La libertà religiosa ai tempi del covid 19

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La libertà religiosa viene riconosciuta dall’ ordinamento italiano all’articolo 19 della costituzione. E’ un diritto che però viene riconosciuto anche a livello comunitario e internazionale da diversi articoli. Ma quanto viene tutelata questa libertà in questo periodo di pandemia? Si può veramente parlare di incostituzionalità? Come deve muoversi il presidente del consiglio per non violare gli articoli della costituzione? Non è semplice gestire questa situazione e sicuramente non è semplice dare una soluzione ma sappiamo che qualora venga attuato un ricorso per violazione di uno di questi articoli, vengono esperiti i rimedi nazionali e si ricorre perciò al diritto comunitario. Va inoltre chiarito che lo stato al fenomeno religioso attribuisce ben quattro articoli, i quali dovrebbero essere analizzati parola per parola e proprio per questo motivo, andremo ad analizzare dettagliatamente l’articolo 19 della costituzione.

SOMMARIO:

1-Articolo 19 della costituzione: ordine pubblico e buon costume; 2- libertà religiosa nel diritto internazionale e regionale; 3- Tutela dei diritti e protezione dei dati personali; 4- Covid-19: violazione dei diritti costituzionali? 5- Conclusioni;

Articolo 19 della costituzione: ordine pubblico e buon costume

La libertà religiosa viene riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico all’art.19 della costituzione. Anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l’articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848 (divenuto nel 1861, in seguito al processo di unificazione nazionale, costituzione del Regno d’Italia) definiva la religione cattolica, apostolica e romana la sola religione dello Stato, prefigurando sul piano formale uno Stato confessionale con un regime di tolleranza per gli altri culti. Va precisato[1] che l’articolo 19 della costituzione recita:” Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” Ci siamo mai soffermati sul vero significato di questo articolo? Dobbiamo analizzarlo nei suoi vari punti: esso infatti inizia con

  • Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, ove per tutti si intende non solo il cittadino di uno stato, ma anche chi non è cittadino e si trova sul territorio di uno stato ha il diritto di professare la propria religione.
  • In forma pubblica o associata: ovvero in riferimento a quanto prevede l’articolo 18 della costituzione;
  • Di farne propaganda: la norma garantisce il pluralismo religioso cioè fare in modo che gli altri soggetti si convertano alla propria religione. Ovviamente questo principio non è previsto i tutti gli stati e addirittura in alcuni stati, questo costituisce un reato.
  • Di esercitare il culto in pubblico o in privato purché non si tratti di norme contrarie al buon costume: qui il legislatore ha ragionato sotto un’altra ottica perché ha voluto tenere il riferimento il buon costume e non ordine pubblico. Se ci riflettiamo, ha dato maggior importanza al buon costume perché l’ordine pubblico viene dettato dallo stato possiamo perciò dire che è un imposizione, un obbligo mentre il buon costume è qualcosa che ha rilevanza sociale.

Nonostante la nostra costituzione garantisce e tutela questa libertà, vi sono ancora tutt’oggi delle discriminazioni religiose soprattutto in ambito lavorativo. Pensiamo ai vari licenziamenti che un tempo sono avvenuti o che ancora avvengono per appartenenza a religioni differenti. Anche Nazioni Unite hanno tutelato espressamente la libertà religiosa nell’art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Si legga anche:

Diritti costituzionali ai tempi del covid-19. Restrizioni ulteriori: il decreto 24 marzo 2020  ;

2- libertà religiosa nel diritto internazionale e regionale

L’art 114 costituzione prevede che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Questo articolo prevede il coinvolgimento quindi di regioni, province, comuni e città metropolitane, le regioni, competono in quelle materie che non rientrano nella competenza dello stato. Ogni regione però in riferimento alla libertà religiosa adotta propri pensieri. Ad esempio la regione Campania promuove la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale. La religione viene tutelata anche a livello comunitario e/o internazionale. L’art 11 della costituzione identificato come principio di sussidiarietà prevede che:” l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà[2] degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie.” nel momento in cui vi sono più stati che si trovano in una posizione di parità, si preferisce lo stato che ha come obiettivo la giustizia e la pace tra i popoli. E’ proprio l’articolo 2 della carta dei diritti fondamentali degli uomini che prevede che questo diritto deve essere riconosciuto a tutti indipendentemente dal sesso, dalla razza e opinioni politiche[3].

