La famiglia di oggi nel Codice Civile: detti e non detti

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Abstract: L’Autrice abbozza una definizione di “famiglia” prendendo spunto dal lessico del codice civile, fissandone i capisaldi e indagandone il significato dinamico e relazionale.

In un’epoca in cui la famiglia è in una crisi che sembra irreversibile o in cui, come qualcuno dice (il sociologo Pierpaolo Donati), la famiglia è diventata autopoietica (che si fa da sé), è bene dare un rinnovato sguardo alle fonti legislative per cercare un orientamento. Nella fonte delle fonti, la Costituzione, la definizione della famiglia è discussa e discutibile perché contiene un ossimoro (“società naturale fondata sul matrimonio”). Nel Codice Civile, invece, anche dopo la legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia non vi è alcuna definizione ma indici normativi da cui comunque si può ricavare l’identità della famiglia. Abbozziamo una definizione: non “liquidamente” (mutuando la terminologia del sociologo polacco Zygmunt Bauman) un luogo di affetti, dove ci si vuole solo bene sino a farla divenire anormativa, anaffettiva, anedonica, ma un gruppo di persone legate da vincoli peculiari basati su servizio (famiglia dal latino “famulus”, servitore), reciprocità, solidarietà orizzontale (tra partners, tra fratelli e sorelle) e verticale (tra generazioni), sincronica e diacronica. Si possono rileggere gli articoli del Codice Civile considerando la parola “famiglia” come un acronimo.

Fedeltà che, rispetto alla formulazione originaria del 1942 dell’art. 143 cod. civ., con la riforma del diritto di famiglia è stata anteposta agli altri obblighi. Fedeltà (dall’aggettivo “fedele”, chi osserva con lealtà la fede data o dovuta, i patti, le promesse, quindi chi è costante nell’affetto, nell’amore e simili) implica una prospettiva futura per cui è caratterizzata da due qualità di cui oggi si parla tanto, “fragilità”, “progettualità”. Essere fedeli non è, o non solo, un fatto fisico, sessuale rimesso alle scelte delle parti, ma un impegno quotidiano che riguarda tutte le scelte fondamentali, anche il “progetto figli” che è ben diverso dal “progettare figli” (ovvero i figli rientrano nel progetto di vita della coppia ma non si può progettare nulla della loro vita), rischio in cui spesso s’incorre. Quando manca questa progettualità può capitare che la coppia si rompa in seguito alla nascita del primo figlio.

Assistenza che, rispetto al testo originario del 1942 dell’art. 143 cod. civ., è stato collocato al secondo posto tra gli obblighi coniugali e non più all’ultimo. Esso ricorre non solo “nella cattiva sorte”, ma sempre; va inteso etimologicamente (dal latino “ad”, presso e “sistere”, fermarsi, stare, presentarsi) come stare presso alcuno per aiutarlo, soccorrerlo o altrimenti giovargli. Intendendolo letteralmente come “fermarsi, stare accanto” evoca una situazione che oggi manca spesso in famiglia causandone la crisi è cioè la comunicazione. La comunicazione (dal latino “cum”, con e “munis”, che compie il suo incarico insieme con altri) deve caratterizzare la comunità familiare[1] per la conoscenza (dal latino “cum”, con e “gnoscere”, sapere) e la comprensione (dal latino “cum”, con e “prehendere”, prendere) dei “bisogni della famiglia” (nel vecchio art. 145 cod. civ. si parlava di “bisogni della vita” a proposito dei doveri del marito verso la moglie) e le “esigenze” (dal latino “exigere”, condurre, spingere fuori, quindi estensivamente esprimere, esternare) della famiglia, altre nuove locuzioni introdotte dal legislatore del 1975.

Morale (dal latino “mos”, costume, regola, misura delle azioni, abitudine), quest’aggettivo è un’altra grande novità introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e riproposta dalla legge 4 aprile 2001 n. 154 che ha aggiunto l’art. 342 bis “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” in cui si trova la locuzione “integrità fisica o morale”. L’ampio significato di morale ricorda che la famiglia non ha solo una dimensione privata, ma anche pubblica e che vi è non solo una responsabilità endofamiliare, ma anche extrafamiliare. Tra i doveri verso i figli, in cui emerge questa responsabilità extrafamiliare, il primo è il mantenimento, che è anche quello più duraturo nel tempo. Questo perché si va oltre il suo significato materiale (come nell’assistenza tra coniugi), infatti significa – dal latino “manu”, mano e “tenere”, tenere – “tenere con la mano”, quindi avviare all’autonomia, capacità di darsi delle regole, che è cosa ben diversa dall’autosufficienza, condizione di chi si basta da sé, atteggiamento in cui ogni famiglia e ogni componente sempre più spesso oggi si richiudono provocando quella che è l’individualizzazione della e nella famiglia allontanandosi sempre di più dal necessario processo di personalizzazione (oggi , in psicologia e filosofia, si parla anche di “selfismo”). Mantenimento evoca il concetto di “manutenzione” (conservazione, sicurezza per il mantenimento della cosa), che ha lo stesso etimo di mantenimento. In altre parole bisogna avere cura della coniugalità, della genitorialità e di ogni relazione familiare per prevenire e/o affrontare ogni crisi familiare, fisiologica o patologica. Per questo nelle recenti leggi nazionali e regionali si prescrive di conciliare tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia.   

