La nullità di protezione nel diritto privato
6 maggio 2019
La nullità è la più grave forma di invalidità, che si riflette negativamente sul contratto comportandola radicale inefficacia dello stesso. Essa può dipendere, innanzitutto, dalla violazione di norme imperative: si tratta della cd. nullità virtuale, di cui all’art. 1418 comma 1 del codice civile. In secondo luogo, il vizio in parola può derivare da difetti strutturali del contratto, che manca di uno dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1325 c.c.: vengono così in rilievo le cd. nullità strutturali pure, alle quali si affiancano quelle conseguenti alla illiceità della causa o del motivo comune determinante, nonché alla mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 c.c.. Vengono infine in rilievo le cd. nullità testuali(art. 1418, comma 3, c.c.), che ricorrono in ipotesi estremamente variegate e rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore.
Le diverse ipotesi di nullità
Nel tempo sono state introdotte ipotesi di nullità del tutto eterogenee e spiccatamente eccentriche rispetto ai principi della nullità di tradizione codicistica. Quest’ultima, come accennato, è strettamente correlata a un difetto strutturale o funzionale dell’atto, già riscontrabile al momento della sua formazione; la legislazione speciale, al contrario, è costellata di ipotesi patologiche che nulla hanno a che vedere con il momento genetico, talvolta riguardando addirittura l’inadempimento di obblighi successivi alla stipula di un contratto perfettamente valido ed efficace nei suoi elementi costitutivi.
Ne rappresenta un esempio la cd. nullità di protezione che determina l’inefficacia del contratto a protezione di solo uno dei contraenti. La nullità di protezione è lo speciale rimedio posto a tutela della parte contrattuale debole contro l’introduzione di clausole abusive che determinano un significativo squilibrio nell’assetto generale del contratto. Tale forma di nullità rappresenta una deroga rispetto al disposto di cui all’art. 1421 c.c., il quale prevede che la nullità possa essere fatta valere da chiunque abbia interesse, introducendo il concetto di relatività delle nullità, potendo la nullità di protezione essere fatta valere unicamente dalla parte debole destinataria di maggiore tutela. Tale peculiarità non elimina i caratteri propri della nullità e, quindi, anche quelle di protezione sono rilevabili d’ufficio, determinano l’inefficacia definitiva del contratto e le azioni sono imprescrittibili.
La nullità testuale
L’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 prevede un’ipotesi di nullità testuale di protezione con riferimento ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento stipulati da un intermediario finanziario. Tale norma prescrive che i suddetti contratti debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità e che tale forma, prevista a protezione dell’investitore, non ammetta equipollenti. In campo bancario, pertanto, la nullità di protezione rappresenta un rimedio a situazioni di disinformazione della parte debole che possono comprometterne la libertà negoziale.
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