La domanda cd trasversale e sentenza n. 831511 Cassazione Civile

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Sul n. 32 del 6811 di “Guida al diritto”, edito da “Il Sole 24 Ore” è “comparsa”, in massima, la sentenza n. 831511 della Terza Sezione della Cassazione Civile.

Ritengo appropriato l’utilizzo di “comparsa” in quanto non solo la sentenza in questione tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale di natura processualcivilistica, diritto in cui sappiamo che “comparsa” è termininologia appropriata, ma anche perché, in ambito teatrale la “comparsa” è, come sostantivo, “persona che appare sulla scena senza prendere la parola” (cfr.: Il Treccani, ed. 2003, Roma): non si è rinvenuti, difatti, il suo testo in extenso, non pubblicato nemmeno sul sito ufficiale della Cassazione, Sezione III (http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici).

Per come è massimata (si rimanda, per brevità, alla fonte sopra indicata), la sentenza si mostra (=compare) piuttosto criptica, atteso che i riferimenti normativi utilizzati sono (solo) gli artt. 36 e 99 cpc.

Vigendo il principio generale per cui le sentenze non vanno interpretate ma applicate, si intende, dunque, offrire una lettura “ragionevolmente orientata” di siffatta sentenza.

Il riferimento all’art. 36 cpc è dovuto al fatto che in siffatti casi, proprio per la particolarità e rarità della domanda cd trasversale, succede spesso che il convenuto, non sapendo come procedere, introduca la domanda contro altro convenuto con una riconvenzionale e giustamente la corte ha evidenziato che la riconvenzionale può e deve esser proposta solo nei confronti dell’attore. In questi termini, a mio parere, va letta la dicitura “domanda diversa dalla principale”: nel senso che non si contrasta il thema decidendum come introdotto dall’attore (es: nella mancata esecuzione di un contratto sinallagmatico, l’attore deduce l’inadempimento dei convenuti, uno di loro chiede venga accertata in riconvenzionale l’inadempimento dell’attore nei suoi confronti) ma si propone in quello stesso giudizio un nuovo thema decidendum (con lo stesso esempio: l’attore deduce l’inadempimento di due convenuti, uno di loro si è reso inadempiente perchè a sua volta ha subito l’inadempimento dell’altro convenuto, di cui chiede, quindi, per la sua parte, l’accertamento ed il conseguente risarcimento danni e non la semplice manleva nei confronti dell’attore).

Il riferimento all’art. 99 cpc parrebbe presupporre che vi sia stato un giudizio dinanzi, es. giudice di pace, e che la domanda di convenuto nei confronti di altro convenuto fosse di competenza del tribunale (immaginiamo un incidente stradale causato da doppio sorpasso: l’attore cita i conducentiproprietari delle due autovetture per un danno del valore rientrante nella competenza del gdp, il convenuto che, nel sorpassare l’attore, ha subito a sua volta il sorpasso ha avuto danni del valore di competenza del tribunale), il che avrebbe dovuto spostare la competenza dinanzi il giudice del tribunale, la qual cosa non sarebbe avvenuta e, indi, l’intervento, richiesto in impugnativa, della Suprema Corte.

Quanto al riferimento alla chiamata di terzo per la proposizione di domanda cd trasversale, è opinione di chi scrive (diversamente opinando, la sentenza in commento rappresenterebbe un obiter dictum), che lo stesso lascia pre-supporre che il convenuto, avverso il quale si proponga domanda trasversale, sia rimasto contumace nel giudizio come instaurato dall’attore: di qui la necessità di notificare al contumace, nelle forme della chiamata in causa, la domanda trasversale del convenuto nei confronti di altro convenuto e dunque solo in siffatto caso la domanda trasversale andrebbe introdotta anche con chiamata di terzo e non solo in comparsa di risposta depositata nei termini ex art. 167 cpc ed è il comportamento processuale del convenuto che subisce la domanda trasversale, rimasto contumace, il discrimen.

Mariarosaria Porfilio

 

Successivamente alla pubblicazione del presente contributo, è “comparsa” in extenso la sentenza di che trattasi.

Ne discendono alcune considerazioni.

Primo dato oggettivo: mai, in alcuna parte, la S.C. riporta la terminologia “domanda cd. trasversale” per indicare la domanda proposta da convenuto nei confronti di altro convenuto, per individuare la quale utilizza sempre circonlocuzioni.

Ancora ed esiziale: la S.C. si pronuncia su un processo di primo grado di cui non è esplicitata la data di iscrizione a ruolo ma certamente iscritto antecedentemente all’introduzione della legge processuale civile che ha novellato l’art. 167 cpc come ora vigente.

Tenuto, infine, conto che l’apparato giudiziario è parte della P.A. e che la P.A. deve esser improntata ad efficacia, efficienza ed economicità per poter assicurare il buon andamento dello “iuris dicere” (parafrasando in parte qua l’art. 97 Cost.) e che lo “iuris dicere” è una delle funzioni precipue dello Stato di Diritto, si formulano riserve sull’orientamento della Terza Sezione per cui la domanda trasversale vada introdotta con chiamata di terzo e non formulando apposite conclusioni nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nei termini processuali di volta in volta vigenti nella precipua materia (i.e. costituzione del convenuto), atteso che la domanda cd trasversale, nel caso di specie, si svolgeva da parte di convenuto nei confronti di altro convenuto e dunque non di parte del tutto estranea al giudizio sì come introdotto dall’attore ma da quest’ultimo già evocatovi e costituitosi e, per tanto, a parere di chi scrive, senza alcuna compressione dell’inviolabile diritto di difesa.

Preso atto delle motivazioni della sentenza in commento, si rimane, quindi, fermi nella convinzione che la domanda cd trasversale vada tempestivamente proposta nelle conclusioni della comparsa di risposta a depositarsi nei termini indicati dalla legge processuale civile vigente (in base all’antico brocardo: “tempus regit actum”) e che solo allorquando il convenuto nei cui confronti sia stata proposta rimanga contumace essa gli vada notificata, previa autorizzazione del GI, con chiamata di terzo.

Avv. Porfilio Mariarosaria

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