La dignità femminile nell’ordinamento svizzero

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1. Introduzione

Il Report ONU del 17/01/2007, sulla violenza contro le Donne, sottolineava che le Società con una rigida Cultura patriarcale costituiscono una complessa << polymorphe Konstrukte >> [ struttura polimorfa ]. In esse,nel nome di pseudo-valori religiosi, i maltrattamenti su soggetti femminili sono sistematici nonché collettivamente approvati ( v. p.e. mutilazioni genitali pre-matrimoniali, percosse, discriminazioni )

La Svizzera, addì 13/10/1993, ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti Umani, nella quale i << Frauenrechten >> [ diritti della Donna ] sono conformi alle rationes di << Universalität, Einheit und Unteilbarkeit >> [ universalità, unicità ed intangibilità ], a prescindere da qualsivoglia contesto politico, economico, culturale o religioso.

Viceversa, la Conferenza del Cairo dei Paesi Islamici ( 05/08/1990 ), nel nome della Sharìa, riconosce potestà e ruoli soltanto al maschio. Anche in Algeria, Giordania, Niger, Egitto e Bahrein, dal punto di vista formale, la Donna è rispettata e protetta, ma, dal punto di vista sostanziale, prevalgono mentalità maschilistiche e tribali

L’ ONU, il 17/02/2007, nel Report on Violence Against Women, rilevava che, nei Paesi di cultura medio-orientale, la posizione di Mogli, Madri e figlie rimane troppo ambigua, nonostante gli sforzi governativi di nascondere le concrete umiliazioni femminili. Al contrario, in Svizzera, nell’ Unione Europea e nel Nord-America è scontato teorizzare e praticare il rispetto per il genere femminile. Anzi, non mancano forme di iper-tutela estremistiche.

Il nostro Stato ha recepito, nel proprio Diritto federale, la Frauenrechtskonvention ONU del 1979, ma, soprattutto, la Belem-Konvention del 1994. Negli Artt. 1-7 della Belem-Kovention, almeno a livello di ratio, sono condannati e sanzionati << Handlung welche zu körperlichen, sexuellen oder psychischen Schäden … in der Öffentlichkeit oder in Privatbereich >> [ atti dannosi sul corpo, sulla sessualità, sulla mente … sia nei luoghi pubblici sia nelle dimore private ]. E’, oltretutto, splendida, nell’ Art. 8 lett. b) della Belem-Konvention ( 1994 ) anche la condanna, in versione anglofona, della << the idea of the inferiority or superiority of either of the sexes … or violence against women >> [ l’ idea dell’inferiorità o della superiorità tra i due sessi … o –l’ ideale – della violenza contro la Donna ]. Si tratta di ottime dichiarazioni formali di Principio, ma, successivamente, la Belem-Konvention non sempre viene realmente applicata e giuridificata nei singoli Diritti Penali sostanziali nazionali. Anche sotto il profilo semantico, mancano, in tutto il Diritto Internazionale Pubblico, definizioni ufficiali autentiche di espressioni quali << Form von Diskriminierung >>, << the role of women and men in the family >>, << Gewalt in der Familie>>. Pertanto, ai singoli Legislatori nazionali ed alle singole Autorità Giudiziarie è deferita un’ eccessiva eppur ineludibile potestà esegetica. Del resto, è facile condannare nominalisticamente <<le violenze fisiche, sessuali, psicologiche, sociali, lavorative , prostitutive >> contro la Donna, ma tali valori rischiano di rimanere sterili declamazioni retoriche. Kelsenianamente parlando, una Norma giuridica senza sanzione non è Norma e non è Diritto.

La Svizzera ha ratificato anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo ( CEDU ), (1950 ), poi il Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ( 1966 ) ( detto Pakt I ), nonché il Pakt über bürgerliche und politische Rechte ( 1969 ) ( detto Pakt II ). Ma, si ripete, che a quasi nulla servono solenni Dichiarazioni di Principio prive di cogenza fattuale. P.e., si pensi alla risibile astrattezza dell’ African Charter on Human and Peoples Rights ( 1981 )

2. I ruoli e le tutele della Donna in Svizzera

KÄLIN & KÜNZLI ( 2008 ), alla luce delle recenti e barbariche pulizie etniche agìte durante la Guerra di Yugoslavia , insistono sull’impellente necessità di giuridificare una cultura attenta e non ipocrita in tema di rispetto verso la Donna. In special modo, le nostre Polizie Cantonali debbono detenere poteri d’ intervento e di ausilio concreti e non meramente simbolici. Anche il Consiglio Federale di Berna, di concerto con i Cantoni, reca il compito insostituibile di legiferare <<sozialpolitischen Massnahmen >> [ misure politico-sociali ].In buona sostanza, i vari Protocolli transnazionali ratificati necessitano di una vera cogenza giuridica interna.

