La donazione annullata o revocata

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La legge consente l’annullamento o la revoca della donazione se sono presenti di particolari ipotesi che costituiscono casi limite rari.

Se qualcuno ha regalato soldi, titoli di credito, libretti al portatore o qualsiasi altro oggetto o bene a un’altra persona,  può cancellare quello che ha fatto e riprendersi i suoi beni.

Le circostanze nelle quali si può annullare una donazione

La legge stabilisce che la donazione deve essere posta in essere rispettando determinate condizioni di forma e di sostanza.

A questo fine si deve distinguere tra donazioni di modico valore e altre donazioni.

Donazioni di modico valore

Quando il bene donato ha un valore di modica entità, è sufficiente esprimere la volontà di donare perché la stessa si perfezioni diventando vincolante, mentre la semplice promessa di donare in futuro non ha nessun valore.

La donazione si può perfezionare anche attraverso un gesto tacito, vale a dire con la consegna dell’oggetto.

La donazione non può più essere oggetto di ripensamento, neanche se eseguita nella fretta o nell’emozione di un evento particolare.

Una donazione di modico valore non può essere annullata per vizi di forma, a causa dell’atto informale con il quale viene posta in essere, mentre è possibile annullare la donazione per vizi di sostanza, che di solito sono relativi alla formazione della volontà, perché essere consapevoli di quello che si sta facendo costituisce un elemento essenziale della donazione.

Una donazione fatta in uno stato di incoscienza non ha valore.

Lo stato di incapacità può dipendere da infermità mentale riconosciuta dal tribunale e dichiarata con l’interdizione o l’inabilitazione, oppure, può essere uno stato che dipende da un determinato momento, ad esempio, l’assunzione di droghe, lo stato di ebbrezza, una patologia che si manifesta in modo saltuario.

Nel primo caso per annullare la donazione non deve essere fornita nessuna prova, oltre al certificato di interdizione o inabilitazione, mentre nel secondo, si deve dimostrare che al momento della manifestazione delle volontà di donare, il donante era incapace di capire il senso delle sue azioni. Anche la senilità, se diventa patologica e sconfina nella demenza, può essere causa di nullità della donazione.

Un altro vizio della volontà della donazione può derivare dall’errore del donante.

Esempio:

Tizio riceve a casa un pacco postale che contiene una catenina in oro.

Ritenendo che il regalo provenga dal suo amico Caio, regala a lui un abbonamento per un anno a teatro.

In un momento successivo, viene a sapere che la catenina era il regalo di un’altra persona.

In questo caso può annullare la donazione da lui fatta a Caio.

Un altro vizio di sostanza della donazione è relativa al suo oggetto.

Non si può donare un bene che non sia di proprietà del donante o un bene che ancora non esiste.

Allo stesso modo non è valida una donazione generica, che non indica con precisione il bene oggetto di donazione.

Esempio:

Tizio dice alla sua campagna Caia di volerle regalare un gioiello molto prezioso, non indicando quale sia e non facendoglielo vedere.

Dopo una settimana Caia vuole il regalo, ma Tizio può cambiare idea, avendo definito l’oggetto della donazione.

Le donazioni di non modico valore

In relazione alle donazioni di non modico valore è richiesta una forma speciale.

La legge esige l’atto notarile e la presenza di due testimoni.

In presenza di simili circostanze, oltre ai vizi di sostanza visti di sostanza, è possibile annullare la donazione anche per ragioni di forma.

Le donazioni di valore elevato rispetto alle disponibilità economiche del donante si considerano “di non modico valore”.

La donazione di un immobile  è sempre di valore elevato, e  se non avviene davanti a un notaio è nulla.

Nulla è anche la donazione che, nonostante venga effettuata alla presenza di un notaio, non menziona la presenza di almeno due testimoni.

I vizi di forma e i vizi di sostanza della donazione

La donazione può essere “cancellata” sia per vizi di forma, come la donazione di non modico valore, sia per vizi di sostanza, come le forme di donazione.

Nel primo caso si parla di nullità della donazione, mentre nel secondo di annullamento della donazione.

In entrambi i casi, la cancellazione della donazione si ottiene facendo causa al donante.

Una donazione nulla può essere impugnata da chiunque abbia interesse, vale a dire da chi, a seguito della donazione, potrebbe vantare diritti sull’oggetto donato.

Ad esempio, lo stesso donante e i suoi familiari che potrebbero essere suoi eredi.

La causa può essere intrapresa in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni, non essendoci prescrizione o decadenza.

Una donazione annullabile può essere intrapresa massimo entro cinque anni dalla conoscenza del vizio della donazione.

I motivi causa dell’annullamento della donazione

L’ordinamento considera irrilevante i motivi che spingono una persona a donare.

Nonostante questo, è possibile chiedere l’annullamento della donazione, salvo nel caso in cui su di esso sia caduto l’errore del donante a condizione che risulti dal contratto e sia stato l’unico motivo a determinare il donante a compiere la liberalità.

A queste condizioni l’errore di fatto e di diritto sui motivi consente di impugnare la donazione.

Se il donante decide di attribuire un bene o un diritto per un motivo illecito, la donazione è nulla quando lo stesso motivo risulta dal contratto ed è stato l’unico a determinare il donante a perfezionare il contratto.

La revoca della donazione

La revoca della donazione è diversa dalla nullità della stessa, e può avvenire in presenza di due condizioni:

Sopravvenienza di figli del donante, dei quali lo stesso non aveva conoscenza al momento della donazione, anche se concepiti.

A questa situazione equivale la donazione di un figlio minorenne.

Indegnità del donatario, vale a dire, chi commette reati molto gravi ai danni del donante o della sua famiglia.

La donazione essere revocata per l’ingratitudine del donatario, quando lo stesso ha compiuto atti o tenuto comportamenti che coincidono con i casi di indegnità a succedere, ha commesso ingiuria grave nei confronti del donante, ha provocato in modo doloso un grave danno al patrimonio del donante, ha rifiutato in modo indebito di corrispondergli gli alimenti ai quali è tenuto chiunque riceva una donazione.

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