La gestione del rischio informatico – Scheda di Diritto

La gestione del rischio informatico rappresenta una priorità imprescindibile per enti pubblici, aziende private e liberi professionisti

Redazione 21/04/25

Nel contesto attuale, dominato dalla digitalizzazione di servizi e processi, la gestione del rischio informatico rappresenta una priorità imprescindibile per enti pubblici, aziende private e liberi professionisti. Il diritto ha progressivamente recepito la necessità di predisporre misure adeguate per prevenire, mitigare e, ove necessario, rispondere agli incidenti di sicurezza che colpiscono i sistemi informativi e i dati trattati.

Indice

1. Definizione e inquadramento normativo


Il rischio informatico (o rischio cibernetico) può essere definito come la possibilità che una vulnerabilità tecnica, organizzativa o umana possa essere sfruttata per compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità dei dati o dei sistemi informativi. Tale rischio si traduce in potenziali danni economici, giuridici o reputazionali.
La normativa di riferimento è vasta e multilivello. A livello europeo spiccano:

  • Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che impone il principio di “accountability” e l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate (artt. 24 e 32);
  • La Direttiva NIS 2 (Direttiva (UE) 2022/2555), che rafforza la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in settori critici;
  • Il Cybersecurity Act (Regolamento UE 2019/881), che introduce un sistema europeo di certificazione per i prodotti e servizi ICT.

A livello nazionale, il Decreto legislativo n. 65/2018 recepisce la prima Direttiva NIS, mentre il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, introdotto con il D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019, impone obblighi stringenti a soggetti pubblici e privati ritenuti strategici.

2. Valutazione e gestione del rischio


Il processo di gestione del rischio informatico si articola in varie fasi, secondo un approccio sistemico:

  • Identificazione degli asset: occorre conoscere e mappare i sistemi, le reti e i dati critici per l’organizzazione.
  • Analisi delle minacce e vulnerabilità: si valutano le potenziali fonti di rischio, sia interne (errori umani, mancanza di formazione) che esterne (attacchi hacker, malware).
  • Valutazione del rischio: si stimano la probabilità e l’impatto di eventi avversi.
  • Trattamento del rischio: si decide se accettare, mitigare, trasferire (es. tramite assicurazione) o evitare il rischio.
  • Monitoraggio e revisione: la gestione del rischio è un processo dinamico che richiede aggiornamento costante.

3. Responsabilità e obblighi giuridici


La normativa attribuisce responsabilità precise:

  • Il titolare del trattamento (art. 4 GDPR) ha l’onere di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, documentando le misure adottate;
  • Gli amministratori di sistema, soggetti fondamentali nel governo della sicurezza, devono essere designati formalmente e le loro attività monitorate;
  • In caso di violazione dei dati personali (data breach), è obbligatoria la notifica al Garante entro 72 ore (art. 33 GDPR), e nei casi più gravi anche agli interessati (art. 34 GDPR).

Nel settore pubblico, le linee guida AgID forniscono indicazioni operative per l’attuazione della sicurezza ICT, con particolare attenzione alla gestione dei fornitori esterni e all’adozione di piani di continuità operativa.

4. Misure tecniche e organizzative


Tra le misure concrete per la gestione del rischio informatico si annoverano:

  • Crittografia dei dati e protezione degli accessi con autenticazione forte;
  • Firewall, antivirus e sistemi di rilevamento delle intrusioni;
  • Formazione del personale e consapevolezza del rischio umano;
  • Redazione di policy aziendali (es. politiche di backup, gestione password, BYOD);
  • Penetration test e verifiche periodiche sulla sicurezza dei sistemi.

Inoltre, l’adozione di framework internazionali (ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework) può agevolare il rispetto degli obblighi normativi e la creazione di un sistema di gestione strutturato.

5. Il ruolo del giurista


Il giurista ha un ruolo chiave nel raccordare le esigenze di sicurezza con il rispetto dei principi normativi. È fondamentale, ad esempio:

  • Verificare la conformità delle misure di sicurezza adottate con il principio di minimizzazione e proporzionalità;
  • Redigere correttamente informative, contratti con fornitori e clausole di responsabilità;
  • Assistere il DPO nella valutazione d’impatto (DPIA) prevista dall’art. 35 GDPR;
  • Gestire le comunicazioni agli interessati e alle autorità in caso di violazioni.

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