Nel Secondo Dopoguerra, i nostri Cantoni hanno creato un sistema socio-assistenziale molto sensibile alla riduzione / eliminazione della violenza domestica. Ognimmodo, anche il Diritto di Famiglia, e non solo il Diritto Penale, è utile per rimuovere i pregiudizi religiosi e culturali degli stranieri emigrati in Svizzera. E’ profondamente erroneo pensare ad una Giuspenalistica onni-comprensiva ed onni-risolutiva. Si pensi, per esempio, all’ Art. 28b C.C.1, in vigore dal 2007, dopo la promulgazione della Legge Federale 23/06/2006 ( Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie ). Tale misurata commistione tra Diritto Civile e Norme Penali deve radicarsi anche nei Consultori e nelle varie O.n.lu.s., poiché occorrono Mediatori Familiari e Sociologi, non giustizieri improvvisati. Del resto, il dialogo inter-culturale sulla dignità della Donna non si crea con la << zero tolerance >> o con carcerazioni neo-retribuzionistiche.

BGE 127 IV 10 e BGE 117 IV 7 hanno distinto tra l’ordinario litigio coniugale ed il maltrattamento. Infatti, molti immigrati, nei nostri Cantoni, reputano, per sottosviluppo culturale, di detenere una potestà patriarcale ad libitum su Mogli e figlie femmine. Da circa 50 / 60 anni, le nostre Autorità Giudiziarie hanno saputo calibrare, nei casi di violenza domestica, il << Recht auf Leben>> [ Diritto alla Vita ] ed il << Verbot unmenschlicher Strafe >> [ divieto di punizioni disumane ]. P.e., si ponga mente all’ infinita questione del ceffone pedagogico.

Come in Italia, Germania ed Austria, la CEDU, sotto il riguardo ermeneutico, è affidata al Bundesgericht e, prima ancora, ai Tribunali di rango cantonale. Ciononostante, a differenza dell’ Ordinamento francese, quello elvetico non è giurisprudenzialmente ipertrofico o politicizzato. Dunque, il Magistrato svizzero non è né paladino della Giustizia né vendicatore dei deboli. I ruoli sono rispettati e gli equilibri nomo-genetici sono conformi alla Carta Costituzionale Federale.

Nella Criminologia elvetica germanofona, si incontra spesso l’ espressione << Bekämpfung religiös bedingter Gewalt >> [ lotta alla cultura religiosa della violenza ]. La questione si è imposta anche negli Stati Uniti d’ America dopo gli attentati fondamentalistici dell’ 11/09/2001. In Dottrina, NOWAK ( 2005 ) e RICHTER ( 2001 ) affermano che << Universalität der Frauenrechte nicht unter werden dürfte >> [ l’ universalità dei Diritti delle Donne non debbono essere violati o messi in dubbio dalle Religioni o dalle Culture ]. Anche nell’ Art. 18 comma 3 Pakt II ( 1966 ) la <<Religionsfreiheit >> [ libertà religiosa ] non è ammessa allorquando la Fede metta in pericolo << Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten >> [ la protezione della pubblica sicurezza, dell’ Ordine Pubblico, della salute, dei Principi Fondamentali del Diritto e della libertà personale ]. Anche i commi 1 e 2 Art.9 CEDU2 negano il primato fideistico qualora << diese Gebräuche und Traditionen die elementaren Rechtspositionen von Frauen und Mädchen gefährden oder verletzen >> [ queste credenze e queste tradizioni mettano in pericolo o ledano i Diritti giuridici elementari di donne e bambine ]. Non esiste né deve esistere una Teologia maschilistica o misogina. In centinaia di Autori sussiste il perenne incontro e/o scontro tra i lemmi << Frauenrechten >> e << Religionsfreiheit >>.

