La mediazione nel campo delle opere pubbliche

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1 – PREMESSA

Con il ricorso alla mediazione l’impresa può cogliere l’occasione per gestire il contenzioso con i clienti secondo determinate strategie e prevenire, a salvaguardia degli interessi aziendali, l’esposizione dell’immagine al rischio della pubblicità negativa derivante dai processi giudiziari. L’impresa valuta, così, le diverse opzioni sul piano giudiziale ed extragiudiziale, tiene conto dei vantaggi e delle opportunità derivanti dalle soluzioni favorevoli delle liti, che rendono inutilmente gravoso il contenzioso.

Nel luglio del 2006 entrò in vigore il Codice dei contratti pubblici, comprendendo in un unico testo normativo la vasta disciplina in materia di lavori, servizi e forniture. Una sezione di detto Codice si riferisce agli strumenti di tutela, e disciplina le forme di definizione delle controversie alternative alla Giustizia Ordinaria, e, relativamente ai contratti pubblici, indica la possibilità di soluzione bonaria tra i due istituti della transazione e dell’accordo bonario, quali strumenti di definizione bonaria del contenzioso in materia di appalti, nonché una specifica disciplina dell’arbitrato.

 

2 – LA TRANSAZIOINE

Il Codice dei contratti pubblici si occupa della disciplina di una procedura minima per arrivare alla transazione secondo il Codice Civile questa è uno strumento contrattuale con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono una lite che tra loro possa insorgere o pongono fine ad una lite già iniziata. La transazione costituisce un contratto autonomo rispetto a quello da cui sorge la controversia. Fra le parti c’è la volontà di eliminare il contrasto mediante reciproche concessioni: possono arrivare entrambe anche ad una congrua riduzione delle opposte pretese

Si distingue la transazione generale dalla transazione speciale. Con la prima le parti pongono fine ad ogni contestazione su tutti i loro precedenti rapporti, la seconda invece ha per oggetto un determinato affare, mentre rimane fermo il precedente rapporto. Con entrambe le forme di transazione le parti eliminano la posizione di contrasto e non hanno più interesse ad una pronuncia sulla domanda giudiziale.

Infine si precisa che la transazione è assoggettata alla prova per iscritto, tutti gli elementi essenziali e costitutivi di tale contratto debbono risultare documentalmente, compreso quello relativo alla reciprocità delle concessioni. Infatti l’obbligatorietà della forma scritta costituisce elemento essenziale per tutti i contratti della P.A.

La norma sulla transazione prevede minori garanzie procedimentali nei confronti dell’ampia disciplina relativa all’accordo bonario; nonostante ciò occorre segnalare due aspetti particolari: il primo si riferisce all’istruttoria della pratica oggetto della transazione, il secondo riguarda le regole sul contraddittorio.

Il dirigente responsabile della stazione appaltante formula – dopo aver sentito il responsabile del procedimento – una proposta transattiva o esamina la proposta dell’aggiudicatario; in assenza di quest’ultima il dirigente della stazione appaltante sente l’aggiudicatario per formalizzare la propria proposta o per avviare trattative. Se l’importo della transazione è superiore a euro centomila occorre acquisire il preventivo parere (avente natura giuridica di parere obbligatorio ma non vincolante) dell’Avvocatura dell’ente appaltante o del funzionario più alto in grado (competente e responsabile della materia del contenzioso) per gli enti che non hanno alcuna forma istituzionale di avvocatura. Si sottolinea che, in base ad un vigente principio, le reciproche concessioni possono riguardare anche rapporti diversi da quello specifico oggetto della pretesa, per cui l’Amministrazione potrebbe, in luogo del “petitum” concedere, ad esempio, un maggior termine di ultimazione o altro che non abbia, però, incidenza sulla funzionalità dell’opera.

La transazione trova applicazione anche al di fuori dell’ambito di operatività dell’accordo bonario, poiché rappresenta una strumento alternativo e facoltativo di definizione del contenzioso che permette di risolvere tutte le controversie relative a diritti soggettivi che derivano dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

3 – L’ACCORDO BONARIO

L’accordo bonario si configura come transazione speciale che ha come oggetto la lite e riguarda le domande dell’appaltatore indicate nel registro di contabilità o quelle che risultano dal conto finale, in quanto non sono state oggetto della procedura di accordo bonario in corso d’opera.

