La differenza tra proprietà e possesso

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In diritto, come nella lingua italiana in genere, i termini proprietà e possesso non sono sinonimi.
Qualcuno a volte, li utilizza in modo improprio, confondendo quando si tratta di proprietà e quando di possesso.
In questo articolo tratteremo la questione dal lato giuridico, al fine di mettere in evidenza quali siano le differenze tra i due istituti.

Indice

1. La nozione di proprietà

La proprietà, in latino proprietas da proprius) è un diritto reale che ha come contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico (art. 832 c.c.).
Si parla di proprietà privata, o pubblica, in relazione allo status, privato o pubblico, del soggetto giuridico al quale spetta la titolarità del diritto.
Nel linguaggio comune, il termine proprietà, a parte la situazione giuridica soggettiva designa anche il bene oggetto del diritto. La proprietà stabilisce che “il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Secondo la nozione dell’art. 832, la proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
L’articolo 832 del codice civile in verità è una norma che, al costo di un notevole grado di astrazione, identifica gli elementi comuni ai vari contenuti che il diritto di proprietà può assumere in rapporto alle varie categorie di beni.
La proprietà è il nome di un diritto.
Non essendo un diritto un’entità astratta ma l’immagine riflessa della realtà sociale, questo concetto costituisce il modo per evocare in modo generale e astratto una pluralità di qualificazioni di comportamento .
Gli antichi dicevano nemo transferre potest plus iuris quam ipse habet, vale a dire, nessuno può trasferire una cosa della quale non è proprietario.
Il diritto di proprietà è un diritto assoluto, dal latino ab solutus, svincolato dalla collaborazione di altri soggetti e il proprietario trae utilità direttamente dalla cosa (res) senza mediazione di altre persone (immediatezza).
Si distingue da dalle obbligazioni dal latino ob ligatus dove il diritto del creditore ha come oggetto la prestazione a lui dovuta da un altro soggetto.
La proprietà è una pretesa giuridica che l’ordinamento riconosce e tutela verso chiunque e a favore di chi ne è titolare.
Si dice anche dire che è un diritto soggettivo su una cosa, alludendo al potere di appartenenza che il proprietario ha nei confronti della cosa, oggetto del diritto.
In dottrina si discute se il diritto di proprietà sia un rapporto giuridico, non senza la presenza di teorie intermedie.
Gli autori che negano che la proprietà sia un rapporto giuridico e affermano che è una vera finzione l’individuare come parte della struttura del diritto di una pretesa erga omnes.
La relazione tra il titolare del diritto e la cosa diventa paradigma fondamentale di questo diritto assoluto, colto come relazione tra il titolare e la res, di natura patrimoniale.
L’esito di questa scelta interpretativa permette di ravvisare nella responsabilità aquiliana, extracontrattuale, l’azione prima a difesa della proprietà.
La diversa tesi affermativa poggia sulla lettera del codice che, alla definizione di contratto come accordo tra due o più parti teso a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico, include implicitamente la proprietà tra i diversi rapporti giuridici, possibili oggetti di una negoziazione.
In più si sostiene sull’idea che l’azione di rivendica sia lo strumento per eccellenza a difesa del diritto di proprietà e la responsabilità del possessore risulta essere uguale a quella prevista per il debitore, una responsabilità di tipo contrattuale, che necessita di un previo rapporto giuridico,
Il possessore che soccombe risponde per fatto proprio, vale a dire, non risponde per caso fortuito o per forza maggiore, così anche il debitore inadempiente.
L’assolutezza della proprietà è stata oggetto di revisione da parte degli scrittori della Costituzione, diventando un diritto economico relativo.
La facoltà di godere della cosa
È la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa, cosiddetta disposizione materiale, per trarne ognuna o nessuna utilità.
Questa facoltà contempla anche la possibilità di trasformare, e, al limite, di distruggere la cosa.
Per le cose fruttifere implica il diritto di farsene propri i frutti, sia naturali sia civili. Il godimento della cosa realizza quello che è il suo valore d’uso.
La facoltà di disporre delle cose
La cosiddetta disposizione giuridica della cosa che implica la facoltà di venderla o di non venderla, di donarla, lasciarla per testamento a Tizio o a Caio, di costituire sulla cosa diritti reali minori o diritti reali di garanzia, oppure, secondo una diversa lettura dottrinale, il potere di disposizione si sostanzierebbe nell’unica possibilità di appropriarsi o meno del valore economico del bene, relegando, così, la semplice facoltà di alienare tra i poteri di godimento.
La pienezza del diritto di proprietà
Il proprietario può fare della cosa quello che non sia espressamente vietato.
Quando sulla cosa siano istituiti diritti reali minori, la proprietà cessa di essere piena per diventare nuda proprietà e resta potenzialmente piena.
Quando il diritto reale minore si estingue, il contenuto del diritto di proprietà si espande e riacquista, automaticamente la sua pienezza (cd. elasticità della proprietà).
L’esclusività del diritto di proprietà
Il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa (il diritto di proprietà rende legittima la pretesa del singolo di servirsi delle cose con esclusione degli altri). La pretesa del proprietario è protetta erga omnes, vale a dire, contro chiunque la violi con norme del codice penale e con le azioni civili.
Questo diritto si concretizza nell’articolo 841 del codice civile, dove si dispone che il proprietario può in qualsiasi momento chiudere il fondo.

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2. La nozione di possesso

In diritto si definisce possesso un potere di fatto su una cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali sulla cosa stessa.
Non sempre corrisponde all’esercizio di proprietà.
Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli articoli 1140-1170 del codice civile il primo dei quali enuncia:
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Ad esempio, il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente.
Questa azione di attraversamento indica che la stessa ha anche il possesso della servitù.
Allo stesso modo il possessore, ad immagine della proprietà,  di un’auto ne fa utilizzo in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ha attenzione alla manutenzione e altro.
Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel corpus possesionis, vale a dire, la disponibilità materiale e l’animus possidendi, vale a dire, il possessore dispone in modo pieno ed esclusivo della cosa perché non riconosce nessun proprietario a parte lui.

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