Indirizzo concordato (art. 144 cod. civ.), è questa un’altra novità introdotta dal legislatore del 1975. “Indirizzo” significa “andare dritto verso”, quindi la famiglia deve andare dritto verso quello che è e cioè se stessa. Meno che mai, perciò, la famiglia può essere intesa come “luogo”, perché essa è piuttosto un “itinerario” e questa condivisione di percorso è più importante della coabitazione che, a differenza del testo codicistico del 1942, è stata disciplinata all’ultimo posto dei quattro obblighi reciproci dei coniugi. Nell’art. 145 cod. civ. è previsto l’intervento del giudice, senza formalità, aspetto mai decollato della riforma, ma che è stato antesignano di altri interventi nella e per la famiglia, tra cui la mediazione familiare. “Interesse della famiglia”: “interesse”, ciò che sta in mezzo, ci ricorda quella che è la funzione connaturale, la bussola della famiglia, la mediazione. Infatti anche per questo nell’art. 147 cod. civ. si parla di “prole” (nome collettivo) e poi di “figli” (nome plurale), perché l’interesse di ogni figlio va composto con quello di tutti i figli.

Genitori di cui si parla per la prima volta nell’art. 148 cod. civ., mentre nell’art. 147 “Doveri verso i figli” si parla di coniugi, parola che deriva dal latino “cum” con e “iugum”, giogo, uniti dallo stesso giogo, in quanto la coniugalità non è, o non solo, un vincolo che deriva dal matrimonio, ma un onere da convivere. Così la genitorialità è una conseguenza della coniugalità e come tale da condividere, per cui sarebbe pleonastico parlare di cogenitorialità. Alla luce di questa lettura, quindi, il fatto che nell’art. 147 cod. civ. si continui a parlare di coniugi e non di genitori, non si deve considerare una lacuna da parte del legislatore del 1975 il quale non ha seguito il dettato dell’art. 30 della nostra Costituzione. Si noti che nell’art. 148 cod. civ. si parla di uno stato di incapacità dei genitori a dimostrazione che la genitorialità prima ancora di esplicarsi nella potestà genitoriale è una relazione che non può essere definita in positivo ma tutt’al più in negativo, come anche accade nella Costituzione (art. 30 comma 2 e art. 31 comma 1).

Libertà, espressione introdotta dal legislatore del 2001 nell’art. 342 bis cod. civ.. La famiglia non nasce solo dalla “libertas nubendi”, ma si fonda sulla libertà: libertà della e nella famiglia. Dalla libertà discendono tutte le attuali questioni bioetiche di autodeterminazione che riguardano le persone e le famiglie: aborto, fecondazione artificiale, donazione di organi, eutanasia e altre scelte di fine vita. Bisogna solo ricordare che la libertà coesiste con i limiti e che per ogni questione non esiste una risposta univoca e preconfezionata.

Istruzione (art. 147 cod. civ.) è anteposta all’educazione, perché riguarda la “costruzione” (“istruire” dal latino “in”, sopra e “struere”, costruire) della persona che si perfeziona mediante l’educazione e che è diversa dall’insegnamento che compete alla scuola. L’istruzione si attiene all’inclinazione naturale: la famiglia dà e prepara la natura su cui interverrà la cultura realizzata anche da altri soggetti educativi.

Aspirazioni (art. 147 cod. civ.): il legislatore avrebbe dovuto aggiungere “personali”, perché dalle inclinazioni date dalla natura si passa alle aspirazioni che portano all’essenza della vita. Interessanti sono l’etimo, dal latino “ad”, verso e “spirare”, soffiare e  la morfologia che richiama la parola “asperità” (in latino si diceva “ad astra per aspera”). Significa, dunque, che contro l’attuale cultura della morte bisogna educare all’amore (dal latino “a-mors”, non morte), alla biofilia e per questo non è possibile né ammissibile alcuna delega educativa ma coralità e corresponsabilità educativa.

Così descritta la famiglia rispecchia la definizione data nella Premessa della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989: “[…] la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli debba ricevere l’assistenza e la protezione necessarie per assumere pienamente le sue responsabilità all’interno della comunità”.

 

[1] E. V. Napoli “Comunità familiare e diritto di comunicazione” nella rivista “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1983, p. 1160 ss.

 

 

Dott.ssa Marzario Margherita

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