In sede di accordo bonario non è pertanto consentito rinviare ad una fase successiva dell’appalto il tentativo di risoluzione delle riserve.

Per la risoluzione del contenzioso in materia di lavori pubblici, con la legge n,109/94 (oggi D.lgs del 2006) è stato introdotto uno strumento importante a disposizione delle stazioni appaltanti, ed infatti un art. di detta norma ha istituito una procedura destinata a raggiungere l’accordo bonario, procedura in seguito sviluppata da una legge del 1999, la quale ha disposto che esiste l’obbligo di ricorrere al predetto istituto per le controversie insorte durante l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture nei settori ordinari, dei contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, a condizione che l’importo economico delle domande abbia raggiunto il valore minimo predeterminato ex legge (superiore al 10% dell’importo contrattuale dei lavori inizialmente stipulato), Ciò perché il valore economico della controversia deve essere significativo in rapporto all’entità dell’appalto, tale da costituire un valido impedimento al regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

Nella determinazione del 10% relativo all’importo delle riserve non sono da considerare anche le eventuali domande dell’impresa relative agli interessi per ritardato pagamento, in quanto gli stessi devono essere corrisposti senza che siano necessarie apposite domande o riserve.

All‘accordo bonario, che si pone, pertanto, come una procedura con carattere eccezionale in confronto alla tradizionale trattazione delle riserve, possono, quindi, ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori dei settori speciali e i concessionari, anche se non amministrazioni aggiudicatrici. In tale ultimo caso, mancando la figura del responsabile del procedimento, la relativa istruttoria è effettuata dal soggetto individuato in base alle vigenti disposizioni.

. L’Amministrazione è tenuta ad osservare le norme procedimentali che regolano la soluzione bonaria. Per la stazione appaltante, l’accordo ha natura privatistica e di transazione. L’accordo bonario ha la funzione di perseguire interessi pubblici e quindi viene conferita al relativo procedimento natura pubblicistica. Se l’Amministrazione omette il tentativo di accordo bonario, ipotesi che equivale a quella in cui l’accordo fallisca, l’appaltatore può immediatamente ricorrere innanzi al Giudice competente o all’arbitrato per la definizione della controversia. Va precisato che l’eventuale ricorso al Giudice per la risoluzione della controversia (su questioni che coinvolgono gli adempimenti contrattuali susseguenti alla fase dell’aggiudicazione in quanto riconducibili alla sfera dei diritti soggettivi), comporta l’intervento della Magistratura Ordinaria, Alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo vanno assegnate le sole controversie che hanno ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il fine per cui l’istituto dell’accordo bonario (avente natura contrattuale propria dell’appalto su cui si innesta e costituisce una vera e propria fattispecie transattiva in cui le parti si riconoscono reciproche concessioni per superare una controversia) è stato introdotto, è quello di ridurre il contenzioso giudiziario relativamente all’esecuzione dei contratti d’appalto di lavori pubblici, ed inoltre di accelerare i tempi di risoluzione delle controversie tra le stazioni appaltanti ed i realizzatori delle opere pubbliche.

E’ necessario prima formulare le riserve e poi ricorrere all’accordo bonario. Le riserve consistono in annotazioni che l’appaltatore deve apportare sul registro della contabilità di pretese a carattere patrimoniale per quantificare il compenso dovutogli. Sono oggetto di esame e di valutazione solo le riserve annotate fino all’inizio del procedimento e queste possono formare oggetto ancora per una sola volta di un nuovo bonario accordo. E’ da escludere, quindi, un secondo procedimento avente ad oggetto riserve con le stesse caratteristiche del primo.

Le stazioni appaltanti non possono ricorrere ad un accordo bonario <parziale>, limitarsi cioè, a risolvere alcune delle riserve scritte e rinviare una valutazione complessiva delle altre alla fase conclusiva dell’appalto,.

E’ compito del direttore dei lavori compilare una relazione riservata con la quale vengono comunicate le riserve. Da notare che il tentativo del bonario accordo può essere fatto anche dopo l’esito del collaudo e non solo in corso d’opera.

