La deviazione per rifornimento carburante esclude l’infortunio in itinere

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Anche se la deviazione dal normale percorso lavoro-casa sia stata determinata dall’improcrastinabile necessità di fare rifornimento al distributore più vicino, tale variazione di tragitto non può in alcun modo dirsi necessitata, cosicchè l’eventuale incidente occorso in tale tratta non potrà qualificarsi come infortunio in itinere.

Il caso

Un dipendente di una ditta, sprovvista del servizio mensa, durante la pausa pranzo si stava recando presso la propria abitazione a bordo di un autoveicolo.

Durante il tragitto si fermava presso il vicino distributore di carburante per l’indifferibile rifornimento.

Dopo aver effettuato il rifornimento rimaneva coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale riportava gravissime lesioni cui conseguiva un periodo di inabilità temporanea di 160 giorni oltre ad un’inabilità permanente del 40%.

A fronte della denuncia dell’evento quale infortunio in itinere, l’Inail comunicava che non spettava alcuna indennità in quanto l’evento non si era verificato né sul luogo del lavoro né durante il tragitto di collegamento con tale luogo; da qui il ricorso del lavoratore che nel lamentare l’asserita illegittimità del provvedimento amministrativo assumeva la sussistenza delle condizioni postulate dalla giurisprudenza per la riconducibilità del sinistro alla fattispecie dell’infortunio in itinere.

In particolare, il ricorrente sosteneva che nel caso in specie ricorrevano :a) il nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento; b) il nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili con la seconda;  c) la necessità dell’uso del veicolo privato.

Gli orientamenti della giurisprudenza in tema di deviazione 

Come noto, in caso di deviazione il lavoratore si allontana dal normale percorso  volto al raggiungimento della sede di lavoro  o della propria abitazione; da ciò ne deriva che l’infortunio verificatosi nel tratto di strada interessato dalla deviazione, determinata da libera scelta del lavoratore (come tale qualificabile come “rischio elettivo”, così Cass. n. 1458/13), non è più indennizzabile, stante il venir meno del requisito dell’occasione di lavoro,

Diversa l’ipotesi in cui tale variazione di percorso sia stata determinata da ragioni di lavoro o per adempiere a direttive datoriali (Cass. n. 9099/04) o per prestare soccorso ad una persona vittima di un incidente stradale (così Cass. n. 4076/90), così divenendo necessitata e come tale indennizzabile.

Peraltro, tale deviazione deve comunque rappresentare una macroscopica divergenza del tragitto effettuato rispetto a quello più breve astrattamente percorribile, non ragionevolmente giustificabile (in tal senso Cons. Stato n. 5603/06).

Ad ogni modo, secondo le Linee Guida dell’Inail (Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 04 maggio 1998, punto 4.1.2.) il “nesso causale interrotto dalla deviazione deve ritenersi ripristinato non appena l’assicurato riprenda il percorso normale, sempre che la deviazione stessa abbia impegnato un periodo di tempo ragionevolmente breve (valutazione da effettuarsi anche in rapporto ai motivi della decisione)”.

La decisione del Tribunale

L’incipit motivazionale prende le mosse dal dettato dell’art. 12 del d.lgs n. 38/2000 laddove è stata espressamente ricompresa nell’assicurazione obbligatoria la fattispecie dell’infortunio in itinere, inserendola nell’ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 1124/65.

Il Tribunale prosegue, poi, specificando che l’indennizzabilità dell’infortunio sussiste quando è riscontrabile un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento (nel senso che tale tragitto rappresenta per l’assicurato l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla sua abitazione), un nesso causale seppur occasionale tra l’itineraio in questione e l’attività lavorativa (nel senso che il primo non deve essere percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili alla seconda), oltre alla necessità dell’uso del mezzo privato, considerati sia gli orari del lavoro che dei trasporti pubblici.

Sulla base di tali premesse il Giudice giunge a negare la copertura assicurativa dell’evento stante la rilevata mancanza di nesso eziologico tra il percorso seguito e l’incidente a motivo delle ragioni personali sottese alla deviazione in discorso.

La variazione de qua – prosegue il Tribunale – pur se motivata dalla esigenza di rifornimento del carburante non è una deviazione necessitata ma è ascrivibile ad “un rischio elettivo, in quanto non giustificata da esigenze essenziali ed improrogabili, tali non essendo quelle connesse alla necessità di non rimanere senza carburante”, anche in considerazione del fatto che il lavoratore ben poteva avvedersi della mancanza di carburante per tempo, prima, cioè, di partire dal luogo di lavoro.

Tale decisione si pone, d’altronde, in sintonia con l’orientamento della Suprema Corte così come da ultimo recepito nella sentenza Cass. n. 15266/07  – richiamata dal Giudicante –  che ha escluso l’indennizzabilità del sinistro da parte dell’Inail nel caso di deviazione effettuata per provvedere alla manutenzione dell’autovettura utilizzata per il tragitto lavorativo (motivata dalla sostituzione dei pneumatici usurati) in quanto non giustificata da esigenze essenziali improrogabili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentenza collegata

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Apollonio Gianfranco

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