La nullità della transazione

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Un commento e delle considerazioni personali sulla recente pronuncia in merito alla nullità della transazione.

La nullità della transazione

La recente pronuncia della Cassazione Lavoro. Appare utile compiere alcune considerazioni sulla nullità del contratto di transazione. Lo spunto, per il seguente commento, è dato da una recente pronuncia: Cass. Civ. Sez. IV lavoro, 18 Aprile 2019.

La massima giurisprudenziale e gli aspetti determinanti in diritto

Secondo la stessa pronuncia “l’articolo 1972 cod. civ., comma 1, sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 1325 cod.civ. o per altre ragioni, mentre l’invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando da esse risulti, ai sensi dell’articolo 1419 cod. civ., l’essenzialità rispetto al contratto stesso”. In sostanza, il Giudice di Legittimità prende in esame le speciali ipotesi normative della nullità del contratto di transazione, disciplinata, appunto, dall’articolo 1972 cod. civ., vale a dire del contratto illecito “ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo”; il contratto, cioè, con causa (articolo 1343 cod. civ.) o motivo illeciti (articolo 1345 cod. civ.) che non può, appunto, formare oggetto di transazione. Diversamente, la transazione relativa a contratto nullo ma illecito è annullabile, su iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità (articolo 1372 cod.civ. comma 2). (c.f..r:pag. 648 – Fratini – Diritto Civile – Nel Diritto).

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L’orientamento giurisprudenziale maggioritario seguito

La questione è sostanzialmente in linea con l’orientamento maggioritario di Cassazione. La Corte ha infatti precisato (Cass. n 23064 del 2016; n. 2413 del 2016; n. 9776 del 2012) come “l’articolo 1972 cod. civ., comma 1, sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 1325 cod. civ., o per altre ragioni, mentre l’invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando da esse risulti, ai sensi dell’articolo 1419 cod. civ., l’essenzialità rispetto al contratto stesso”. La lite e le reciproche concessioni, quindi, dal punto di vista funzionale, integrano lo schema causale della transazione rappresentando la sintesi dei suoi elementi essenziali. Dunque, come si vede, prevale un principio di conservazione del contratto e, in base a tale principio, laddove il motivo non osti alla declaratoria di invalidità del contratto, lo stesso rimane valido.

E’ nulla dunque la transazione, relativa a un contratto illecito, ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo (C.f.r. De Luca e altri: Dei singoli contratti. Ed. Giuffrè). IV) Considerazioni finali. Il commento e le considerazioni in questione nascono dall’esigenza di rendere edotto e quindi tutelare chi deve transigere su proprie controversie. Vengono in questo senso immediatamente in questione, non fosse altro che la sentenza in commento è della Sezione Lavoro della Cassazione, le controversie in materia di contenzioso sul lavoro.

Tuttavia, nella disamina della giurisprudenza, la casistica della nullità per motivo illecito ha applicazioni pratiche anche relativamente al contenzioso bancario o, perchè no, assicurativo. Il concetto da tenere presente, tuttavia, è dato dal fatto che queste transazioni, aventi ad oggetto il motivo, di fatto sono sempre valide. E quindi bisogna prestare la massima attenzione, perchè, se non impugnate nei termini di legge, le stesse avranno efficacia definitiva. Appare dunque importante, ancora una volta, prestare la massima attenzione anche a aspetti che, seppur di tipo squisitamente dottrinale o ermeneutico, possono avere rilevanza pratica concreta. E comunque, chi scrive, anche per aver avuto esperienza di casi pratici di definizione transattiva di controversie, sul lavoro, anche sulla base di questa sentenza consiglia sempre, in sede conciliativa, di farsi assistere da qualcuno.

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