La mediazione tributaria: intervista all’avvocato Stefano Congiu, specializzato in materia civile e tributaria e dottore di ricerca in diritto pubblico e dell’economia

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La mediazione tributaria è un istituto deflativo introdotto dall’art. 39 comma 9 del decreto legge 98/ 2011 che ha inserito l’art. 17 bis nel decreto legislativo 546/1992 e tende a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.

La mediazione tributaria costituisce un rimedio amministrativo para-processuale che, a differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso tributario, come l’autotutela e l’accertamento con adesione, ha carattere generale e obbligatorio.

Ne abbiamo parlato con l’avvocato Stefano Congiu, specializzato in materia civile e tributaria e dottore di ricerca in diritto pubblico e dell’economia.

 

Avvocato Congiu, in che consiste la mediazione tributaria?

La mediazione tributaria obbligatoria è uno strumento deflattivo sulle liti minori, in relazione alle quali si introduce un filtro che è rappresentato dall’Istituto in questione, rivolto a una definizione amichevole della lite onde evitare che la generalità dei conenziosi arrivi in commissione tributaria.

È fondamentale che l’atto impugnato sia riferibile all’Agenzia delle Entrate, ad esempio atti impositivi concernenti IRPEF, IVA, IRES, Imposta di registro, etc.;non rientrano tra gli atti impugnabili quelli emanati da un Comune e da una Provincia,

Non si può proporre istanza per liti con somme superiori ai 20.000 euro di valore, che riguardano atti non impugnabili in commissione tributaria e atti riferiti all’attività dell’agente della riscossione.

Ad esempio, una cartella di Equitalia anche se si riferisce ad un tributo erariale se la si impugna per vizi suoi propri, non è soggetta a mediazione tributaria.

Se invece attraverso la cartella di pagamento si vuole eccepire la mancata notifica di un atto presupposto (ad es. l’avviso di accertamento), riconducibile all’attività dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente è obbligato a presentare preliminarmente di istanza di mediazione.

 

Che succede se nei casi previsti dalla legge non si esperisce istanza di mediazione tributaria?

È condizione di inammissibilità.

L’istanza di mediazione deve contenere gli elementi di fatto e di diritto presenti nel ricorso che si presenterebbe alla commissione tributaria, perché eventuali deduzioni successive sono da considerarsi precluse, e gli elementi di fatto di diritto da inserire nel ricorso, devono essere già precedentemente inseriti nella istanza di mediazione, lo stesso vale per i documenti.

Quando si presenta l’istanza di mediazione, non è dovuto alcun contributo unificato, nè bollo; il contributo unificato sarà dovuto nel momento in cui il contribuente eventualmente depositerà il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che avverrà esclusivamente in caso di esito negativo del procedimento di mediazione se il contribuente voglia andare avanti.

 

Qual è la normativa di riferimento in materia?

L’istituto della mediazione tributaria obbligatoria è stato introdotto nell’aprile 2012 dal decreto legge n. 98 del 2011.

L’articolo 39 comma 9 ha inserito nel decreto legge istitutivo 546/1992 l’articolo 17 bis, che è rivolto a introdurre questo istituto della mediazione tributaria obbligatoria, che ha natura deflattiva nei confronti dei ricorsi in commissione tributaria, cioè si cerca di evitare che in commissione tributaria arrivino le cosiddette minori.

 

Il legislatore come individua le liti minori?

Le liti minori sono quelle che non hanno un valore superiore ai 20.000 euro.

In relazione alle modalità indicate dall’articolo 12 comma 5 del d.p.r. 546/1992, per determinare il valore si deve fare riferimento all’importo del tributo al netto di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Se si sta impugnando un atto relativo a sanzioni si fa riferimento esclusivamente ad esse.

 

Come si svolge la procedura?

La procedura da seguire è molto semplice, nel senso che i termini per l’impugnazione sono gli stessi previsti per il processo tributario, sessanta giorni dalla notifica dell’atto da impugnare.

Entro questo termine si è tenuti a presentare reclamo di mediazione davanti alla direzione regionale o provinciale dell’agenzia delle entrate competente per territorio.

Questa procedura è abbastanza snella, si svolge davanti all’agenzia delle entrate, che riveste il doppio ruolo di ente impositore da una parte e mediatore dall’altro.

L’organo dell’agenzia delle entrate tenuto a decidere sulla mediazione può accogliere anche parzialmente l’istanza di reclamo, e la può rigettare oppure formulare una proposta di mediazione ulteriore rispetto a quella già presentata, soprattutto nei casi di obiettiva incertezza della norma.

Se entro novanta giorni dalla presentazione di istanza di mediazione senza che sia notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, e verrà compiuta una sorta di conversione giuridica del reclamo in ricorso, con la necessità per il contribuente di dovere depositare lo stesso in commissione tributaria e pagare il relativo contributo unificato.

Se l’agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, e il contribuente vorrebbe esperire il proprio ricorso, lo presenterà sempre in commissione tributaria pagando il relativo contributo unificato.

 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del ricorso alla mediazione tributaria?

Un primo vantaggio è che si accede alla possibilità di vedere sottoposta una pretesa dell’ente impositore, un riesame in senso tecnico da parte dello stesso, senza avere nessuna spesa dal punto di vista del contributo unificato, che è dovuto esclusivamente se il contribuente voglia proseguire il proprio ricorso e arrivi alla commissione tributaria.

Un ulteriore vantaggio, comporta un beneficio, vale a dire l’automatica riduzione delle sanzioni del sessanta per cento, anche se le imposte devono essere pagate per intero.

Nell’ambito del sistema processuale tributario nella sua globalità, la mediazione tributaria rappresenta un poderoso istituto deflattivo.

in proposito è stato calcolato che l’Istituto in questione abbia tagliato i ricorsi del trenta per cento, con dei benefici per le liti maggiori, che vedranno i loro tempi di giudizio diminuire per via del minore carico di lavoro presente nella commissione tributaria, ci sono proposte finalizzate ad alzare il tetto della mediazione tributaria obbligatoria sino a 50.000 euro.

Ci sono però anche alcuni profili svantaggiosi.

In primo luogo il riferimento al fatto che se si fa mediazione non c’è nessuna liquidazione di spese a favore del ricorrente, di colui che sta presentando l’istanza di mediazione.

In primo luogo il riferimento al fatto che se si fa mediazione non c’è nessuna liquidazione di spese a favore del ricorrente, di colui che sta presentando l’istanza di mediazione.

In secondo luogo, la atipicità, l’incongruità del sistema che si sottopone, che vede come mediatore lo stesso soggetto che ha emesso l’atto, è come se l’ente impositore che una parte, che è una controparte pubblica del contribuente, assuma in contemporanea il ruolo di controparte e di organo di mediazione, se si aggiunge che si è costretti prima di adire la commissione tributaria a svelare gli elementi di fatto e di diritto della propria pretesa, si arriva ad un sistema che vede in un certo senso la posizione del contribuente indebolirsi rispetto a una procedura che dovrebbe avere un carattere di terzietà.

Dott.ssa Concas Alessandra

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