La mediazione stragiudiziale: il valore catartico della conciliazione

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Con D. M. Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, è stato emanato il regolamento in materia di mediazione e conciliazione, ai sensi dell’art. 16 d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Sotto il profilo normativo, il tentativo preliminare di conciliazione non si applica (art. 5 co. 4) nei procedimenti per ingiunzione (inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione), nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.), nei procedimenti possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 co. 3 c.p.c.), nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio e nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Sul piano pratico, va ricordato che una controversia configura un problema che riguarda due o più persone, non soltanto un soggetto (il ricorrente o il convenuto).

In termini concreti, la mediazione si attesta come l’unica opzione che consente di far conoscere alle parti, in ampio anticipo, punti favorevoli e di svantaggio per un’eventuale contenzioso, le possibilità e le azioni esperibili sin dalla fase stragiudiziale e di meditare coscientemente sulle conseguenze di ogni scelta difensiva.

In tale fase, le parti hanno, infatti, la possibilità incontrastata di sviluppare le più alte virtù umane e di ragionare sui reali motivi della lite: l’avvocato deve, così, evitare di fomentare a priori ira ed addirittura odio sociale e di creare l’illusoria attesa di un’indipendenza dalle relazioni interpersonali, se non meramente nel pieno rispetto reciproco e permanente.

Il valore inconfutabile della mediazione è nella considerazione che un processo dai tempi lunghi ed una sentenza pur favorevole non sarebbero qualificabili come un vero e proprio giudizio, quindi né condanna né vittoria, bensì soltanto come giustizia “denegata”, poco significativa sul piano dell’efficacia pratica-temporale: peraltro, in tali casi non sarebbero trascurabili i profili psico-patologici derivanti da ansie, preoccupazioni, stress sofferte durante tutto l’arco temporale del contenzioso processuale.

All’uopo, è da precisare che la mediazione non si pone in contrasto con il ruolo dell’avvocato: deontologicamente, infatti, l’attività professionale legale ha per oggetto la difesa dell’individuo e per fine la pacificazione, raggiungibile anche a mezzo modalità particolareggiate (quali appunto la mediazione), nell’interesse dell’utente e nel rispetto della legalità. L’umanità della professione arricchisce, in primis, l’interiorità dello stesso avvocato il quale non deve sentirsi importante per il ruolo che occupa bensì per il servizio che svolge e secondo le modalità di adempimento (1).

La fase stragiudiziale mediativa non va intesa meramente pre-processuale bensì risolutiva della controversia: infatti, se mutano gli elementi della vicenda, e ciò può accadere anche in pendenza di giudizio, può cambiare anche il risultato processuale, e quest’ultimo quindi si conferma sempre imprevedibile.

La mediazione possiede, quindi, un valore “catartico” su più piani: professionale, umano, morale, legale.

Nella mediazione conciliativa, il diritto, ed ogni situazione giuridica, è e resta tale, con l’ulteriore beneficio di raggiungere il risultato ovvero il diritto più “vicino” ed essenziale: il sentirsi eticamente responsabili.

In chiave sociale, bisognerebbe segnare il confine della libertà soggettiva col buon senso, prima regola basilare, e non soltanto o esclusivamente con le norme: d’altra parte, un mini-diritto può, persino, essere inteso come un non-diritto e ad esso si potrebbe, quindi, rinunciare, senza la percezione di alcuna perdita, privazione, sottrazione o sconfitta (2).

La mediazione determina l’avvio di un cammino comune superindividuale, non rende traumatico il contatto (conferendovi un aspetto spirituale) tra le persone: tuttavia, stati soggettivi negativi, quali fragilità, intemperanze, vizi, superbia, aspirazioni estreme e tenore di vita, ostacolano, in radice, la predisposizione, l’umiltà, ad una conciliazione in quanto generano un’idea tutta personale ed egoistica di legalità.

La mediazione pone al centro la persona e rinforza la fiducia relazionale: in tal senso, ha natura terapeutica e costituisce un appello alla sensibilità individuale contro ogni pensiero lucrativo e contro ogni forma di disuguaglianza. Il processo, invece, possiede un’intima natura eterologa ed, in quanto tale, favorevole ad effetti cumulativi imprecisabili e contraddittori (3).

Non sussistono, perciò, motivi per contrastare, anche ideologicamente, la mediazione, specialmente considerando che senza la medesima non si ravviserebbero modalità migliori per conseguire il bonario componimento delle liti.

L’ulteriore prova del valore della mediazione è nella constatazione che essa rappresenta ciò che ogni individuo dovrebbe esplicare in ogni luogo e tempo: una laboriosità etica incessante finalizzata ad una sicurezza soggettiva e sociale fondamentale, pilastro di garanzia per l’attuazione delle libertà di ciascuno.

Non da ultimo, in combinato disposto, è da ricordare quanto prevede l’art. 96 in materia di responsabilità aggravata, in tutti quei casi in cui risulta che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

 

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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