La normale tollerabilità non è davvero stata amministrativizzata

Redazione 15/11/19
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La legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) ha davvero compiuto una rivoluzione nella materia acustica e, in particolare, sulla normale tollerabilità?

Il presente contributo è stato tratto da “Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni” di Giorgio Campolongo e dal commento di Francesco Marco Bianchi ivi contenuto.

Novità introdotte dalla legge di bilancio 2019

L’introduzione del comma 1-bis all’art. 6-ter della legge n. 13/2009 ad opera del comma 746 della Legge di bilancio 2019 ha portato alcuni, nel commentare “a caldo” l’inaspettata e improvvisa novità legislativa, ad ipotizzare che sarebbe intervenuta una “rivoluzione” in quello che da decenni è il criterio di determinazione della tollerabilità delle immissioni di rumore ex art. 844 c.c.

In sostanza, secondo alcuni, la normale tollerabilità dovrebbe essere oggi valutata con i criteri amministrativi dell’accettabilità stabilita dalla legge n. 447/1995 e dai vari decreti attuativi di questa (in primis il D.P.C.M. 14/11/97).

Tale “rivoluzione”, ipotizzata nei medesimi termini e poi smentita, era già stata paventata e da alcuni auspicata già nel 2009 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter.

Si reputa invece che al pari del passato anche oggi siamo di fronte ad una norma di scarsa portata applicativa ed avente unicamente una funzione chiarificatrice della precedente norma, di nessun impatto sull’attuale regime inerente gli aspetti civilistici connessi all’art. 844 c.c.

Come si cercherà di illustrare, infatti, non si ritiene condivisibile l’interpretazione che vorrebbe sostenere “l’amministrativizzazione” del regime civilistico delle immissioni, e ciò per tre ordini di ragioni:

i) il dato letterale della norma;

ii) quello che a quel punto sarebbe il risultato di avere una norma che contrasta con diritti di rango costituzionale e/o con diritti stabiliti da convenzioni sovranazionali cui l’Italia ha aderito;

iii) le conseguenze in termini di confusione applicativa e di disparità di trattamento di situazioni altrimenti uguali.

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Interpretazione del nuovo dato letterale

Se si parte dal dato letterale della norma, è di tutta evidenza che lo stesso comma 1-bis delimiti il proprio ambito di applicazione.

L’incipit espressamente recita: “Ai fini dell’attuazione del comma 1 …”, il che non può che significare che la norma ha quale finalità quella di esplicitare le condizioni e/o le modalità pratiche a cui gli operatori dovranno attenersi quando si troveranno di fronte a vicende in cui è applicabile il primo comma.

Sostenere quindi che il comma 1-bis possa contenere una norma generale e di portata più ampia di quella che in concreto è l’applicabilità del comma 1 va contro l’evidenza del dato letterale.

Se poi si volesse superare (o meglio, forzare) il dato letterale, e quindi ipotizzare che la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. è a questo punto coincidente con l’accettabilità amministrativa, dovremmo a questo punto valutarne le conseguenze.

Conseguenze che sarebbero contrastanti con le finalità di tutela di diritti costituzionali e/o stabiliti da convenzioni sovranazionali cui l’Italia ha aderito. Credo che sul punto sia utile partire rammentando quanto affermato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 103 del 2011, la quale aveva avuto modo di pronunciarsi proprio sull’art. 6-ter (ovviamente ai tempi composto solo dal primo comma).
La questione sottesa all’epoca è infatti la medesima che si avrebbe oggi se si considerasse valida l’interpretazione del comma 1-bis come nuova regola generale.

La Corte, all’epoca, nel dichiarare inammissibile il ricorso, aveva evidenziato come all’art. 6-ter non potesse aprioristicamente essere conferita una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., e che pertanto era doveroso tentare di sperimentare diverse interpretazioni della norma impugnata che fossero idonee a preservarla dai lamentati profili di incostituzionalità (riferibili agli art. 3 e 32 della Costituzione, quindi ad una disparità di trattamento ed alla salute).

