La necessaria indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica

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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020, si pronuncia sulla necessità di indicare separatamente i costi della manodopera nell’offerta economica stabilendo come doverosa l’esclusione da parte della stazione appaltante dell’operatore economico che non abbia provveduto a tale obbligo dichiarativo ed affermando che una eventuale applicazione del soccorso istruttorio opera laddove sia in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici.

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Il testo intende fornire un quadro completo di tutti i rimedi, giurisdizionali e non, alle controversie nascenti in materia di appalti pubblici, sia nel corso di svolgimento della procedura di gara e fino all’aggiudicazione, sia nella successiva fase di esecuzione del contratto di appalto. In primis, dopo un excursus sull’evoluzione degli ultimi anni, utile a comprenderne pienamente la ratio, viene affrontato approfonditamente il rito processuale speciale, disciplinato dal Libro IV, Titolo V del Codice del processo amministrativo, con particolare attenzione alla fase cautelare. Vi è poi un focus sul rito “super accelerato”, da ultimo dichiarato conforme alle direttive europee da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 14 febbraio 2019.Alle controversie sorte in fase di esecuzione dei contratti di appalto è dedicato uno specifico capitolo, che rassegna le principali pronunce del Giudice Ordinario con riferimento alle patologie più frequenti (ritardi nell’esecuzione, varianti, riserve).Infine, quanto alla tutela stragiudiziale, il testo tratta i rimedi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, quali l’accordo bonario, la transazione e l’arbitrato e infine approfondisce il ruolo dell’ANAC, declinato attraverso i pareri di precontenzioso, i poteri di impugnazione diretta, e l’attività di vigilanza.Più schematicamente, i principali argomenti affrontati sono:• il rito speciale dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, delineato dagli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo;• il processo cautelare;• il rito super accelerato ex art. 120 comma 2 bis;• il contenzioso nascente dalla fase di esecuzione del contratto di appalto;• i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie: accordo bonario, transazione, arbitrato;• poteri e strumenti di risoluzione stragiudiziale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.Elio Guarnaccia, Avvocato amministrativista del Foro di Catania, Cassazionista. Si occupa tra l’altro di consulenza, contenzioso e procedure arbitrali nel settore degli appalti e dei contratti pubblici. È commissario di gara nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in qualità di esperto giuridico selezionato da UREGA Sicilia e dall’ANAC.È autore di numerosi saggi e articoli nei campi del diritto amministrativo e del diritto dell’informatica, nonché di diverse monografie in materia di appalti pubblici, processo amministrativo, amministrazione digitale. Nelle materie di propria competenza ha sviluppato un’intensa attività didattica e di formazione per pubbliche amministrazioni e imprese. In ambito universitario, ha all’attivo vari incarichi di docenza nella specifica materia degli appalti pubblici.

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I fatti ad oggetto del giudizio

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la società ricorrente, classificata seconda in graduatoria, impugnava gli atti della procedura di gara per l’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Prima di ricorrere a giudizio la società aveva chiesto alla stazione appaltante di escludere dalla procedura la prima classificata a causa dell’omessa indicazione nella sua offerta economica dei costi della manodopera come previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dalla lex specialis.

A seguito di tale richiesta, la Stazione appaltante, mantenendo la sua originaria posizione, dapprima adottava una determinazione di conferma della precedente aggiudicazione ed in seguito, dopo la notifica del ricorso introduttivo, chiedeva all’aggiudicataria, chiarimenti nella forma di soccorso istruttorio, in ordine ai “costi del personale al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5 lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016”.

La ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche tali successivi provvedimenti della stazione appaltante.

La pronuncia del giudice di primo grado

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso ritenendolo infondato nel merito, non ravvisando illegittimità nell’operato dell’Amministrazione resistente.

In particolare, il giudice di primo grado ha evidenziato la correttezza dell’operato della Stazione appaltante volto a tutelare il legittimo affidamento della società prima classificata a non essere esclusa dalla gara, in quanto l’indicazione separata dei costi di manodopera non era prevista nel bando e negli altri documenti di gara espressamente quale motivo di esclusione.

