La diffida ad adempiere

Redazione 19/11/18
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Anzitutto un cenno merita la disciplina della rappresentanza prevista dagli artt. 1387 e ss.
Infatti, le parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale possono non solo scegliere con chi e se concludere il contratto, ma altresì decidere di farsi sostituire nello svolgimento dei rapporti negoziali.
Affinchè il contratto possa produrre effetti nei confronti del rappresentato, la legge richiede il rilascio di una procura ad agire in nome e per conto dello stesso (contemplatio domini). Ai sensi dell’art. 1392, la procura quale atto unilaterale non recettizio deve necessariamente avere la forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere.

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Il terzo contraente

A tutela della sfera giuridica del terzo contraente, l’art. 1393 c.c. prevede il potere di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione della procura, al fine di una giustificazione dei poteri conferiti.

La diffida ad adempiere consiste in un atto unilaterale recettizio con il quale il creditore assegna al debitore un termine decorso infruttuosamente il quale, il contratto può dirsi risolto. La diffida è compatibile con tutti i contratti a prestazione corrispettive, siano essi ad efficacia reale od obbligatoria. Essa necessita della forma scritta prevista espressamente dal comma 1 dello stesso articolo.
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che la diffida, incidendo, al ricorrere di determinate circostanze, sul rapporto contrattuale, ha natura indubitabilmente negoziale ed è come tale sottoposta alle norme sui contratti, ai sensi dell’art. 1324 c.c.. Pertanto, qualora il contraente decida di inviare la diffida ad adempiere per mezzo di un rappresentante, la relativa procura deve essere conferita per iscritto ai sensi dell’art. 1392 c.c. (Cass. SSUU 14292 del 2010)
Per quanto esposto, la mancata presentazione della procura in forma scritta, implica l’impossibilità della diffida di produrre i suoi effetti.

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Sull’incongruità del termine per adempiere

In ogni caso, devesi rilevare come l’impossibilità della diffida suddetta di produrre effetti debba altresì imputarsi all’incongruo termine fissato dall’odierna attrice per l’adempimento. L’art. 1454 c.c. infatti fissa in giorni quindici il termine minimo per l’adempimento da parte del debitore rimasto inadempiente, salvo che non sia diversamente previsto dagli usi o dalle parti. La giurisprudenza ha sul punto chiarito che la valutazione della congruità del termine deve essere svolta avendo riguardo solo alla diffida stessa e al periodo in essa indicato, senza che possa assumere rilievo i comportamenti precedenti del promittente venditore.

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