E’ chiaro che l’accordo bonario è un istituto di carattere eccezionale per mezzo del quale si risolvono situazioni di particolare criticità. Ora succede che sovente è utilizzato dalle imprese per vedersi riconosciute per le vie brevi determinate richieste economiche o di altro tipo. Questa applicazione deformata dell’accordo bonario è stata evidenziata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per porvi rimedio la stessa Autorità ha sollecitato i responsabili dei procedimenti, prima di dare corso alla procedura dell’accordo bonario, a prestare attenzione nella valutazione della fondatezza delle riserve, che non devono essere inferiore al 10% dell’importo contrattuale dei lavori; per questo possono chiedere l’intervento di professionisti adatti; quando le riserve riguardano circostanze imprevedibili, errori o omissioni nella redazione del progetto, per cui occorre modificarlo o integrarlo, possono richiedere al progettista e direttore dei lavori la redazione di una perizia di variante. Può darsi che l’appaltatore, per ottenere maggiori compensi per oneri già previsti in sede di gara, modificando le condizioni economiche precedentemente definite, utilizzi strumentalmente l’istituto dell’accordo bonario. Allora bisogna impedirglielo. Se da una distorta applicazione del predetto istituto derivano dei danni per l’Erario dello Stato, per i provvedimenti di competenza il caso sarà segnalato alla Procura della Corte dei Conti.

Le stazioni appaltanti devono prevedere espressamente (quali elementi essenziali da inserire nel verbale di accordo bonario) l’ammontare dei lavori, l’oggetto e l’importo delle riserve, la dichiarazione di ammissibilità delle riserve e di non manifesta infondatezza delle stesse.

Il rappresentante della stazione appaltante (e non il responsabile del procedimento) e l’affidatario dei lavori devono firmare il predetto verbale, e anche se non si raggiunge l’accordo, la sottoscrizione è dovuta, in quanto la stessa dà atto delle trattative intercorse tra il primo ed il secondo.

Non è necessario sottoscrivere il verbale di bonario accordo se le parti conferiscono all’apposita Commissione il potere di assumere una decisione vincolante in sostituzione di una proposta di accordo

Molta importanza sotto l’aspetto procedurale assume il riconoscimento del carattere ordinatorio al termine di 90 giorni, concesso al responsabile del procedimento per la presentazione della proposta di accordo bonario, e di 60 giorni concessi all’Amministrazione per deliberare sulla proposta di accordo, perché la conseguenza è quella di dare modo all’appaltatore di mettere in mora la stazione appaltante alla scadenza degli stessi e di impedire al medesimo di adire la via giudiziaria avverso il silenzio-inadempimento.

Con la nuova normativa sui lavori pubblici il legislatore, non solo si è prefisso di arginare il malcostume maturato nel settore negli ultimi tempi, ma ha posto molta attenzione al problema delle riserve e del contenzioso che possono essere da pregiudizio al corretto sviluppo dei lavori: il contenzioso infatti può causare possibili ritardi nel completamento dei lavori, lunghe e costose procedure di giudizio alle P.A. seguite da un’eventuale soccombenza.

 

4 – IL PROCEDIMENTO.

Il procedimento di accordo bonario ha per oggetto la risoluzione delle controversie relative alla fase dell’esecuzione dei lavori pubblici e di quelle in materia di riserve.

In corso d’opera, il presupposto per l’applicazione della norma è costituito dal valore economico delle riserve che non deve essere inferiore al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, mentre a fine lavori, dopo il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, la condizione stabilita è quella per cui dalla contabilità finale risultino riserve di qualsiasi importo per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario.

Nel campo delle opere pubbliche è stabilito l’onere delle riserve a carico dell’appaltatore allo scopo di rendere subito note all’Amministrazione committente tutte le situazioni, suscettibili di incidere sul costo complessivo dell’opera, che si verificano nel corso dell’esecuzione stessa. L’onere della riserva sta quindi a tutela della P.A. che deve poter valutare, esercitando con prontezza ogni necessaria verifica, in ogni momento se mantenere o recedere dal rapporto di appalto. Come conseguenza l’appaltatore è tenuto, appena gli è possibile, a proporre ogni riserva. La mancata tempestiva iscrizione nel registro di contabilità di ogni riserva comporta la decadenza dell’appaltatore dal diritto al pagamento dei maggiori costi per le opere eseguite. Sono soggetti alla disciplina dell’onere della riserva anche i compensi dovuti all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore che incidono sulla spesa complessiva dell’opera.