La pronuncia di primo grado conferma l’operato dell’amministrazione nonostante l’indicazione sia espressamente richiesta dal combinato disposto degli articoli 83 e 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione, risultante dalla novella di cui al decreto correttivo del 19 aprile 2017, n. 56 e malgrado l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale il quale ha statuito che il nuovo Codice, rimuovendo ogni incertezza sulla sussistenza di siffatto obbligo, non ammetterebbe il soccorso istruttorio per tali lacune dichiarative in quanto determinanti incompletezze e irregolarità dell’offerta economica (Consiglio di Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 815).

La pronuncia di primo grado conferma l’operato dell’amministrazione motivando che tale orientamento più rigoroso collega all’immediata applicabilità della prescrizione normativa di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50 del 2016 e l’ammissibilità dell’eterointegrazione del bando di gara, all’esistenza di tale previsione in modo espressamente e separatamente indicato in un punto degli atti di gara e dunque o nella lettera di invito o nel modulo dell’offerta economica, del tutto mancante nel caso di specie.

Si legga anche:”Rdo sul MEPA e mancata indicazione del costo di manodopera”

La pronuncia dell’Adunanza Plenaria

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante censura la sentenza per aver ritenuto legittima la decisione di non escludere l’offerta dell’aggiudicataria, benché carente di indicazioni sul costo della manodopera, a ragione della mancata previsione di un siffatto obbligo nella lex specialis ritenuta non eterointegrabile dalle previsioni di legge.

Il Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020, accoglie l’appello ed in particolare tale primo motivo, ritenendo assorbiti i successivi, ed affermando pertanto la necessaria indicazione separata del costo della manodopera in sede di offerta economica e l’illegittimità della mancata esclusione da parte della stazione appaltante.

Occorre infatti applicare il dictum della sentenza della Nona Sezione, 2 maggio 2019, causa C-309/18, e pertanto nel caso in esame, l’impresa aggiudicataria ha chiaramente eluso le previsioni dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici.

Infatti, come chiarito sopra, l’aggiudicataria aveva del tutto omesso nella sua offerta economica l’indicazione dei costi della manodopera come previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dalla lex specialis e solo in seguito, dopo la notifica del ricorso introduttivo la stazione appaltante chiedeva all’aggiudicataria, in sede di soccorso istruttorio, chiarimenti in ordine ai “costi del personale al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5 lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016”.

L’Adunanza Plenaria chiarisce inoltre circa la possibilità di applicare al caso d’esame l’eccezione alla regola dell’esclusione automatica, quella applicabile quando si ammette il soccorso istruttorio malgrado l’offerta non rechi la separata indicazione dei costi.

La citata sentenza della Nona Sezione, 2 maggio 2019, causa C-309/18, ha demandato al giudice del rinvio di verificare se nel caso di specie fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e valutare se, di conseguenza, tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle chiare disposizioni del succitato codice(punto 30), al fine di fare eventualmente applicazione del soccorso istruttorio.

Tuttavia, nel caso di specie non risulta applicabile tale eccezione poiché tale possibilità è esclusa da taluni elementi di fatto, la cui valutazione spetta appunto al giudice nazionale.

Nel caso in questione, infatti, l’appellante ha depositato in giudizio la documentazione della propria offerta, dalla quale si evince come la stessa avesse materialmente rispettato gli oneri dichiarativi di cui all’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, smentendo così per tabulas l’esistenza di una situazione impeditiva alla dichiarazione.

Pertanto, non si tratta di una impossibilità ad indicare separatamente il costo della manodopera e dunque non risulta applicabile, nel caso di specie, l’eccezione.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020, si pronuncia sulla necessità di indicare separatamente i costi della manodopera nell’offerta economica stabilendo come doverosa l’esclusione da parte della stazione appaltante dell’operatore economico che non abbia provveduto a tale obbligo dichiarativo ed affermando che una eventuale applicazione del soccorso istruttorio opera laddove sia in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici.

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Dott.ssa Laura Facondini

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