La negoziazione assistita dall’introduzione dell’istituto ai tempi recenti

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Intervista all’Avv. Aldo Luchi, Presidente dell’Ordine degli avvocati del Foro di Cagliari

Ho rivolto all’Avv. Aldo Luchi, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Cagliari, alcune domande relative all’istituto della negoziazione assistita.

Un istituto relativamente “giovane” che riscuote abbastanza interesse sia negli addetti ai lavori, sia negli estimatori del diritto, nonché lettori del portale on line diritto.it.

Con la presente intervista si cercherà di mettere un po’ a nudo la negoziazione assistita, iniziando da una sua definizione e concludendo con le aspettative per il futuro della stessa, con la speranza di rendere utilità a coloro che leggeranno.

Avv. Luchi, in che cosa consiste la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è un mezzo di risoluzione anticipata e concordata delle liti che rientra in quella scelta normativa fatta dal legislatore, da diversi anni, di sottrarre alla giurisdizione, che è il normale approdo delle controversie, la risoluzione delle stesse.

Nella pratica si tratta di una convenzione che viene stipulata tra le parti interessate con l’assistenza obbligatoria dei difensori, rivolta a una risoluzione concordata di una vertenza che li vede contrapposti.

La convenzione di negoziazione viene considerata il fulcro dell’istituto?

La convenzione di negoziazione è di sicuro il fulcro, perché ha una finalità devolutiva.

Nella convenzione le parti indicano esattamente quali sono i diritti disponibili oggetto della negoziazione assistita, soprattutto perché in forza della negoziazione, che è soggetta a deposito e a controllo da parte di autorità esterne, si forma il giudicato sulla questione e trae origine l’efficacia dell’accordo che poi viene stipulato dalle parti laddove la negoziazione vada a buon fine.

La negoziazione assistita è un istituto abbastanza recente, introdotto con Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Secondo lei e ancora molto recente o si può considerare un istituto collaudato?

Come istituto di sicuro è collaudato, noi come Consiglio constatiamo di frequente il deposito di accordi di convenzione.

Il Consiglio Nazionale Forense, oltre a definire delle linee guida molto puntuali e molto precise, ha addirittura creato una piattaforma rivolta al monitoraggio dell’andamento di questo istituto, sul quale possono essere registrati gli accordi intercorsi, non esclusivamente le convenzioni ma anche l’accordo successivo.

È un istituto relativo obbligatoriamente a materie molto limitate e in relazione alla negoziazione volontaria (perché la negoziazione assistita può essere obbligatoria su alcune materie o volontaria su altri diritti disponibili), purtroppo non ha ancora incontrato il favore delle parti.

Questo non deve meravigliare se si considera che altre forme di definizione privata delle controversie, come ad esempio l’arbitrato, non trovano il favore delle parti se non in realtà molto specifiche.

A questo proposito, in qualità di esempi, si potrebbe pensare alla materia societaria e alcune categorie di diritti, ad esempio il diritto commerciale.

La negoziazione assistita ha dei limiti?

La negoziazione assistita ha secondo me il limite di non essere conosciuta in modo adeguato dalle parti, e anche quando l’avvocato spiega al cliente la possibilità di ricorre ad essa, forse si sconta un minimo di diffidenza, che rappresenta il pericolo che l’accordo tra le parti non venga garantito da quella terzietà che la giurisdizione, per tradizione garantisce.

In che modo si svolge la procedura?

La procedura è molto semplice.

Sia con la negoziazione obbligatoria sia con quella volontaria, le parti assistite dai loro difensori, devono stipulare una convenzione che deve contenere i requisiti richiesti dal Decreto Legge  132/2014 e depositare l’accordo di convenzione.

Una volta che l’invito alla convenzione mandato da una delle parti viene accolto, si stipula l’accordo di convenzione, che va a definire il fulcro dell’accordo stesso.

In determinati casi, ad esempio nella materia della separazione personale tra i coniugi, con le limitazioni che sono previste nello stesso Decreto Legge 132/2014, c’è l’obbligo ulteriore di depositare la convenzione di negoziazione assistita al Pubblico Ministero, che in quella materia ha un controllo sulla conformità alla normativa dell’accordo intercorso.

Anche il ricorso per separazione consensuale quando viene fatto davanti alla giurisdizione, vale a dire, davanti al Presidente del Tribunale, deve essere sottoposto all’approvazione del Pubblico Ministero per il controllo di legittimità.

L’accordo di convenzione, laddove non venga condiviso, laddove non venga ritenuto conforme alla legge da parte del Pubblico Ministero, può essere nella sostanza opposto dallo stesso, il quale ha semplicemente la facoltà di non apporre il visto e di chiedere al Presidente del Tribunale la fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi, e dare impulso alla definizione giudiziale della controversia.

Ci potrebbe dire qualcosa sulla obbligatorietà della negoziazione assistita?

L’obbligatorietà della negoziazione assistita si ha nelle controversie da risarcimento danno della circolazione di veicoli e natanti, in modo alternativo, con il ricorso alla mediazione, vale a dire, una media conciliazione per quelle controversie relative al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, salvo che non si tratti di una delle ipotesi esplicitamente escluse, ad esempio, l’opposizione ai procedimenti di ingiunzione, la materia del lavoro, i procedimenti incidentali relativi all’esecuzione forzata e quelli relativi ai contratti sottoscritti tra professionisti e consumatori, vale a dire, alla tutela del consumatore.

Si legga anche:”Negoziazione assistita: non è più obbligatoria”

Quale potrebbe essere il futuro di questo istituto?

Non è facile prevederlo, anche, e soprattutto, in un’epoca nella quale il ricorso verso altri strumenti si sta affacciando, basti pensare a quelli che sono gli annunciati, sino adesso, perché ancora una bozza definitiva non si è vista, profili di riforma del processo civile.

La finalità di questi istituti, come la negoziazione assistita, ma anche di molti altri, era quello di alleggerire il carico processuale molto gravoso della giurisdizione italiana, favorendo, per quanto  possibile, la composizione privata delle controversie.

Oggi il legislatore sembra andare verso modifiche strutturali del processo, secondo direttrici da più parti avversate, ma non mi pare che si voglia continuare a perseguire questa tipologia di risoluzione compositiva delle controversie.

Mi pare che la tendenza negli ultimi periodi, parlo degli ultimi anni, sia riportare al controllo giurisdizionale delle controversie, alla risoluzione delle stesse con un conseguente abbandono di queste tipologie di definizione delle liti.

Ringrazio l’Avv. Aldo Luchi della sua disponibilità all’avere rilasciato l’intervista.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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