Dopo le pulizie etniche Yugoslave del Novecento, KÄLIN ( 1999 ), KYMLICKA ( 1995 ), MINOW ( 2000 ), RAO ( 1995 ), ma anche l’ ONU ( 13/09/2007 ) e l’ Unione Europea (01/02/1995) hanno coniato il neologismo << Frauenminderheitenrechten >> [ Diritti delle Minoranze femminili ]. Tuttavia, a parere di chi redige, esistono sottili, silenziose, eppur dolorose <<diskriminierende Praktiken >> [ prassi discriminatorie ] anche nelle nostre Metropoli elvetiche. La Donna etnicamente in minoranza, anche in Svizzera, tende ad essere oppressa ed emarginata. Non si tratta di una fisima senza senso, alla luce degli odierni cospicui flussi migratori di Asilanten verso la Confederazione. Negli Stati ove esistono minoranze etniche femminili ( Kosovo, Croazia, Serbia, Macedonia ), queste Donne ( Pakt II – 1966 ) hanno un inviolabile << Recht auf Selbstbestimmung >> [ diritto di auto-determinarsi ] sotto i profili politico, economico, sociale e culturale. La suddetta Teoria del << Recht auf Selbstbestimmung >> è stata enunziata anche da JOSEPH & SCHULTZ & CASTAN ( 2000 ), giacché la Svizzera ospita tutt’ oggi Donne serbo-bosniache orribilmente torturate negli Anni Novanta del Novecento. L’ Art. 261bis StGB3, nei propri Lavori Preparatori germanofoni, definisce l’ epurazione etnica contro le Donne per fini bellici << Verbrechen gegen die Menschlichkeit >> [ crimine contro l’ Umanità ]. Paradigmatico, a tal proposito , è stato il leading-case Kunarac, Kovac and Vukovic – Tribunale dell’ Aja 22/02/2001 -. Ulteriori dettagli disgustosi sono contenuti pure nel Report ONU A/57/169 ( Elimination of Crimes against Women and Girls committed in the Name of Honour ).

La << Genitalverstümmelung >> [ infibulazione ] è punita dall’ Art. 122 StGB4, decisamente surclassato, in Italia, dall’ eccellente Art. 583 bis C.P.5 Le testé citate Norme codicistiche sono approvate e riconfermate dalle Risoluzioni ONU 22/12/2003 e 20/12/2004.

Fermo restando il rispetto per l’Islam, tuttavia molti Autori elvetici contestano e condannano aspramente le usanze mussulmane della cliteridectomia, dell’ escissione e dell’ infibulazione. Purtroppo, le nostre Polizie Cantonali scoprono quotidianamente ambulatori islamici clandestini in cui sono praticate mutilazioni genitali femminili. Anche la vicina Italia non è esente da questi animaleschi interventi ginecologici illegali.

3. Corollari e Conclusioni

In Canton Ticino, il già menzionato Art. 28b C.C. è pienamente entrato in vigore addì 01/01/2008, con un ritardo di circa cinque mesi rispetto ad altri Cantoni. Tale Norme civilistica rinviene la propria ratio nel brocardo sociologico-giuridico << chi picchia se ne va >>. Solitamente, la Parte Lesa è moglie o convivente di un uomo violento, senz’ altro border-line e sovente alcoolista o poli-tossicomane.

Il divieto di dimora ha efficacia immediata, dura, come minimo, dieci giorni e viene rinnovato qualora la Pattuglia rinvenga sulla Donna segni fisici evidenti di lesioni o di panico perenne e patogeno

Sotto il profilo strutturale, l’ Art. 28b C.C. è uno strumento rimediale giustiziale; il che non impedisce al reo un’ opposizione giurisdizionale in senso proprio, nel caso di calunnia.

