La mancata partecipazione del consigliere comunale alla seduta di Consiglio nella quale lo stesso avrebbe dovuto opporsi all’approvazione del bilancio incide sulla sua legittimazione al ricorso proposto avverso la delibera di approvazione del bilancio

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Con questo principio il TAR Lecce ha respinto, con ordinanza n. 649/07, l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un consiglire comunale che, pur non avendo preso parte alla seduta del consiglio comunale fissata per l’approvazione del bilancio di previsione 2007, ha poi impugnato la delibera di approvazione dello strumento economico finanziario dell’ente.
In particolare, ha affermato il TAR salentino "che le censure formulate attengono principalmente al mancato rispetto delle scansioni temporali entro le quali doveva articolarsi il relativo iter amministrativo (per come previste dal Regolamento di contabilità, richiamato dall’art. 174 t.u.e.l.".
Ha proseguito ancora il TAR "Osservato che dette scansioni temporali sembrano comunque principalmente poste a tutela delle posizioni dei Consiglieri Comunali, i quali, pertanto, ne hanno in qualche modo disponibilità, dovendo dunque, ove si ritengano lesi nelle proprie prerogative, rappresentare tale circostanza anzitutto nella sede consiliare………la mancata partecipazione del ricorrente alla seduta di Consiglio del 3 maggio ’07, nella quale, si ribadisce, egli avrebbe dovuto opporsi all’approvazione del bilancio -anche perché nessun altro consigliere lo faceva-, pare incidere sulla sua legittimazione al ricorso" considerato soprattutto che "in ogni caso, nel bilanciamento fra gli opposti interessi pare allo stato prevalente quello alla prosecuzione dell’attività consiliare".
 
Avv. ****************
 
 
   
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 649/2007
 
                        Registro ********:   1004/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                                    Presidente
ENRICO D’ARPE                                                   Cons.
ETTORE MANCA                                                  Primo Ref. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 11 Luglio 2007
 
Visto il ricorso 1004/2007 proposto da:
*** PASQUALE
 
rappresentato e difeso da:
RIZZO PASQUALE
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.SCO RUBICHI 23
presso
SEGRETERIA TAR  
 
contro
 
 
COMUNE DI SAN ***  
rappresentato e difeso da:
MASSARI GUIDO
con domicilio eletto in LECCE
VIALE LO RE 22
presso QUARTA MASSIMO  
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione n. 27 adottata dal Consiglio Comunale in data 3/5/07 di approvazione del bilancio comunale di previsione 2007, del bilancio pluriennale 2007/2009 – relazione revisionale e programmatica, e di tutti gli allegati, ed ogni ulteriore atto e documento connesso, preordinato o successivo;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMUNE ***
 
Udito il relatore Primo Ref. ************ e uditi altresì per le parti l’Avv. ***** e l’Avv. *******;
 
Premesso che il ricorrente impugna la deliberazione con cui il Consiglio Comunale presso il Comune di San Pietro V.co, organo di cui egli stesso fa parte, approvava il bilancio di previsione per l’anno 2007.
Considerato che le censure formulate attengono principalmente al mancato rispetto delle scansioni temporali entro le quali doveva articolarsi il relativo iter amministrativo (per come previste dal Regolamento di contabilità, richiamato dall’art. 174 t.u.e.l.).
Osservato che dette scansioni temporali sembrano comunque principalmente poste a tutela delle posizioni dei Consiglieri Comunali, i quali, pertanto, ne hanno in qualche modo disponibilità, dovendo dunque, ove si ritengano lesi nelle proprie prerogative, rappresentare tale circostanza anzitutto nella sede consiliare.
Ritenuto, dunque, che la mancata partecipazione del ricorrente alla seduta di Consiglio del 3 maggio ’07, nella quale, si ribadisce, egli avrebbe dovuto opporsi all’approvazione del bilancio –anche perché nessun altro consigliere lo faceva-, pare incidere sulla sua legittimazione al ricorso.
Ritenuto che, in ogni caso, nel bilanciamento fra gli opposti interessi pare allo stato prevalente quello alla prosecuzione dell’attività consiliare.
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Respinge (Ricorso numero 1004/2007) la suindicata domanda cautelare.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 11 Luglio 2007
 
************ – Presidente
 
Ettore MANCA – Estensore
 
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 Luglio 2007

Matranga Alfredo

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