La donazione di persona incapace

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 La donazione è un negozio giuridico con il quale una parte, che prende il nome di donante, arricchisce in modo intenzionale un’altra parte, che prende il nome di donatario, disponendo di un suo diritto, oppure obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo.

Ai norma dell’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto.

Il suo perfezionamento si realizza con l’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.

Il codice del 1865 definiva la donazione come un atto unilaterale e la accostava al testamento.

Da un lato si ha la manifestazione di volontà di una parte di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato si ha la volontà del donatario di accettare l’arricchimento.

Secondo alcune tesi, anche se la donazione  sia un contratto, non è ammissibile un preliminare di donazione, vista la sua spontaneità, sarebbe esclusa da un contratto rivolto a creare l’obbligo di concludere una donazione.

Si è obiettato che la spontaneità dell’attribuzione verrebbe realizzata dal contratto preliminare, e la sequenza preliminare di donazione/atto definitivo di attribuzione continuerebbe a soddisfare i requisiti dei quali all’articolo 769 del codice civile.

Un uguale contrasto accompagna la sorte della promessa di donazione.

Non rientra nella categoria delle “donazioni” il negozio di dotazione delle fondazioni, costituito per atto inter vivos.

Il contratto di donazione sorge allo scopo di arricchire un altro soggetto.

Sono elementi della donazione lo spirito di liberalità e l’arricchimento.

Lo spirito di liberalità (animus donandi) è, secondo la dottrina maggioritaria, la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, va distinta dai motivi, che restano al di fuori della convenzione. Non è facile definire lo spirito di liberalità.

La dottrina e la giurisprudenza, anche se condividono la tesi che in esso risieda la causa del negozio in parola, offrono molteplici descrizioni.

Si può intendere l’intento altruistico di beneficiare il donatario.

Altre tesi ritengono che la funzione della donazione consista unicamente nell’attribuire un bene agli altri senza conseguire un corrispettivo.

Lo spirito di liberalità dettato dall’articolo 769 del codice civile, non atterrebbe alla causa del negozio, ma servirebbe a colorare l’intenzionalità dell’attribuzione non bilanciata economicamente dal corrispettivo.

È donazione anche l’arricchimento remuneratorio, vale a dire fatto per riconoscenza, a fronte dei meriti del donatario o per speciale remunerazione (art. 770 c.c.).

La donazione è sempre relativa alla generosità del donante.

Può essere dovuta a un gesto di riconoscenza motivata dall’affetto che lega le parti coinvolte.

Qualunque sia il motivo, resta sempre un gesto molto apprezzato.

Nonostante questo, anche una donazione può nascondere qualcosa di diverso.

Potrebbe accadere che il regalo non venga prestato in modo spontaneo dal donante, ma sia indotto e provocato in modo illegittimo dal donatario.

Un caso simile è rappresentato da una persona incapace della quale il beneficiario della donazione si approfitta convincendolo a donargli una somma di danaro o un altro bene.

Ci si chiede se la donazione sarebbe possibile e se la donazione compiuta da una persona incapace sia valida.

La forma della donazione

La donazione, per essere valida deve rispettare una determinata forma, andrebbe realizzata per atto pubblico.

La legge (art. 782 c.c.) impone il ricorso al notaio per concretizzare una donazione che verrà dallo stesso stipulata alla presenza di due testimoni e con i costi necessari allo scopo, come le tasse e il compenso del professionista in questione.

Non è necessario che la donazione sia relativa a un bene immobile.

Anche se dovesse avere come oggetto una somma di denaro, dovrebbe essere realizzata con atto pubblico.

Unica eccezione è quella della donazione di beni mobili di modico valore, quando il ricorso al notaio non sarebbe fondamentale ai fini della validità dell’atto.

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La donazione di modico valore

L’oggetto di una donazione potrebbe essere un bene cosiddetto mobile.

Secondo la legge (art. 783 c.c.) si potrebbe trattare dell’ipotesi della donazione di una somma di denaro, dove per l’esiguità della somma non ci sarebbe bisogno del ricorso all’atto pubblico notarile.

Al fine della validità delle donazioni di modico valore sarà sufficiente la semplice dazione del denaro, che può essere accompagnata da una piccola scrittura privata che giustifichi provenienza e titolo della somma.

Secondo la norma sopra menzionata, per valutare la modicità è importante considerare l’entità della somma e le condizioni economiche del donante.

Alla luce di questo una somma di denaro non elevata potrebbe anche non essere

considerata di modico valore, vista la limitata disponibilità economica del donante.

Al contrario una somma ingente potrebbe essere considerata di modico valore, in relazione alle floride condizioni patrimoniali di colui che ha elargito il regalo.

La donazione di persona incapace

Una persona incapace non può fare una donazione valida.

La nostra legge impone che gli atti che hanno valenza giuridica, per essere validi ed efficaci, debbano essere compiuti da soggetti capaci di intendere e di volere.

Il legislatore (art. 775 c.c.) lo ribadisce anche a proposito della donazione, la quale, se dovesse essere compiuta da un incapace, anche se non dichiarato ufficialmente interdetto, sarebbe invalida e annullabile, se la persona in questione non fosse cosciente dei suoi atti al momento della donazione, vale a dire, se fosse presente la cosiddetta incapacità naturale.

Ai sensi della norma sopra scritta, in un caso come quello appena descritto, anche una donazione compiuta per atto pubblico potrebbe essere invalidata da parte dello stesso donante oppure dei suoi eredi.

Donazione di incapace e responsabilità penale

Il legislatore non ha fatto passare indenne, anche dal lato penale, il comportamento di qualcuno che approfitta di una persona incapace, inducendola a donargli qualcosa.

In simili circostanze si potrebbe configurare il reato di circonvenzione d’incapace (art. 643 c.p.).

Da un lato strettamente civilistico ci sarebbe l’invalidità delle donazioni che provengono da un soggetto incapace, che potrebbero porre in essere la responsabilità penale, che a sua volta potrebbe determinare la reclusione da due a sei anni e la multa da 206 a 2065 euro.

Se una persona anziana o un amico che si assiste si trovano in uno stato di incapacità, accertata o accertabile, sarebbe meglio non accettare nessuna donazione, anche di piccolo importo, in modo che non ci siano inconvenienti.

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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