”La Camera approva la riforma della legittima difesa”

Presupposti e attualità del pericolo

La giurisprudenza di legittimità si sono espressi in merito alla configurabilità di tale esimente disponendo che la legittima difesa può essere applicabile solo qualora l’autore del fatto versi in una condizione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessaria e priva di qualsivoglia alternative una sua reazione all’offesa mediante aggressione, essendo la reazione necessaria solo quando inevitabile, ovvero non sostituibile da altra meno dannosa ma ugualmente idonea ad assicurare la tutela della sfera giuridica dell’aggredito[1]. Pertanto, non invocarsi legittima difesa da parte di colui il quale accetti una sfida[2], così come non è configurabile tale scriminante nel caso in cui un soggetto non agisce nella convinzione, sia pure essa erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per puro risentimento o ritorsione contro colui che ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa[3].

Dato ciò, quindi, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una conseguente reazione legittima[4]. Infatti, mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge, la reazione legittima deve riguardare la necessità di difendersi, la inevitabilità del pericolo e la proporzione tra difesa e offesa. Ne consegue che non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore.

L’accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari contingenze concrete, al fine di apprezzare solo in rapporto a quel momento, e quindi non ex post, l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi della predetta scriminante[5].

In conseguenza di quanto sopra affermato dalla Corte di Cassazione dunque, perché possa ritenersi invocabile la legittima difesa è necessario che sussista una aggressione, ovvero il pericolo di un’aggressione in atto, a fronte del quale, qualora l’aggressione avvenga, ad esempio, i  un luogo di privata dimora da parte di un soggetto che vi si sia introdotto o trattenuto contro la volontà di chi avrebbe il diritto di escluderlo, ovvero clandestinamente o con l’inganno, è lecito l’uso di un arma legittimamente detenuta, per difendere determinati beni.

A tal ultimo proposito, la legge 13 febbraio 2006, n. 59, soffermandosi sul punto, ha modificato soltanto il concetto di “proporzionalità”, fermi restando i presupposti dell’attualità della offesa e della inevitabilità dell’uso di un arma come mezzo di offesa della incolumità o dei beni, i quali devono essere esaminati previamente e in tale ordine, cosicché, qualora risultasse insussistente il pericolo per l’incolumità della persona offesa che reagisce adoperando un’arma, non si potrà conseguentemente passare alla valutazione della del successivo requisito della proporzionalità[6].

Dato ciò, ove il pericolo non sia più attuale o la reazione difensiva risulti evitabile, la giurisprudenza ha osservato che debba escludersi la ricorrenza, in ogni sua forma, della causa di giustificazione ivi richiamata[7]. L’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata messa in atto dal soggetto che intende proteggersi dal pericolo[8].

Le nuove frontiere della legittima

All’alba delle nuove riforme normative da poco approvate dal Parlamento, ci si chiede se realmente tali modificazioni e tali nuove concessioni possano migliorare o risolvere problematiche ben più complesse. Cosa accadrebbe, infatti, se a chiunque e in casi “dubbi” e di difficile interpretazione fosse consentito abusare di tale istituto?

La nuova legittima difesa è diventata legge il 28 marzo 2019, già approvato dalla Camera dei Deputati il 6 marzo 2019. In tale data è stato dato il via libera definitivo al Senato, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti.

Il provvedimento di riforma della legittima difesa diventa quindi legge dello Stato, mutando radicalmente il panorama normativo. A seguito dell’entrata in vigore di tale riforma diminuisce il potere discrezionale dei magistrati, facendo sì che la difesa diventi “sempre legittima”.

