La filiazione legittima

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La filiazione legittima era un istituto giuridico del diritto civile.

Attribuiva un particolare status, quello di figlio legittimo, al soggetto nato in costanza di matrimonio.

Si contrapponeva alla filiazione naturale.

La materia era disciplinata dal Capo I intitolato Della filiazione legittima, del Titolo VII, del Libro I del codice civile.

La legge 219 del 2012 e il decreto legislativo 154 del 2013 hanno abolito la distinzione di status tra figli legittimi e naturali.

Adesso la legge utilizza, in ipotesi molto limitate, le espressioni “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori del matrimonio”.

Questo vale ai fini dell’accertamento della filiazione, che ha luogo in forme diverse tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

La filiazione legittima è legata a doppio filo all’istituto matrimoniale.

Cambia i propri caratteri nel tempo e nello spazio, in ragione della differente concezione culturale dell’istituto matrimoniale.

Alcuni ordinamenti, anche di epoche storiche differenti, hanno attribuito al figlio legittimo notevoli privilegi, a discapito dei figli naturali, definiti illegittimi, se concepiti in assenza di matrimonio, o adulterini, se concepiti dal coniuge con un soggetto estraneo al vincolo matrimoniale.

Questi vantaggi sono riconducibili sia a rapporti di carattere patrimoniale, sia di tipo familiare.

I diversi legislatori hanno utilizzato questo istituto al fine di subordinare l’instaurazione del rapporto di parentela con il figlio, alla celebrazione del matrimonio.

Sul presupposto che la nascita in costanza di matrimonio sia necessaria per costituire il rapporto di parentela (legale) tra figlio legittimo e genitori e, di conseguenza, con i parenti dei genitori.

In forza di questa ratio alcuni ordinamenti accolgono un trattamento differenziato tra figli legittimi e figli naturali, escludendo gli stessi dai diritti successori.

L’orientamento prevalente negli ultimi decenni è quello di equiparare tra loro i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio.

Indice:

  1. Il figlio legittimo nato nel matrimonio
  2. La prova della filiazione legittima
  3. La prova con atto di nascita
  4. La prova con Il possesso di stato
  5. La prova per testimoni

1. Il figlio legittimo nato nel matrimonio

Il diritto civile, per provare la nascita del figlio nel matrimonio, si serve di due presunzioni.

La prima presunzione, prevista dall’articolo 231 del codice civile, è basata sulla massima di esperienza secondo la quale, di solito, il padre di figlio nato da una donna sposata è il suo coniuge. Il legislatore ha così stabilito che il marito è padre del figlio nato durante il matrimonio.

La seconda presunzione è relativa alla nascita di poco successiva alla crisi del matrimonio ed è calibrata sulla durata della gravidanza.

Ne consegue che si considera figlio legittimo esclusivamente il soggetto nato dopo, 300 giorni successivamente alla data di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non agisce neanche se il figlio sia nato 300 giorni dopo l’omologazisi considera figlio legittimo esclusivamente il soggetto nato dopo la domanda di separazione personale o la pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi di nullità del matrimonio o di divorzio.

Se so dovesse riuscire a dimostrare che la gestazione si sia protratta per un tempo eccezionalmente lungo, ognuno dei coniugi o i loro eredi, possono provare che il figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio, sia stato concepito durante il matrimonio.

2. La prova della filiazione legittima

La prova della filiazione legittima può essere fornita in tre modi:

  • Con l’atto di nascita
  • Con il possesso di stato
  • Per testimoni.

3. La prova con atto di nascita

La prova dello status di figlio legittimo è fornita con l’atto di nascita iscritto nei registri di stato civile (art. 236 c.c.).

L’atto di nascita è redatto dall’ufficiale di stato civile che riporta le dichiarazioni dei soggetti tenuti alla denuncia di nascita ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 396/2000.

La madre può legittimamente richiedere di non essere nominata nell’atto di nascita.

In questo caso il nato non acquisterà lo status di figlio legittimo.

La madre, secondo la giurisprudenza, è libera anche di impedire la filiazione legittima dichiarando che il figlio è naturale, vale a dire, non è figlio del marito.

4. La prova con Il possesso di stato

Se manca l’atto di nascita, ad esempio perché non è stato mai redatto, smarrito o distrutto, lo stato di figlio legittimo può essere dimostrato attraverso il possesso di stato, vale a dire,  la comune considerazione che quella persona sia figlia legittima di quei determinati genitori.

I presupposti per il possesso di stato previsti dalla legge sono:

  • Che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento della stessa.
  • Che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
  • Che sia stata riconosciuta in quella qualità dalla famiglia.

5. La prova per testimoni

In assenza di atto di nascita e possesso di stato, la prova della filiazione può essere fornita per testimoni.

È però necessario che ci sia un principio di prova scritta o presunzioni e indizi che siano abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.

Il principio di prova per iscritto può risultare dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati che provengono da una delle parti.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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