E’ stato detto sopra che le riserve non sono altro che una semplice dichiarazione di una pretesa patrimoniale e determinano esattamente il compenso dovuto all’appaltatore. Esse non costituiscono,però, una intimazione di pagamento e non sono nemmeno idonee a costituire in mora l’Amministrazione appaltante, poiché solo con l’approvazione del collaudo viene liquidato il credito dell’appaltatore. Nel concetto di riserva non sono comprese le pretese dell’appaltatore derivanti da situazioni incidenti sulla vita del contratto, come la risoluzione per inadempimento e il recesso del contratto, i fatti illeciti dell’amministrazione fonti di responsabilità extracontrattuale, i fati estranei alle finalità proprie del registro di contabilità di documentazione dell’esecuzione dell’opera (richiesta di interessi moratori e la rivalutazione monetaria per i debiti di valore).

I presupposti per l’avvio del procedimento sono la espressa dichiarazione dell’ammontare dei lavori, l’importo e l’oggetto delle riserve, nonché la valutazione del responsabile del procedimento, valutazione che riguarda l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte. L’ammissibilità consiste nella iscrizione delle riserve secondo le modalità e nei termini prescritti dal regolamento, mentre per non manifesta infondatezza deve intendersi una sommaria valutazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve. Con queste valutazioni si tende a verificare l’effettivo raggiungimento dei limiti di valore per scongiurare l’eventualità di elusioni applicative della norma, impedire che l’appaltatore iscriva riserve per superare il limite percentuale di accordo bonario ed in tale sede definire le sole riserve di valore nettamente inferiore al predetto limite

I suddetti presupposti devono essere indicati compiutamente nel verbale di accordo bonario, il quale rappresenta l’atto conclusivo della procedura e deve formalizzare e contenere tutti gli elementi indispensabili alla definizione della controversia. E’ diverso Il procedimento che è necessario osservare per giungere ad un accordo bonario, a seconda che l’importo complessivo dell’appalto o della concessione è pari o superiore a 10 milioni di euro o inferiore. Nel primo caso Il responsabile del procedimento, deve prima verificare l’ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve comunicategli con relazione riservata dal direttore dei lavori, poi si fa promotore della costituzione di apposita Commissione con lo scopo di formulare una proposta di accordo bonario, entro il termine di 90 giorni dall’apposizione dell’ultima offerta. Su detta proposta si pronunciano, entro trenta giorni dalla ricezione, sia l’appaltatore, che ha indicato le riserve, che il committente dopo aver acquisito gli eventuali pareri.

Nel secondo caso, e cioè quando l’importo dell’appalto o della concessione è inferiore a dieci milioni di euro, è facoltativa la nomina della Commissione, da parte del responsabile del procedimento. Se la nomina non avviene, il responsabile del procedimento formula una proposta di accordo bonario, e sia l’appaltatore che il committente hanno l’obbligo, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della proposta, di pronunciarsi.

Nel caso sia necessario fare ricorso alla Commissione, il responsabile del procedimento inoltra richiesta, nel termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione del direttore dei lavori, all’appaltatore perché indichi un proprio componente e contemporaneamente ne indica uno di fiducia del committente aventi competenza specifica con riferimento all’oggetto del contratto. Se la nomina del terzo componente, da farsi di comune accordo non riesca perché non è stata raggiunta un’intesa, allora la parte più diligente si rivolge con una istanza al Presidente del Tribunale del luogo ove è stato stipulato il contratto. Qualora il ricorso alla Commissione sia facoltativo, il responsabile del procedimento fa parte della stessa. Se si prendono in considerazione sia la composizione della Commissione che i criteri di scelta dei suoi componenti , possiamo affermare che la stessa è simile ad un collegio arbitrale, ma è molto differente avuto riguardo alle competenze, in quanto il suo compito è quello di formulare una proposta di accordo bonario, senza prendere una decisione vincolante per le parti.

Se i termini di legge non vengono rispettati per i ritardi negli adempimenti imputabili al responsabile del procedimento o alla Commissione, il primo è responsabile sul piano disciplinare e per il danno erariale recato; mentre la seconda perde il diritto al compenso. Ci ha pensato l’ANCE ad introdurre tale disposizione, in vigore da gennaio del 2008, ed a segnalare ripetutamente che nella prassi amministrativa degli appalti pubblici sovente si assiste al mancato rispetto del termine entro il quale la Commissione o il responsabile del procedimento devono formulare proposta di accordo bonario. Ricorrendo tale ipotesi si verificano i presupposti per il contenzioso giurisdizionale sussistendo peraltro le possibilità per la risoluzione bonaria del conflitto.