3- Tutela dei diritti religiosi e dati personali

Strano ma vero, il diritto alla privacy esiste anche in ambito religioso e non a caso lo riconosciamo sotto il nome di “tutela del dato religioso”. Quando parliamo di tutela dei dati religiosi, ci riferiamo al diritto che hanno i soggetti a non veder divulgato a soggetti terzi i propri dati in materia religiosa. Viene infatti definito un diritto erga omnes cioè assoluto. Questo diritto lo individuiamo in alcuni articoli della nostra costituzione ovvero:

  • 2 .” La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
  • 3:” Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
  • 13:” La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria”
  • 14:” Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
  • 15:” La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
  • 19:” Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
  • 21:” Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Secondo la l.1996/675, tra i diritti da tutelare in materia di privacy, rientra anche la libertà religiosa e in modo particolare, questa libertà, la possiamo individuare come dati sensibili. Tutto ciò anche sulla base del D.lgs. 2003 individuato come testo unico per il trattamento dei dati personali.

 

4-Covid-19: violazione dei diritti costituzionali?

L’Italia a partire dalla fine di febbraio 2020, si è trovata in una situazione impensabile che ha visto questa nazione in ginocchio. Lo chiamano covid-19 quel virus così cattivo che ha portato via in un batter d’occhio migliaia di vite umane. L’Italia è stata chiusa, come se si fosse fermata e insieme alle altre attività anche quella religiosa ha dovuto dire stop per un po’ di tempo. Il presidente del consiglio ha dovuto prendere scelte drastiche sempre bilanciate con i principi costituzionali, anche se talvolta questi non venivano rispettati. In una situazione particolare, dove tutta l’Italia è ferma, nessuno pensa alla violazione o meno degli articoli, ma quando piano piano la situazione inizia a smuoversi, è lì che si iniziano ad avere i primi problemi. Il presidente Conte Giuseppe, sta regolarmente riaprendo le attività per far sì che l’Italia con le dovute precauzioni, si rialzi un po’ alla volta. Mentre questa sembra la soluzione migliore per tutti, non lo è di certo per le chiese, le quali come qualsiasi lavoratore, vorrebbero almeno questa volta far rispettare l’articolo 19 della costituzione. Ma si può parlare di non osservanza della costituzione? La dottrina non è unanime infatti alcuni parlano di violazioni, mentre altri credono che sia opportuno osservare l’articolo 32 della costituzione che sancisce il diritto alla salute e non il 19. I ministri di culto non si spiegano il perché possano riaprire le attività ma non le chiese, il perché si possono celebrare funerali con massimo 15 persone ma non la santa messa. La nostra costituzione, non prevede una disciplina generale alla situazione di emergenza È però prevista la possibilità di limitare alcuni diritti costituzionali per ragioni di sanità o di incolumità pubblica purché siano decise con legge i riferimento e nei confronti di particolari soggetti. In un bilanciamento, dunque, tra necessità di garantire la salute pubblica e i diritti fondamentali dei fedeli è prevalsa la prima in modo assoluto. la CEI in un suo comunicato del 12 marzo ha tenuto a precisare che: “È con questo sguardo di fiducia, speranza e carità che intendiamo affrontare questa stagione. Ne è parte anche la condivisione delle limitazioni a cui ogni cittadino è sottoposto. A ciascuno, in particolare, viene chiesto di avere la massima attenzione, perché un’eventuale sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. I ministri di culto non devono perciò vedere la chiusure dei luoghi di culto come un’imposizione da parte dello stato, ma come un senso civico, di responsabilità al fine di tutelare un diritto irremovibile previsto dall’articolo 32 della costituzione, ovvero il diritto alla salute.

5- Conclusioni

E’ surreale parlare di violazioni costituzionali quando in gioco c’è la vita delle persone. L’Italia come anche le altre nazioni non erano né pronte né preparate ad un’emergenza e non aveva nemmeno un piano per affrontare al meglio la situazione emergenza epidemiologica.  La nostra costituzione all’articolo 19 prevede la libertà di religione, ma come si fa a parlare di violazione di questa libertà? Allora dovremmo parlare anche di violazione della libertà di circolazione e di riunione? A mio modesto parere non si può osservare la costituzione in un momento di crisi come quello che ha colpito la nostra nazione. Il diritto va sempre storicizzato e credo che ora più che mai l’unico articolo che deve essere osservato è il 32 che sancisce il diritto alla salute.

Volume consigliato

Note

[1] Antonio F.diritto, religioni e culture Giappichelli Editore 2018;

[2] www.statoechiesa.it

[3] Antonio F.diritto, religioni e culture Giappichelli Editore 2018;

Carmina Valentino

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