Detto in altri termini, non poteva dichiararsi incostituzionale l’art. 6-ter in quanto era possibile (e necessario) ricercare una diversa interpretazione di detta norma (interpretazione costituzionalmente orientata e quindi legittima), differente da quella che era invece stata fornita dal Giudice in sede di rimessione alla Corte Costituzionale, ove si era ipotizzato che l’art. 6-ter costituisse una deroga ed una limitazione all’art. 844 c.c. (dalla motivazione: “secondo il Giudice a quo «la norma non può essere interpretata altrimenti che come una deroga ed una limitazione allo stesso art. 844 cit., nel senso che il Giudice non potrà più, in presenza di specifiche discipline relative alla sorgente delle emissioni acustiche e di un preuso, valutare la normale tollerabilità alla luce dei parametri elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza, ma dovrà limitarsi a rilevare l’eventuale violazione delle disposizioni – di fonte legislativa od anche regolamentare – relative alla sorgente stessa ed il preuso» (…) che, sul piano ermeneutico, appare infatti completamente inesplorato il tentativo di fornire una identificazione del significato e dell’ambito della assai generica locuzione «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso», contenuta nella norma in esame, cui il rimettente conferisce del tutto apoditticamente una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni; (…) che, peraltro, con riguardo a ciò, il rimettente trascura altresì di considerare che (nel pur variegato contesto giurisprudenziale di legittimità) è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte”).

Se quindi già in passato il Giudice delle leggi ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sull’art. 6-ter fosse infondata in quanto era possibile fornire una diversa portata alla norma rispetto all’ipotizzata sua limitazione e/o deroga all’art. 844 c.c., si reputa difficile sostenere che oggi, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 6-ter, a questo punto tale ultima disposizione possa assumere il significato che la Corte Costituzionale aveva per l’appunto escluso (ed escludendolo aveva quindi concluso, in termini consequenziali, per l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale).

Continua a leggere il contributo alle pagine 26 ss. di “Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni” di Giorgio Campolongo.

Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni

Il testo chiarisce che il recente comma 746 della legge di bilancio 2019, che vorrebbe cambiare il limite della tollerabilità delle immissioni di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile), in realtà non cambia affatto il limite che rimane 3 dB sul rumore di fondo L95. L’autore mostra come eseguire le misurazioni fonometriche per valutare la tollerabilità, con numerosi esempi dettagliati di analisi acustiche, soprattutto nel caso frequente e difficile del rumore intrusivo di livello sonoro basso in camere da letto di notte a finestra chiusa. È anche spiegato quando il fonometro di Classe 1 ai livelli sonori molto bassi vicini al rumore autogenerato in realtà non misura in Classe 1 e viene dichiarato tollerabile un rumore che non lo è. Soprattutto il libro vuole dare risposta alla richiesta di chi acquista l’appartamento e chiede requisiti acustici che garantiscano il comfort e la privacy dal rumore del vicinato, oltre e al di là dei limiti prescritti dalla legge per l’isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/97).Per coloro che svolgono consulenze tecnico-legali di CTU e CTP per immissioni di rumore il testo inquadra la risposta al quesito posto dal Giudice al CTU, non soltanto per la prima parte, se il rumore lamentato dal ricorrente esiste e se supera la tollerabilità, ma anche per la seconda parte di quali siano i rimedi per ridurre il rumore entro la tollerabilità. È spiegato che per determinare l’aumento dell’isolamento acustico necessario per la tollerabilità occorre riferirsi ai descrittori che rappresentano l’effettivo isolamento acustico percepito soggettivamente dalle persone, standardizzato rispetto al tempo di riverberazione, cioè DnT,w e L’nT,w che sono diversi dal potere fonoisolante R’w e dal calpestio normalizzato L’nw prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 e dalla norma UNI 11367.A integrazione del testo sono resi disponibili in rete, al link accessibile con apposito codice, files di dimostrazioni audio di rumori spiegate nel libro, per sentire quanto è il supero del rumore di fondo, allo scopo di rendersi conto di cosa significhino nella realtà i limiti della tollerabilità giudiziaria e dell’accettabilità amministrativa.Giorgio Campolongo è ingegnere specialista in acustica e vibrazioni, con 40 anni di esperienza di consulenze giudiziarie per immissioni di rumore e per mancanza dei requisiti d’isolamento acustico nelle abitazioni in oltre duemila casi. È stato docente di Acustica Applicata ad Architettura del Politecnico di Milano ed è autore di 6 libri e di 120 articoli tecnici di acustica. È presidente di Missione Rumore, associazione italiana per la difesa dal rumore. www.rumoreincasa.it

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