La giurisdizione amministrativa contabile è completamente autonoma da quella del giudice ordinario in quanto i presupposti dell’azione erariale sono collegati al rapporto di servizio interno, intercorrente tra dipendente e Amministrazione di appartenenza

Lazzini Sonia 28/06/07
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Merita di essere segnalato il seguente passaggio contenuto nella sentenza numero 118 dell’ 11 aprile 2007 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale:
 
< Vale a dire, se è vero e pacifico che la giurisdizione contabile è autonoma rispetto a quella ordinaria, è evidente che la sentenza del plesso giurisdizionale sia del giudice speciale che del giudice ordinario costituiscono effetti del tutto autonomi, in quanto espressione della potestà giurisdizionale di ciascun giudice>
 
pertanto:
 
< Orbene, l’art. 362 del c.p.c. prevede in ogni tempo il ricorso in Cassazione per i conflitti di giurisdizione positivi o negativi tra giudice ordinario e giudice speciale. Questo in sostanza è il rimedio che il legislatore prevede per i casi del genere, che nulla hanno a che vedere né con il conflitto di giudicati, di cui all’art. 395, comma 1, n. 5, del c.p.c., né con la questione della litispendenza, né, da ultimo, con il rimedio del correttivo in sede di esecuzione dei giudicati perché evidentemente gli effetti di un doppio pagamento a carico dei ricorrenti possono essere evitati, appunto, con il rimedio appropriato del ricorso in Cassazione per conflitto di giurisdizione tra giudice speciale ed ordinario. Non trattasi pertanto nemmeno di una sentenza – quella ordinaria – quale antecedente logico rispetto al posterius della sentenza della Corte dei Conti qui impugnata, ma semplicemente di due giurisdizioni le quali ciascuna nella propria autonomia hanno ritenuto l’una, quella civile, di rigettare la domanda risarcitoria nei confronti dei ricorrenti, e l’altra, quella contabile, di condannare gli stessi con   la sentenza impugnata.>
 
a cura di Sonia LAzzini
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE DEI CONTI
 
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
 
Composta dai seguenti Magistrati:
 
Tommaso De Pascalis                           Presidente
 
Mario Casaccia                               Consigliere Relatore                
 
Angelo Antonio Parente                Consigliere
 
Mario Pischedda                                      Consigliere
 
Angela Silveri                                 Consigliere      
 
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso per la revocazione, iscritto al n. 22387 del Registro di Segreteria, proposto dai Sigg. Festuccia Mariano e Rinaldi Domenico, avverso la sentenza n. 371/2004/A emessa da questa Sezione in data 26 ottobre e 16 novembre 2004.
 
Visti gli atti e i documenti di causa; uditi nella P.U. del 23 gennaio 2007 il Consigliere Relatore Mario Casaccia, nonché l’Avv. Pietro Carotti in difesa e rappresentanza dei Signori Festuccia e Rinaldi.
 
F A T T O
 
Con la sentenza impugnata in revocazione è stata confermata la sentenza di prime cure emessa dalla Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 2016/98 con la quale i ricorrenti sono stati dichiarati responsabili del nocumento alle finanze della Provincia di Rieti in quanto nella loro qualità di direttore dei lavori appaltati a terzi dalla stessa Provincia hanno omesso i dovuti controlli sull’esecuzione dei lavori e, di contro, hanno predisposto una falsa documentazione per dimostrare che i lavori erano stati regolarmente eseguiti e, quindi, procurare un ingiusto profitto alle ditte appaltatrici.
 
Tutta questa vicenda ha formato oggetto di un procedimento penale per vari reati conclusosi con la sentenza del Tribunale di Rieti n. 12 del 30.3.1992 con la quale ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. venne applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il Rinaldi e anni uno e mesi due per il Festuccia.
 
La Provincia di Rieti proprio a seguito di tale sentenza citava in giudizio presso il giudice ordinario di Rieti le società appaltatrici ed i precitati ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecito commesso.
 
Il giudizio civile si concludeva con il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dei ricorrenti e con la condanna di una delle due società appaltatrici al pagamento di somme a favore della Provincia medesima; il che avveniva esattamente con le sentenze n. 882/2000 e 923/2000 del Tribunale Civile di Rieti.
 