La nomina a responsabile di procedimento deve avvenire (secondo quanto dispone la legge n,109/94) tra figure professionali tecniche interne all’Amministrazione, particolarmente qualificate e dotate di validi collaboratori.

Le riserve iscritte a vario titolo sul registro di contabilità e non transatte con la procedura dell’accordo bonario, devono essere confermate nel conto finale, altrimenti si devono considerare abbandonate. Nello stesso conto non vanno iscritte domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori. Pertanto non hanno rilievo le riserve inoltrate in modo diverso da quanto previsto ( raccomandata, telegrammi, fax, ecc.).

Una volta sottoscritto il conto finale dall’appaltatore, il responsabile del procedimento redige una propria relazione riservata con parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore, relazione che deve essere presentata al collaudatore, il quale, a sua volta, espone (con relazione separata e riservata) il proprio parere sulle domande dell’impresa.

Dopo le operazioni di collaudo e la compilazione del relativo certificato, il collaudatore trasmette al responsabile del procedimento i documenti ricevuti con allegata la propria relazione riservata.

Dopo di che la stazione appaltante procederà alla valutazione di merito circa l’accoglimento delle domande dell’appaltatore. E’ previsto infatti che le riserve non risolte bonariamente vengono esaminate e valutate dalla predetta stazione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla trasmissione degli atti di collaudo.

Il pagamento delle somme che l’appaltatore eventualmente riconosce deve avvenire entro 60 giorni dall’accettazione dell’importo offertogli. A garanzia del tempestivo accreditamento dell’importo riconosciuto, è previsto che sulla somma in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dal 60° giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

L’appaltatore ha l’obbligo di formulare le riserve in modo analitico indicando con precisione le ragioni su cui si fondano, in modo che il responsabile del procedimento possa procedere ad una corretta interpretazione.

Nel caso in cui nella procedura negoziale non si arrivi alla sottoscrizione dell’accordo, le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti. Quindi la loro acquisizione e produzione nel successivo giudizio non reca alcun vantaggio sia all’appaltatore che alla stazione appaltante.

E’ pure importante mettere in evidenza che la procedura di accordo bonario si può esperire di nuovo ogni qual volta le riserve espresse dall’appaltatore (ulteriori e diverse rispetto a quelle esaminate in precedenza) raggiungono nuovamente il 10% dell’importo contrattuale dei lavori.

L’appaltatore deve sottoscrivere il conto finale nel termine previsto confermando le domande già formulate nel registro di contabilità, altrimenti il su detto conto è da considerarsi accettato.

Nel caso in cui l’importo delle riserve iscritte nel corso dell’appalto non arrivi al 10% del valore contrattuale e confermate nel conto finale a lavori ultimati, manca il presupposto per l’attivazione in corso d’opera della procedura di accordo bonario, tuttavia nulla vieta che prima che venga approvato il collaudo la stazione appaltante esperisca un tentativo di composizione bonaria. L’Amministrazione ha a disposizione sia la relazione riservata del collaudatore che quella del direttore dei lavori, per cui il responsabile del procedimento potrebbe comunque promuovere un tentativo di transazione, gli esisti del quale sarebbero oggetto di delibera della stazione appaltante unitamente alle risultanze del collaudo.

 

5 – VALUTAZIONI FINALI

Si fa ricorso all’accordo bonario per accelerare la risoluzione del contenzioso e il procedimento deve precedere il ricorso alla procedura arbitrale. Presupposto oggettivo del ricorso all’accordo bonario è costituito dal valore economico delle riserve, pari a non meno del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. Il Sistema delle riserve deve riferirsi a pretese patrimoniali riguardanti l’esecuzione dell’opera con un aumento della somma dovuta all’appaltatore quale corrispettivo dell’esecuzione dell’opera stessa, per cui non sussiste l’onere della previa riserva per gli interessi moratori richiesti dall’appaltatore per il ritardo nel pagamento della rata di saldo per l’inadempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di effettuare il collaudo.

Con lo strumento della riserva v’è obbligo di introdurre esclusivamente le richieste dell’appaltatore che hanno incidenza sui costi del contratto: denunzia di fatti tali da modificare il regolare svolgimento del rapporto, maggiori compensi, indennizzi.

Il fine del su citato strumento, infatti, è quello di dare la possibilità all’Amministrazione di verificare i fatti suscettibili di aggravare la spesa prevista, avere sempre in evidenza la spesa dell’opera e di poter prendere quindi le opportune decisioni.

