La donazione modale

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La donazione è un negozio giuridico con quale una parte, il donante, ha intenzione di arricchire l’altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto, oppure obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo.

A norma dell’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto, per il suo perfezionamento serve l’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.

Il codice del 1865 definiva la donazione come atto unilaterale, avvicinandola al testamento.

Da un lato si ha la manifestazione di volontà di una parte di arricchire l’altra senza corrispettivo, dall’altro lato si ha la volontà del donatario di accettare l’arricchimento.

In un simile contesto, ha piena applicazione la regola secondo la quale l’invito beneficium non datur, in origine era posta a presidio di un’assoluta intangibilità della sfera giuridica di ogni individuo, mentre nell’attuale ordinamento, è rilevante esclusivamente nei limiti nei quali il beneficio non rechi con sé oneri oppure obblighi.

Ad esempio, la donazione di un edificio e i connessi oneri di manutenzione.

Secondo alcune tesi, nonostante la donazione sia un contratto, è inammissibile un preliminare di donazione, vista la sua spontaneità, perché sarebbe esclusa da un contratto rivolto a creare l’obbligo di concludere una donazione.

La spontaneità dell’attribuzione verrebbe prima del contratto preliminare e la sequenza di donazione/atto definitivo di attribuzione continuerebbe a soddisfare i requisiti dei quali all’articolo 769 del codice civile.

Lo stesso contrasto accompagna la sorte della promessa di donazione.

Non rientra nella categoria delle “donazioni” il negozio di dotazione delle fondazioni, costituito per atto inter vivos.

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In che cosa consiste la donazione modale

È possibile gravare la donazione con un modus che limiterà l’arricchimento del donatario imponendogli l’esecuzione di una prestazione a vantaggio del donante o di soggetti terzi (art. 793 del codice civile).

Il modus non può impoverire in modo completo il vantaggio attribuito dalla donazione, ne resterebbe travolta la stessa funzione del contratto.

L’onere non è un corrispettivo dell’attribuzione, perché la donazione non è un contratto a prestazioni corrispettive.

In caso di inadempimento dell’onere per causa imputabile al donatario-debitore, il donante può agire per la risoluzione del contratto se la stessa è prevista nel contratto.

Si tratta di un’ipotesi di impugnazione di negozio giuridico per una sopravvenuta circostanza.

È esclusa la possibilità del risarcimento dei danni a favore del donante.

Se l’inadempimento dell’onere dipende da causa non imputabile al donatario-debitore, si ha la semplice estinzione dell’obbligazione modale.

Può non essere agevole determinare, di là dalle espressioni adoperate dalle parti, se il modus ridonda in un autentico corrispettivo.

Si potrebbero determinare delle ipotesi di incerta qualificazione quando la prestazione imposta al donatario sia allo stesso modo economicamente significativa.

La corrispettività si dovrebbe escludere quando le due prestazioni hanno valori irriducibili l’uno all’altro, nonostante si considerino le oscillazioni del mercato per la determinazione del valore di ognuna.

Le parti, possono lo stesso apporre la clausola di risoluzione della donazione per l’eventualità che il modus rimanga inadempiuto.

In questo caso sembra difficile negare, ma per una parte della dottrina questa conclusione non è condivisibile, che la donazione preveda prestazioni corrispettive tra loro.

Ne consegue che in simili ipotesi potrebbe ricorrere un negotium mixtum cum donatione.

Secondo Torrente, che fu autore di un noto manuale di Istituzioni di Diritto Privato, è necessario rivolgersi non all’entità dell’onere ma all’intenzione delle parti.

Se lo scopo che si intende realizzare attraverso l’onere è preminente rispetto allo scopo di donazione, è evidente che non si è davanti a una donazione, ma a un altro negozio le quali norme specifiche dovranno prevalere su quelle della donazione, indipendentemente dalla via formale scelta dalle parti.

La natura dell’onere o modus in modo più specifico

Si deve precisare che il modus, oppure onere, non ha natura di corrispettivo.

La causa della donazione resta sempre la liberalità che nel caso in questione si riduce.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione”(Cass., 28 giugno 2005, n.13876).

Non è sempre possibile distinguere il modus da un autentico corrispettivo.

Ad esempio, quando lo stesso abbia una determinata rilevanza economica.

Per fare fronte a un simile inconveniente, parte della dottrina ritiene utile tenere conto dell’intenzione delle parti.

Non si può ritenere che si possa essere in presenza di donazione quando lo scopo che si intende realizzare con l’apposizione dell’onere risulti nei fatti prevalente rispetto allo scopo di liberalità della donazione.

I limiti che contiene la donazione modale

La disciplina della donazione modale è contenuta all’articolo 793 del codice civile, che ha inizio sancendo che la donazione può essere gravata da un onere, e precisando che il donatario è tenuto al suo adempimento entro i limiti della cosa donata.

Questo significa che l’onerato non è tenuto all’adempimento per la parte che ecceda le risorse ricevute.

L’adempimento dell’onere

Il donante può sempre agire per l’adempimento dell’onere, il quale può comunque essere richiesto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 793, anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, pure quando il donante è ancora in vita. Chiaramente deve trattarsi di soggetto che dall’adempimento riceverebbe un vantaggio, pur se indiretto.

La donazione modale in relazione alla condizione risolutiva del contratto

In materia di donazione modale si deve sottolineare un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la quale si è chiarito che l’onere imposto al donatario nella donazione modale rappresenta un’autentica obbligazione.

A questo proposito, diventa fondamentale, in caso di sua mancata esecuzione, capire se la stessa sia potuta dipendere da un inadempimento che può essere imputato al donatario.

In presenza di simili circostanze, l’onere dovrà essere tenuto distinto dall’avveramento dell’evento futuro e incerto che le parti abbiano previsto come condizione risolutiva del contratto..

Questo produce effetti senza che non rilevi l’eventuale comportamento colposo dei contraenti per il verificarsi dell’evento stesso.

Accade questo perché i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni non trovano applicazione nella disciplina delle condizioni del contratto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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