La guida per accedere al beneficio sui Superammortamenti

Redazione 30/05/16
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In trenta pagine l’Agenzia delle Entrate ha illustrato a tutto campo l’agevolazione introdotta dai commi 91-94 e 97 della Stabilità 2016 che consente a imprese e liberi professionisti di aumentare del 40% il costo fiscale dei beni materiali strumentali nuovi acquistati in proprietà o in leasing nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (cd. “Superammortamento”).

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale.

La circolare n. 23/E illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.

La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione).

Chi può accedere al beneficio

Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata.

Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.

Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi.

Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Redazione

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