La nullità di protezione nel diritto privato

Redazione 06/05/19
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La  nullità  è  la  più  grave  forma  di  invalidità,  che  si  riflette  negativamente  sul  contratto  comportandola  radicale  inefficacia  dello  stesso.  Essa  può  dipendere,  innanzitutto,  dalla  violazione  di  norme  imperative:  si  tratta  della cd.  nullità  virtuale,  di  cui  all’art.  1418  comma  1  del  codice  civile.  In  secondo  luogo,  il  vizio  in  parola  può  derivare  da  difetti  strutturali  del  contratto,  che  manca  di  uno  dei  requisiti  essenziali  previsti  dall’art.  1325  c.c.:  vengono  così  in  rilievo  le  cd.  nullità  strutturali  pure,  alle  quali  si  affiancano  quelle  conseguenti  alla  illiceità  della  causa  o  del  motivo  comune  determinante,  nonché  alla  mancanza  nell’oggetto  dei  requisiti  stabiliti  dall’art.  1346  c.c.. Vengono  infine  in  rilievo  le  cd.  nullità  testuali(art.  1418,  comma  3,  c.c.),  che  ricorrono  in  ipotesi  estremamente  variegate  e  rimesse  alla  valutazione  discrezionale  del  legislatore.

Le diverse ipotesi di nullità

Nel  tempo sono state  introdotte  ipotesi  di  nullità  del  tutto  eterogenee  e  spiccatamente  eccentriche  rispetto  ai  principi  della  nullità  di  tradizione  codicistica.  Quest’ultima,  come  accennato,  è  strettamente  correlata  a  un  difetto  strutturale  o  funzionale  dell’atto,  già  riscontrabile  al  momento  della  sua  formazione;  la  legislazione  speciale,  al  contrario,  è  costellata  di  ipotesi  patologiche  che  nulla  hanno  a  che  vedere  con  il  momento  genetico,  talvolta  riguardando  addirittura  l’inadempimento  di  obblighi  successivi  alla  stipula  di  un  contratto  perfettamente  valido  ed  efficace  nei  suoi  elementi  costitutivi.

Ne  rappresenta  un  esempio  la  cd.  nullità  di  protezione  che  determina  l’inefficacia  del contratto  a  protezione  di  solo  uno  dei  contraenti. La nullità  di  protezione è lo  speciale  rimedio  posto a  tutela  della  parte  contrattuale  debole  contro  l’introduzione  di  clausole  abusive  che  determinano  un  significativo  squilibrio  nell’assetto  generale  del  contratto.  Tale  forma  di  nullità  rappresenta  una  deroga  rispetto  al  disposto  di  cui  all’art.  1421  c.c.,  il  quale  prevede  che  la  nullità  possa  essere  fatta  valere  da  chiunque  abbia  interesse,  introducendo il  concetto  di  relatività  delle  nullità, potendo  la  nullità  di  protezione  essere  fatta  valere  unicamente  dalla  parte  debole  destinataria  di  maggiore  tutela.  Tale  peculiarità  non  elimina  i  caratteri  propri  della  nullità  e,  quindi,  anche  quelle di  protezione  sono  rilevabili  d’ufficio, determinano  l’inefficacia  definitiva  del  contratto  e  le  azioni  sono  imprescrittibili.

La nullità testuale

L’art.  23,  comma  1,  del  D.Lgs. n.  58/1998  prevede  un’ipotesi  di  nullità  testuale di  protezione  con  riferimento  ai  contratti  relativi  alla  prestazione  dei  servizi  di  investimento  stipulati  da  un  intermediario  finanziario.  Tale  norma  prescrive  che  i  suddetti contratti debbano  essere  redatti  per  iscritto  a  pena  di  nullità  e  che  tale  forma,  prevista  a  protezione  dell’investitore,  non  ammetta equipollenti. In  campo  bancario,  pertanto,  la  nullità  di  protezione  rappresenta  un  rimedio  a  situazioni  di  disinformazione  della  parte  debole  che  possono  comprometterne  la  libertà  negoziale.

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