La dichiarazione del terzo pignorato e le fasi incidentali

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Il terzo pignorato che rende la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 cpc deve collaborare con il creditore informandolo dei debiti che a sua volta ha nei confronti del debitore e sui termini di pagamento.
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Indice

 
1. La dichiarazione del terzo


La dichiarazione dovrebbe essere il più possibile completa poiché è essenziale per la prosecuzione dell’esecuzione. La dichiarazione del terzo è cambiata nel tempo: in passato vi era l’obbligo per il terzo di presentarsi in udienza per rendere la dichiarazione, mentre successivamente l’obbligo è divenuto quello di inviare una dichiarazione scritta. La dichiarazione del terzo può essere inviata o tramite posta raccomandata o tramite pec all’avvocato del creditore procedente. Se riceviamo la dichiarazione, molte volte le dichiarazioni sono carenti, non chiare ed imprecise. In questo modo è difficile arrivare all’assegnazione

2. Il contenuto della dichiarazione del terzo


Secondo le previsioni di cui all’art. 547 cpc la dichiarazione del terzo deve contenere tutti i crediti del debitore esecutato (natura e ammontare delle somme dovute dal terzo al debitore), la scadenza degli obblighi di pagamento, l’eventuale esistenza di ulteriori sequestri o pignoramenti sui crediti del debitore, eventuali cessioni dei crediti del debitore ad altri. Il termine di dieci giorni dalla notifica fissato per rendere la dichiarazione, non è un termine perentorio ma ordinatorio.

3. Vicende patologiche


Per vicende patologiche del procedimento di esecuzione presso terzi si intendono quelle vicende che rendono difficile l’assegnazione delle somme al creditore. Si tratta di vicende incidentali ed eventuali, come la mancata dichiarazione del terzo e la possibilità di accertamento ai sensi dell’art. 548 cpc, nonché la contestazione della dichiarazione nelle forme previste dall’art. 549 cpc. Molto spesso le dichiarazioni del terzo sono carenti ed imprecise, tali da rendere difficile che in udienza si arrivi subito al provvedimento di assegnazione delle somme. In questi casi sarebbe opportuno che l’avvocato del procedente chiedesse i chiarimenti necessari al terzo prima dell’udienza. Il ruolo del terzo nel processo esecutivo è fondamentale in quanto una dichiarazione erronea può comportare conseguenze negative per la procedura, il terzo non è parte del procedimento di esecuzione ed è inquadrabile, come da costante giurisprudenza, come ausiliario del Giudice. La citazione a comparire in udienza è rivolta solo al debitore, invece il terzo non viene convocato alla prima udienza quindi non può fornire in quella sede i chiarimenti necessari.  La dichiarazione inveritiera o fuorviante, tuttavia, in questa fase non può consentire alcuna condanna alle spese ex art 96 cpc perché il terzo non è parte. Fino alla prima udienza il terzo può rendere la dichiarazione ma se la stessa non perviene il creditore procedente può chiedere al Giudice la fissazione di una nuova udienza. Se il terzo non invia la dichiarazione neppure entro la seconda udienza è chiamato a comparire davanti al Giudice in modo da fornire la dichiarazione in udienza. Prima di arrivare alle fasi patologiche del procedimento, il Giudice può chiedere al terzo le integrazioni necessarie.

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4. La fase di accertamento a carico del terzo


Durante il processo esecutivo instaurato con il pignoramento presso terzi potrebbe aprirsi una fase di accertamento al fine di accertare giudizialmente i crediti che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo. Ciò avviene quando il terzo non ha effettuato la dichiarazione neppure entro la seconda udienza all’uopo fissata dal Giudice, oppure quando il terzo abbia contestato la dichiarazione resa dal terzo perché ritenuta non veritiera.