Proprio a causa di queste ultime sentenze è stato proposto ricorso in revocazione della sentenza di questa Sezione n. 371/2004 in quanto in conflitto con le sentenze n. 882 e n. 923 del 2000 divenute ormai cosa giudicata, stante l’identità dell’oggetto, dei ricorrenti e dell’Amministrazione Provinciale danneggiata. Questo motivo di revocazione è stato rappresentato dai ricorrenti, i quali sostengono che la sentenza parziale di questa Sezione n. 196 del 2002, che ha deciso sulla litispendenza, non avrebbe una contiguità giuridica con l’oggetto della presente revocazione. Tuttavia, nel momento stesso in cui si sostiene che una doppia condanna civile e contabile può trovare un correttivo, nella fase esecutiva delle sentenze, tale correttivo a giudizio dei ricorrenti, trova la sua soluzione nell’art. 395, comma I°, n. 5 del c.p.c., allorché vi sia un conflitto sostanziale di giudicati. La sopra citata norma sarebbe poi assorbente della casistica prevista dall’art. 68 R.D. 12.7.1934, n. 1214. Nel caso in cui, sostengono ancora i ricorrenti, non si ritenesse applicabile l’art. 395 del c.p.c., allora si verserebbe in un’ipotesi di illegittimità costituzionale, stante l’irrazionalità e la disparità di trattamento tra situazioni sostanziali analoghe, non essendo possibile pensare che ci sia una condanna al risarcimento di un danno patrimoniale, che un’altra sentenza, passata in giudicato, dichiara del tutto insussistente sotto il profilo giuridico. Perciò, si chiede la revocazione della sentenza d’appello con conseguente dichiarazione di insussistenza di qualsiasi responsabilità da parte dei ricorrenti, la sospensione dell’esecuzione della stessa sentenza e la sospensione dei termini per proporre ricorso in Cassazione.
 
Con le conclusioni depositate il 20.4.2005 il Procuratore Generale ritiene che il ricorso per revocazione non sia ammissibile in quanto la cosiddetta mancanza di contiguità giuridica tra la sentenza parziale non definitiva e l’oggetto della presente revocazione è da disattendere perché evidentemente cerca di prevenire proprio il motivo di inammissibilità dell’istanza revocatoria. Il giudice d’appello, nel rigettare l’eccezione di improponibilità dell’azione per pendenza del giudizio civile e di improcedibilità per litispendenza ai sensi dell’art. 39 del c.p.c., era a conoscenza, già all’epoca, dell’intervenuto giudicato civile, tanto è vero che con ordinanza aveva chiesto ulteriore documentazione riguardo proprio al giudicato civile per stabilirne gli effetti sul giudizio contabile di risarcimento. In altre parole, il giudice d’appello, con la sentenza non definitiva, aveva stabilito che il problema non era quello di attribuire al giudicato effetti vincolanti, bensì di tenerne conto insieme alla consulenza tecnica acquisita nella sede civile, quali elementi per la formazione del proprio convincimento; convincimento, beninteso, che si relazionava all’inosservanza degli obblighi di servizio del dipendente e non già alla commissione di un fatto illecito. In altre parole, l’azione erariale è del tutto autonoma e diversa rispetto a quella civile; deriva dal rapporto di servizio ed è diretta a censurare i comportamenti difformi dagli obblighi di servizio e dannosi per l’ente stesso. E’ evidente quindi che il motivo di revocazione, così come proposto, per il P.M. è inammissibile.
 
Quanto poi all’invocata applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 5, sostiene il P.M. che il cosiddetto correttivo in fase esecutiva della sentenza faceva parte delle conclusioni del P.M., rese in un momento in cui il giudizio civile non era nemmeno concluso. In ogni caso, la revocazione è un mezzo straordinario di impugnazione disciplinato tassativamente dall’art. 68 T.U. n. 1214/1934 ed è fattispecie del tutto distinta da quelle elencate nel menzionato articolo. Al limite poi,anche a voler ammettere che il giudicato civile possa costituire una preclusione per il giudizio contabile, in ogni caso si verserebbe di un’ipotesi di error in iudicando non censurabile in questa sede, né in Cassazione per violazione dei limiti esterni della giurisdizione. L’eccezione poi di incostituzionalità non è fondata, perché l’art. 68 del R.D. sopra menzionato e l’art. 395, n. 5 del c.p.c. hanno,come già detto, presupposti e finalità diverse, non sovrapponibili fra di loro, e comunque, in ogni caso, verrebbe a mancare, anche qualora si dovesse ritenere non manifestamente infondata la questione, il requisito della rilevanza. Destituita di fondamento è infine la richiesta sospensione del termine per proporre il ricorso in Cassazione, in quanto la revocazione è inammissibile e comunque infondata.
 
Per lo stesso motivo va respinta anche la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata. Conclude il P.M. per l’inammissibilità del ricorso per revocazione ed, in via subordinata, per il rigetto del ricorso nel merito, perché infondato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
 
Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l’Avv. Pietro Carotti, il quale, nel ribadire quanto rassegnato negli atti scritti, ha concluso per l’accoglimento del ricorso per revocazione della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., con l’ovvia conseguenza di insussistenza di responsabilità amministrativa contabile per i suoi assistiti.
 