Le modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa si compongono di 9 articoli:

  • 1. (Modifiche all’art. 52 c.p.): al secondo comma dell’art. 52 c.p., dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»; al terzo, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»; dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».
  • 2. (Modifica all’art. 55 c.p.): dopo il primo comma dell’art. 55 c.p. è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
  • 3. (Modifica all’art. 165 c.p.): dopo il quinto comma dell’art. 165 c.p. è stato aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».
  • 4. (Modifiche all’art. 614 c.p.): al primo comma dell’art. 614 c.p. le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
  • 5. (Modifiche all’art. 624-bis c.p.): al primo comma dell’art. 624-bis c.p. le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»; al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».
  • 6. (Modifiche all’art. 628 c.p.): al primo comma dell’art. 628 c.p. la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»; al terzo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»; al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».
  • 7. (Modifica all’art. 2044 c.c.): all’articolo 2044 c.c. sono aggiunti i seguenti commi: «Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa»; «Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Tale quadro mostra dei rilevanti cambiamenti. In primis, infatti, viene stabilito che la difesa è sempre legittima. Una novità senz’altro rilevante che, tuttavia, rischierebbe di trasformare il nostro Paese in un vero e proprio “Far West”, incentivando una sorta di corsa alle armi per garantirsi la protezione. I giudici perderebbero tutta la loro discrezionalità nella valutazione dei casi limite e  non dovrebbero far altro che dare atto degli eventi.

Oltre a ciò, è stato abolito l’eccesso colposo. Finora, infatti, era prevista una sorta di “proporzionalità” tra offesa e difesa (così come disposto dalla L. 59/2006), punendo l’eccesso colposo di legittima difesa. Adesso, invece, questa fattispecie scompare nel caso in cui chi reagisca si trovi in uno stato/situazione di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Siffatta novità riveste un ruolo quasi “psicologico” che va colmare situazioni anche molto ampie e di difficile verificazione.

Ulteriore novità è rappresentata dalla sospensione della pena solo nel caso in cui vi sia un risarcimento. In questo caso infatti, chi si sia reso responsabile di un crimine avrà la possibilità di vedersi riconosciuta la  sospensione condizionale della pena soltanto in caso di risarcimento integrale del danno alla persona.

La novità previste dalla nuova normativa sulla difesa legittima, non intervengono solo sul codice penale, ma comportano alcune rilevanti novità anche dal punto di vista civilistico. Il legislatore infatti, ha escluso la possibilità che chi sia stato assolto in sede penale dal reato di eccesso di legittima difesa, sia poi tenuto a rimborsare il danno cagionato dal fatto commesso. Pertanto, chi ha si è difeso legittimamente non incorre mai in responsabilità civile.

È davvero necessaria una tale riforma in Italia?

Al fine di concludere l’analisi di questo tsunami normativo e mediatico venuto a crearsi in questi ultimi mesi, occorre soffermarci sul quesito se sia davvero necessaria una simile riforma.

Sulla base dei dati disponibili forniti dal Ministero della Giustizia, il numero di procedimenti penali relativi a casi di legittima difesa e di eccesso colposo è stato negli anni molto basso. Le percentuali mostrano come all’interno dei tribunali nazionali tali questioni risultano marginali, al contrario di altri Paesi (come ad esempio gli Stati Uniti d’America), dove l’intervento del legislatore al fine di disciplinare la tematica è risultato e risulta tuttora prioritario al fine di offrire chiarezza a situazioni ben lungi dal trovare una risposta chiara.

Ad esempio, come riportato da alcuni quotidiani online[9], dal 2013 al 2016 i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani sono stati appena 10 per la legittima difesa e 5 per l’eccesso colposo in legittima difesa.

 

Note

[1] Cfr. Cass. Pen., n. 33837/2018.

[2] Cfr. Cass. Pen., n. 15460/2018.

[3] Cfr. Cass. Pen., nn. 52617/2017; 12274/2017.

[4] Cfr. Cass. Pen., n. 46567/2017.

[5] Cfr. Cass. Pen., n. 33591/2016.

[6] Cfr. Cass. Pen., n. 7282/2014.

[7] Cfr. Cass. Pen., n. 41879/2013.

[8] Cfr. Cass. Pen., n. 6591/2010.

[9] A. ZITELLI, La legge sulla legittima difesa esiste già, funziona e i casi citati da Salvini non c’entrano niente, Riv. online https://www.valigiablu.it/legittima-difesa-peveri-salvini/.

Giacomo Ottobre

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