L’appaltatore, in sede di pubblici incanti, può contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’Amministrazione, in tal caso è obbligato ad iscrivere immediatamente apposita riserva (per maggiori pretese rispetto al corrispettivo pattuito) nel registro di contabilità, esponendo ogni elemento tendente ad identificare la sua pretesa nel titolo e nella somma. Si tenga presente che non gli è consentito di sostituire la ragione indicata nel registro di contabilità con altra causale non specificata prima.

Nel campo dei lavori pubblici la ratio della riserva risiede nel fatto che l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione la sopravvenienza di cause che hanno portato ad una lievitazione della spesa rispetto a quella prevista in contratto. E’ possibile derogare al principio generale dell’onere della tempestiva iscrizione della riserva nei casi in cui sopravvengono atti estranei all’oggetto dell’appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell’iter esecutivo dell’opera, fatti colposi o dolosi dell’Amministrazione o fatti continuativi prodotti da una causa costante di non immediata rilevanza economica, per cui la riserva deve essere iscritta non appena l’appaltatore può disporre di dati sufficienti .a segnalare la causa ed il presumibile onere economico all’Amministrazione.

Il committente ha l’obbligo di tentare di risolvere la lite ricorrendo allo strumento dell’accordo bonario, al fine appunto di accelerare la risoluzione delle controversie: Detto strumento è un passaggio obbligatorio che precede il ricorso alla procedura arbitrale.

Al procedimento di accordo bonario non si può ricorrere nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, dalla quale scaturisce la cessazione delle obbligazioni contrattuali a carico delle parti contraenti e, pertanto, il presupposto, a cui è subordinato l’utilizzo dello strumento dell’accordo bonario, viene a mancare.

La sottoscrizione dell’accordo pone fine ad ogni contestazione fino a quel momento insorta, per cui l’esecutore dei lavori non deve riproporre riserve che abbiano a fondamenta gli stessi motivi sottesi a quelle ormai risolte in sede transattiva.

Le pretese patrimoniali, oggetto di riserva e respinte dalla stazione appaltante in fase di sottoscrizione dell’accordo bonario, non possono essere di nuovo considerate nel momento in cui viene predisposto il progetto di variante che si deve redigere per recepire il contenuto dell’accordo bonario. Inoltre, il responsabile del procedimento deve attestare nella relazione tecnica che è allegata al suddetto progetto che in questo non vi figurano categorie di lavoro comprendenti specifiche variazioni o sovrapprezzi che possono riferirsi alla quota parte di riserve respinte dalla stazione appaltante in sede di sottoscrizione dell’accordo bonario.

Le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle domande e sulle riserve avanzate dall’esecutore di lavori pubblici, vengono considerate come strumento di tutela, per cui, nel caso in cui l’appaltatore abbia intenzione di instaurare un contenzioso perché gli vengano riconosciute le riserve e per ottenere il pagamento del prezzo integrale dell’opera, l’Amministrazione può farne uso in tale sede. L’esecutore dei lavori non può pertanto avanzare istanza di accesso alle suddette relazioni, anche se il tentativo di bonario accordo si sia concluso negativamente.

 

6 – ARBITRATO

Ora segue un breve cenno sull’istituto dell’arbitrato, secondo il quale tutte le controversie che hanno origine dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, a condizione che gli atti contrattuali o un apposito compromesso prevedano l’accesso al giudizio arbitrale. Alla nomina dei componenti del collegio arbitrale provvedono sia le due parti in causa, sia la Camera Arbitrale per i lavori pubblici.

Per la nomina dell’arbitro le parti possono fare riferimento a professionisti dotati di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici, mentre per la nomina del Presidente la Camera Arbitrale attinge ad un apposito Albo. Un decreto ministeriale ha fissato le norme di procedura del giudizio arbitrale e le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto al Collegio.

L’istituto arbitrale ha un vantaggio rispetto al giudizio ordinario ed è quello costituito dalla celerità della pronuncia. Infatti à previsto che il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro 180 giorni dalla data di costituzione del Collegio, però c’è anche un elemento negativo che depone a sfavore dell’Arbitrato, ed è il costo elevato dell’istituto. Il Collegio Arbitrale indica nel lodo a carico di quale parte e in che misura debbano gravare le spese del giudizio, sulla base dell’esito della lite e del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti.

Il lodo arbitrale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale: l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso.

Mirarchi Vincenzo

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