Di contro, il P.M., con riferimento all’ordinanza di questa Sezione del 14.4.2005, con cui è stata accolta l’istanza dei ricorrenti per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, ha modificato le conclusioni scritte, ritenendo che sia in pratica applicabile alla fattispecie l’art. 395, comma 1, n. 5 del c.p.c. Conseguentemente, ha chiesto, la revoca della sentenza impugnata e quindi l’assoluzione nel merito dei Signori Festuccia Mariano e Rinaldi Domenico.
 
D I R I T T O
 
Occorre ribadire in primis che la giurisdizione amministrativa contabile è completamente autonoma da quella del giudice ordinario in quanto i presupposti dell’azione erariale sono collegati al rapporto di servizio interno, intercorrente tra dipendente e Amministrazione di appartenenza e più specificamente alla violazione o meno degli obblighi di servizio con danni alle finanze della P.A..
 
Peraltro, l’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. di cui i ricorrenti invocano l’applicazione sulla base del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del R.D. n. 1038/1933, va tenuto distinto dai casi tassativamente disciplinati dall’art. 68 del T.U. n. 1214/1934, in quanto, stante la natura straordinaria del rimedio della revocazione, esso può essere applicato solo qualora non sia incompatibile con l’art. 68 del T.U. ed i casi ivi previsti. In altre parole, l’ipotesi regolata dal n. 5 dell’art. 395 è fattispecie diversa da quelle elencate nell’art. 68 sopra citato. Si aggiunga anche che lo stesso rimedio correttivo in sede di esecuzione dei giudicati, nel senso che l’Amministrazione danneggiata dovrebbe ottenere e pretendere un unico risarcimento, in realtà è del tutto inconferente nella fattispecie; così come è inconferente l’applicabilità o meno dell’art. 395, comma 1, n. 5, in quanto, nel caso in giudizio soccorrono presupposti diversi per rimediare al conflitto tra le sentenze n. 882/2000 e 923/2000 emesse dal Tribunale di Riet,i divenute cosa giudicata, e la sentenza impugnata. Vale a dire, se è vero e pacifico che la giurisdizione contabile è autonoma rispetto a quella ordinaria, è evidente che la sentenza del plesso giurisdizionale sia del giudice speciale che del giudice ordinario costituiscono effetti del tutto autonomi, in quanto espressione della potestà giurisdizionale di ciascun giudice.
 
Orbene, l’art. 362 del c.p.c. prevede in ogni tempo il ricorso in Cassazione per i conflitti di giurisdizione positivi o negativi tra giudice ordinario e giudice speciale. Questo in sostanza è il rimedio che il legislatore prevede per i casi del genere, che nulla hanno a che vedere né con il conflitto di giudicati, di cui all’art. 395, comma 1, n. 5, del c.p.c., né con la questione della litispendenza, né, da ultimo, con il rimedio del correttivo in sede di esecuzione dei giudicati perché evidentemente gli effetti di un doppio pagamento a carico dei ricorrenti possono essere evitati, appunto, con il rimedio appropriato del ricorso in Cassazione per conflitto di giurisdizione tra giudice speciale ed ordinario. Non trattasi pertanto nemmeno di una sentenza – quella ordinaria – quale antecedente logico rispetto al posterius della sentenza della Corte dei Conti qui impugnata, ma semplicemente di due giurisdizioni le quali ciascuna nella propria autonomia hanno ritenuto l’una, quella civile, di rigettare la domanda risarcitoria nei confronti dei ricorrenti, e l’altra, quella contabile, di condannare gli stessi con   la sentenza impugnata. Da tutto questo deriva ovviamente che la paventata questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 R.D. n. 1214 del 1934 è destituita di fondamento.
 
P. Q. M.
 
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe avverso la sentenza n. 371/2004/A, emessa da questa Sezione nelle camere di consiglio del 26 ottobre/16 novembre 2004 e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con la condanna dei ricorrenti alle spese anche di questo grado di giudizio che, sino al deposito di questa sentenza, vengono liquidate in Euro 350,02______________________________________
 
(Trecentocinquanta/02)
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007.
 
Il Consigliere Relatore                                      Il Presidente
 
Fto Mario Casaccia                        F.to Tommaso De Pascalis
 
                   Depositata in Segreteria il 11 APR. 2007
 
                   IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
 
                   F.to Andreana Basoli
 
 

Lazzini Sonia

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