La mancata pubblicità delle sedute di gara per l’aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, compreso il provvedimento finale di aggiudicazione

Lazzini Sonia 29/04/10
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Devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto di plichi

Espone la ricorrente di avere partecipato alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 19 comma 1 lettera e) della direttiva 18/2004 e 27 del d.lgs. 163 del 2006, per l’aggiudicazione del servizio di fornitura di figure professionali ascrivibili alle categorie B, C e D del Ccnl Comparto regioni e autonomie locali.

La stessa ricorrente apprendeva che l’Amministrazione aveva proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte senza convocare le ditte partecipanti e ad aggiudicare il servizio.

Avverso i provvedimenti specificati in epigrafe ricorreva contestando in sostanza l’assenza di pubblicità delle fasi di apertura dei plichi e quindi la violazione degli artt. 2 e 27 del d.lgs. 163 del 2006.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La vicenda controversa è, invero, di agevole soluzione alla luce di un orientamento giurisprudenziale in ordine alla pubblicità delle sedute di gara ormai del tutto consolidato.

Va ricordato, infatti, che è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto di plichi. Il predetto principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica; ciò anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell’azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall’art. 89, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica di integrità dei documenti e all’identificazione del loro contenuto (ex plurimis, Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2008 , n. 1856).

In definitiva, la mancata pubblicità delle sedute di gara per l’aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, compreso il provvedimento finale di aggiudicazione, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra i concorrenti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 28 luglio 2008 , n. 3046).

Del tutto pacifico poi è l’interesse al ricorso da parte della ditta esclusa che neppure ha potuto assistere alle operazioni di apertura dei plichi.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 345  del 19 marzo 2010 emessa dal Tar Sardegna, Cagliari

 

N. 00345/2010 REG.SEN.

N. 00746/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ricorrente Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ************************, *************, con domicilio eletto presso *************** in Cagliari, via Abba n. 43;

contro

Provincia di Sassari in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Cagliari, via Sonnino n. 208;

nei confronti di

Controinteressata Spa, rappresentata e difesa dagli avv. **************, *************, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del procedimento di gara concernente il servizio di fornitura di figure professionali ascrivibili alle categorie B, C e D del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, attraverso attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale;

nonché con i motivi aggiunti:

del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Controinteressata s.p.a. espresso nella determinazione del Dirigente del III Settore (appalti – contratti – provveditorato – economato) n. 227 del 22.07.2009.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari in persona del legale rappresentante p.t. e di Controinteressata Spa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone la ricorrente di avere partecipato alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 19 comma 1 lettera e) della direttiva 18/2004 e 27 del d.lgs. 163 del 2006, per l’aggiudicazione del servizio di fornitura di figure professionali ascrivibili alle categorie B, C e D del Ccnl Comparto regioni e autonomie locali.

La stessa ricorrente apprendeva che l’Amministrazione aveva proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte senza convocare le ditte partecipanti e ad aggiudicare il servizio.

Avverso i provvedimenti specificati in epigrafe ricorreva contestando in sostanza l’assenza di pubblicità delle fasi di apertura dei plichi e quindi la violazione degli artt. 2 e 27 del d.lgs. 163 del 2006.

Si costituiva la Provincia di Sassari contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente proponeva motivi aggiunti per l’impugnazione della sua esclusione dalla gara e della aggiudicazione definitiva in favore della impresa Controinteressata.

La ditta Controinteressata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3.09.2009 la domanda cautelare veniva accolta.

Alla udienza pubblica del 16.12.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La vicenda controversa è, invero, di agevole soluzione alla luce di un orientamento giurisprudenziale in ordine alla pubblicità delle sedute di gara ormai del tutto consolidato.

Va ricordato, infatti, che è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica, e conseguentemente è illegittima l’apertura in segreto di plichi. Il predetto principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica; ciò anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell’azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall’art. 89, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica di integrità dei documenti e all’identificazione del loro contenuto (ex plurimis, Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2008 , n. 1856).

In definitiva, la mancata pubblicità delle sedute di gara per l’aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, compreso il provvedimento finale di aggiudicazione, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra i concorrenti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 28 luglio 2008 , n. 3046).

Del tutto pacifico poi è l’interesse al ricorso da parte della ditta esclusa che neppure ha potuto assistere alle operazioni di apertura dei plichi.

In ordine alla regolarità della notifica dell’atto di motivi aggiunti, questione discussa dalle parti alla udienza pubblica del 16.12.2009, il Collegio osserva che in ogni caso si è verificato il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Le parti si sono entrambe costituite e si è verificato l’evento previsto dalla legge come fine tipico.

Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto.

La peculiarità della vicenda ed il contegno processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

**************, Presidente

*****************, Consigliere

****************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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