Va comunque notato che, già prima della Riforma del 2008, la tranquilla ristrettezza provincialistica del Canton Ticino permetteva alla Polizia Cantonale di intervenire, ammonire, monitorare e dissuadere i mariti maneschi anche per vie informali

Probabilmente, il femminismo elvetico è stato confuso con certune Teorie estremistiche. La Svizzera moderata, specialmente nelle Regioni italiofone e francofone, non mira ad una società a-sessualizzata e piatta. Il che non toglie valore alle innumerevoli fatiche domestiche delle casalinghe o all’ eroismo delle Madri abbandonate. Senz’ altro, la genuina Donna svizzera, anche sotto il profilo del de jure condendo, rimane granitica ed impareggiabile nel proprio ruolo mediterraneo di centro morale e valoriale della Famiglia europea

Senza dubbio, la Donna è anche l’ educatrice primaria della prole, come dimostra l’uso del Matronimico nella Civiltà Ebraica contemporanea

Il numero 2364 del Catechismo della Chiesa Cattolica è cosciente delle quotidiane difficoltà empiriche. Ciononostante, esso costituisce un sublime Inno meta-normativo all’ ontologica, alta ed impareggiabile dignità muliebre. La Donna, nel Diritto Canonico, è soggetto di affettività e non mero oggetto delle fugaci concupiscenze maschiliste. Ella è figlia, Sposa, Madre, Moglie, Sorella. E’ completezza, moderazione ed equilibrio, in un contesto sociologico dove l’ istintività può e deve essere mitigata dal Diritto e dalla ragionevolezza di una nuova e non impossibile Criminologia Cristocentrica.

Riferimenti sitografici connessi:

  1. www.diritto.it/all.php?file=27651.pdf

    Presupposti teologici e statuizioni giuridiche per la tutela della Donna in Svizzera ed in Italia ( BAIGUERA ALTIERI 2009 )

  1. www.diritto.it/docs/29888/download

    La violenza domestica in Svizzera ( BAIGUERA ALTIERI 2010 )

  1. www.diritto.it/docs/31387

    La Donna nel Diritto svizzero ( BAIGUERA ALTIERI 2011 )

BIBLIOGRAFIA

JOSEPH & SCHULTZ & CASTAN, The International Covenant on Civil and Political Rights.

Cases, Materials and Commentary, Oxford, 2000

KÄLIN, Grundrechte im Kulturkonflikt, Zürich, 1999

KÄLIN & KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, Basel, 2008

KYMLICKA,Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights,Oxford, 1995

MINOW, About Women, About Culture: About Them,About Us, in: Journal of the American

Academy of Arts and Sciences, Daedalus, 2000

NOWAK , U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2 rev. ed., 2005

RAO, The Politics of Gender and Culture in International Human Rights Discourse, in PETERS &

WOLPER ( Eds. ), Women’s Rights -Human Rights, New York, 1995

RICHTER, Relativierung universeller Menschenrechte durch Religionsfreiheit. Ein Beitrag zu den

rechtlichen Grenzen schädigender religiöser Praktiken, in GROTHE & MARAUHN ( Hrsg. ), Religionsfreiheit, Berli, 2001

1 Art. 28b C.C.

Violenza, minacce o insidie

Per proteggersi da violenze,minacce o insidie, l’ attore può chiedere al giudice di vietare all’ autore della lesione in particolare di

  1. avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione

  2. trattenersi in determinati luoghi,in particolare vie,piazze o quartieri

  3. mettersi in contatto con lui,in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo

  4. Inoltre, se vive con l’ autore della lesione nella stessa abitazione, l’ attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall’ abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. Il giudice può,per quanto appaia giustificato e considerate tutte le circostanze:

1. obbligare l’ attore a versare un’indennità adeguata all’ autore della lesione per l’ uso esclusivo dell’ abitazione

2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione

I Cantoni designano un servizio che può decidere l’ allontanamento immediato dell’ autore della lesione dall’abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura

2 Art. 9 commi 1 e 2 CEDU

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’ insegnamento, le pratiche e l’ osservanza dei riti

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui

3 Art. 261 bis StGB

Discriminazione razziale

Chiunque incita pubblicamente all’ odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione

chiunque propaga pubblicamente un’ ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa

chiunque pubblicamente,mediante parole, scritti,immagini, gesti, via di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di per la loro razza, etnia o religione, o, per le medesime ragioni, disconosce , minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’ umanità

chiunque rifiuta ad una persona o ad un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

4 Art. 122 StGB

Lesioni personali gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere

5 Art. 583 bis C.P.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente Articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’ escissione e l’ infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo

Chiunque,in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro

Le disposizioni del presente Articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’ estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia. In tal caso,il colpevole è punito a richiesta del Ministero della Giustizia

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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