La donazione rimuneratoria

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La donazione rimuneratoria è la donazione che viene eseguita per motivi di riconoscenza, per i meriti del donatario.

La definizione della donazione rimuneratoria è contenuta all’articolo 770  del codice civile.

Non sono considerate donazioni quelle effettuate in occasione di servizi resi o in conformità agli usi, come ad esempio mancia, strenne natalizie.

Simili donazioni sono considerate dal diritto civile come irrevocabili (art. 805 c.c.), anche quando si verifichi l’ingratitudine del donatario oppure la sopravvenienza di figli.

Il nostro ordinamento, nell’occuparsi di donazioni, ricomprende tra le stesse anche la donazione rimuneratoria, ovverosia quella liberalità che, come precisato dal primo comma dell’articolo 770 del codice civile, è fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

In che cosa consiste il contratto di donazione

La donazione è un negozio giuridico con quale una parte, il donante, arricchisce l’altra, il donatario, disponendo di un suo diritto, oppure obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo.

A norma dell’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto.

Il suo perfezionamento richiede l’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.

Il codice del 1865 definiva la donazione come atto unilaterale e la assimilava al testamento.

Da un lato si ha la manifestazione di volontà di una parte di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato si ha la volontà del donatario di accettare l’arricchimento.

Secondo alcune tesi, nonostante la donazione sia un contratto, non è ammesso un preliminare di donazione.

In relazione alla sua spontaneità, sarebbe esclusa da un contratto rivolto a creare l’obbligo di concludere una donazione.

A questo si è obiettato che la spontaneità dell’attribuzione verrebbe stabilita dal contratto preliminare.

La sequenza preliminare di donazione e atto definitivo di attribuzione, continuerebbe a soddisfare i requisiti dei quali all’articolo 769 del codice civile.

Lo stesso contrasto accompagna la sorte della promessa di donazione.

Non rientra nella categoria delle “donazioni” il negozio di dotazione delle fondazioni, costituito per atto inter vivos.

Il contratto di donazione sorge allo scopo di arricchire un altro soggetto.

I suoi elementi sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento.

Lo spirito di liberalità (animus donandi) secondo la dottrina maggioritaria, è la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, deve essere distinta dai motivi, i quali restano fuori della convenzione.

 

Non è facile definire lo spirito di liberalità.

 

La dottrina e la giurisprudenza, nonostante condividano la tesi che in esso risieda la causa del negozio in parola, offrono molteplici descrizioni.

 

Senza entrare in ambiti specifici, per spirito di liberalità si può intendere l’intento altruistico di beneficiare il donatario.

Di questo un’eco negli atti notarili, soprattutto di qualche decennio fa, dove il donatario dichiara di accettare “con animo grato”, come volontà collegata all’intento altruistico del donante.

Altre tesi, di tipo oggettivistico, ritengono che la funzione della donazione consista unicamente nell’attribuire un bene agli altri senza conseguire un corrispettivo.

Lo spirito di liberalità, preteso dall’articolo 769 del codice civile, non atterrebbe alla causa del negozio, ma servirebbe esclusivamente a colorare l’intenzionalità dell’attribuzione non bilanciata economicamente dal corrispettivo.

In che cosa consiste la donazione rimuneratoria

La donazione rimuneratoria, come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, consiste

nell’attribuzione gratuita compiuta in modo spontaneo e nella consapevolezza di non  dovere adempiere a nessun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario.

I tipi di donazione rimuneratoria

Leggendo il testo della norma risulta in modo evidente che i tipi di donazione rimuneratoria che si possono avere sono tre:

Sentimento di riconoscenza, gratifica per meriti e Speciale rimunerazione.

La prima è quella che viene fatta in relazione a un sentimento di riconoscenza nei confronti del destinatario, vale a dire, per esprimere gratitudine nei suoi confronti per qualcosa che ha fatto ed è stata apprezzata.

La seconda è quella fatta per gratificare il donatario per alcuni suoi meriti, che derivano da speciali qualità o attività compiute, rispetto ai quali il donante nutre un sentimento di stima e ammirazione.

La terza viene detta a dal volere ringraziare il donatario per una gentilezza che ha fatto oppure promesso di fare e rispetto alla quale non c’è nessun obbligo giuridico di pagamento.

La forma della donazione rimuneratoria

Nell’Ordinamento giuridico italiano la donazione rimuneratoria compresa nella categoria delle donazioni, perché è compiuta nella consapevolezza di non dovere provvedere alla stessa in adempimento di un obbligo di carattere giuridico, morale o sociale.

Anche questo atto di nullità deve essere compiuto nelle forme di legge previste per la donazione, vale a dire, con atto pubblico.

La differenza tra la donazione rimuneratoria e la liberalità d’uso

Il comma 2 dello stesso articolo che disciplina la donazione rimuneratoria, vale a dire l’articolo 770 del codice civile, precisa che le liberalità che si fanno di solito in occasione di servizi resi o in conformità agli usi non costituiscono donazioni.

Si deve avere bene presente in mente quali sono le differenze tra donazione rimuneratoria e liberalità d’uso.

In questo senso, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha offerto un valido aiuto con due sentenze, fondamentali anche se non molto recenti, nelle quali ha tracciato con chiarezza i confini tra i due negozi.

Con la sentenza numero 1077 del 1 febbraio 1992, in particolare, ha precisato che mentre la donazione rimuneratoria consiste in un’attribuzione gratuita spontanea e compiuta essendo consapevoli di non essere tenuti in relazione a qualche obbligo, la liberalità d’uso, per la sua configurabilità, non richiede in modo esclusivo l’attribuzione patrimoniale gratuita fatta per speciale apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti o per rispettare un uso, ma anche una determinata equivalenza di carattere economico tra questi servizi e le cose donate.

L’altra interessante sentenza “chiarificatrice” è la numero 324 del 14 gennaio 1992, con la quale è stato precisato quale sia il fondamento della distinzione tra donazione rimuneratoria e liberalità d’uso, individuandolo nel diverso movente dei due negozi, che nel primo caso deve essere ravvisato nel desiderio di “gratificare l’autore dei servizi resi”, nel secondo caso deve essere ravvisato “nell’intento di mettere, rispetto a simili servizi, un elemento di corrispettività o di adeguarsi a un costume sociale, anche se non obbligatorio, ma libero”.

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