5. Art. 548 cpc mancata dichiarazione del terzo


Come abbiamo detto può succedere che il terzo non invii alcuna dichiarazione[1]. Dopo questa seconda udienza se il terzo non si presenta in udienza, o se si presenta in udienza ma non rende la dichiarazione, e se il creditore procedente aveva indicato nell’atto di pignoramento in modo abbastanza specifico il credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, si può presumere che tale credito sussista (il credito si intende come non contestato), valendo quindi come una dichiarazione positiva presunta e il Giudice può valutare se ordinare l’assegnazione delle somme. Quando la dichiarazione del terzo non arriva neppure alla seconda udienza, infatti, il silenzio assume valore di riconoscimento implicito del debito tuttavia è onere del creditore indicare il credito che si pignora e si chiede al Giudice che venga concesso un rinvio per convocare il terzo in udienza (anche se in realtà sia la dottrina che la giurisprudenza, come accade nella prassi, ritengono che sia sufficiente l’invio della dichiarazione e non la presenza in udienza del terzo). Il Giudice sulla base delle allegazioni del creditore verifica l’esistenza di un rapporto giuridico già esistente e in quel caso può provvedere all’assegnazione. L’ordinanza di assegnazione è un titolo esecutivo, che autorizza il creditore a recuperare le somme presso il terzo. Quest’ultimo può proporre opposizione ai sensi dell’art. 617 cpc. Se invece la dichiarazione è negativa ma il creditore procedente ha motivo di pensare che il credito sussista, si apre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, su istanza del creditore procedente. In questo giudizio il creditore procedente è l’attore, il terzo è il convenuto e il debitore esecutato è litisconsorte necessario[2]. Tale giudizio è finalizzato all’individuazione del credito che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo, all’esito della mancata o contestata dichiarazione del terzo. Sul creditore procedente grava l’onere di dimostrare l’esistenza del credito mentre sul terzo grava l’onere di dimostrarne l’inesistenza o che il credito del debitore esecutato sia estinto prima della notifica del pignoramento[3]. Opera il principio del congelamento del credito: il terzo può eccepire solo questioni sorte prima della notifica del pignoramento. Perché si instauri il giudizio di accertamento è necessario che il creditore faccia istanza di giudizio ai sensi dell’art. 548 cpc, non essendo sufficiente una semplice contestazione, e che segua il giudizio ai sensi dell’art. 549 cpc. Il procedimento di accertamento deve essere necessariamente richiesto dal creditore procedente, non può essere disposto d’ufficio.

6. Art. 549 cpc contestata dichiarazione del terzo


Su impulso del creditore procedente segue il giudizio ex art. 549 cpc[4]. A norma dell’art. 549 cpc, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni o se, a seguito della mancata dichiarazione, non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, spetta al Giudice compiere i necessari accertamenti, previa istanza del creditore procedente, nel contraddittorio delle parti e con il terzo. Il Giudice dispone la notifica al terzo e al debitore esecutato a costituirsi. Si depositano le memorie e il terzo può eccepire ad esempio l’estinzione del credito vantato dal debitore esecutato ma, come abbiamo detto, le eccezioni devono riguardare fatti antecedenti alla notifica del pignoramento. Si tratta di un giudizio incidentale, l’istruttoria di questo giudizio è paragonabile a quella del cautelare ed ha caratteristica di accertamento. L’ordinanza che definisce il giudizio è preposta all’azione esecutiva quindi ha effetto endoprocedimentale (cioè senza rilevanza esterna e senza che siano proponibili eccezioni di giurisdizione o di competenza) e può essere impugnata entro il termine di venti giorni e nelle forme di cui all’art. 617 cpc come opposizione agli atti esecutivi. Se il giudice accerta che la dichiarazione era inveritiera condanna il terzo alle spese e può, a questo punto, valutare l’applicazione dell’art. 96 cpc.

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Note

  1. [1]

    Art. 548 cpc: Quando all’udienza il creditore dichiara di non avere ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553- Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

  2. [2]

    “Nell’accertamento dell’obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 cpc, il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorchè la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti” (Cass. Civ. Ordinanza n. 26329/2019).

  3. [3]

    “Il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore” (Cass. Civ. Ordinanza n. 6760/2014).

  4. [4]

    Art. 549 cpc: Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce effetti ai fini del

Biancamaria Zambelli

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